Inesistente la notifica PEC se manca l’atto di opposizione in allegato

Redazione scientifica
11 Luglio 2017

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiara inesistente la notificazione via PEC con allegata la procura alle liti ma non l'atto di opposizione.

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di opposizione assumendo che nella notifica telematica ricevuta era stata allegata solo la procura di controparte e non anche l'atto di opposizione stesso.

In applicazione del principio dettato dall'art. 645 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ritiene che la notifica in esame sia inesistente senza possibilità di sanatoria (neanche mediante la costituzione e comparizione in udienza dell'opposto) poiché l'omessa allegazione dell'atto di opposizione comporta l'inesistenza dell'atto stesso e, quindi, l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, anche alla luce dei principi affermati da Cass., S.U., 20 luglio 2016, nn. 1491614917.

Infondato, inoltre, deve ritenersi l'assunto difensivo dell'opponente secondo cui l'opposizione proposta potrebbe qualificarsi come opposizione tardiva. Infatti, l'opposizione tardiva è consentita a chi intenda negare che il decreto ingiuntivo gli sia mai stato validamente notificato mentre nel caso di specie il difetto di notifica consiste in un comportamento processuale imputabile all'opponente riguardante la notifica dell'atto di opposizione da costui effettuata.

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