Rimesso in termini il depositante se manca l'indicazione del tipo di errore riscontrato nella terza PEC

Redazione scientifica
10 Giugno 2016

Il rifiuto del deposito da parte della Cancelleria deve essere tempestivo poiché la mancata indicazione della natura “fatale” dell'errore riscontrato nella terza PEC giustifica l'aspettativa del depositante circa l'accettazione dello stesso.

Il caso. A seguito di deposito telematico dell'atto di costituzione in giudizio, parte resistente ha ricevuto oltre alle prime due ricevute PEC anche la terza relativa all'esito dei controlli automatici, la quale rilevava la presenza di un errore imprevisto. La stessa ha presentato, quindi, presso il Tribunale di Milano istanza di rimessione in termini, segnalando che tale ricevuta indicava la necessità di ulteriori verifiche da parte dell'ufficio ricevente e che solo una volta scaduto il termine previsto per il deposito dell'atto di costituzione, la Cancelleria aveva rifiutato il deposito.

La Cancelleria deve accettare o rifiutare il deposito entro il giorno lavorativo successivo allo stesso. Il Giudice rileva che, una volta esperiti dal sistema i controlli automatici preliminari, alla Cancelleria compete l'accettazione del deposito telematico. Tale accettazione, tendenzialmente, deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito, seguendo l'ordine cronologico di consegna delle buste telematiche.

La stessa Cancelleria, inoltre, secondo la Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia, ha il compito di accettare sempre il deposito in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR segnalando le relative informazioni al giudicante. Al contrario, in caso di errore FATAL il deposito deve essere rifiutato, tenendo conto che l'errore non gestibile non impedisce di effettuarne uno nuovo entro i termini previsti.

Qualora, quindi, la Cancelleria avesse tempestivamente provveduto a rifiutare il deposito, parte ricorrente avrebbe potuto effettuarlo nuovamente nei termini perentori fissati per la costituzione in giudizio.

Se manca l'indicazione del tipo di errore, il legale può confidare nell'accettazione della Cancelleria. Ritiene, inoltre, il Tribunale di Milano che ove la terza PEC avesse puntualmente esplicitato la natura dell'errore riscontrato, la diligenza del legale avrebbe potuto essere valutata con maggiore rigore poiché già la sola indicazione di un errore fatale avrebbe reso edotto il mittente circa l'impossibilità per la Cancelleria di accettare il deposito.

Emerge, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. che prevede la possibilità per la parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice la rimessione in termini.

Nel caso di specie, infatti, non può ritenersi esigibile che il legale provveda a un nuovo deposito nel termine perentorio normativamente previsto o si attivi per ottenere informazioni sull'errore e sull'esito del deposito stesso poiché l'assenza di un'esplicita segnalazione di errore fatale all'interno della terza PEC ricevuta (implicante l'impossibilità del rifiuto dell'accettazione da parte della Cancelleria) e di un rifiuto esplicito di accettazione, permette al notificante di confidare nel fatto che tale accettazione avvenga.

Oltretutto, nel segnalare l'errore il gestore ha informato il mittente circa la necessità per l'ufficio ricevente di effettuare ulteriori verifiche, giustificando in questo modo l'aspettativa circa l'accettazione del deposito.

Per questi motivi, il Tribunale di Milano accoglie l'istanza di rimessione in termini.