Protocollo Tribunale di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano (aggiornato al 31 marzo 2016)

31 Marzo 2016

Protocollo Tribunale di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano sul Processo civile telematico, aggiornato al 31 marzo 2016
Memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c.
  1. Dal 30 giugno 2014, ex

    art. 16-

    bis

    d.l.

    n. 179/2012
    , come modificato dal

    d.l

    . n.

    90

    del

    24

    giugno

    2014

    , per i procedimenti instaurati dal 30 giugno 2014, il deposito formale delle memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematica (vanno depositate in formato testo e non in formato immagine). Per i procedimenti pendenti alla predetta data, i depositi delle memorie potranno avvenire telematicamente, e ciò sino al 31 dicembre 2014. Successivamente al 31 dicembre 2014 i depositi delle memorie nei casi individuati dall'

    art.

    16-

    bis

    d.l.

    n.

    179/2012

    avverranno esclusivamente con modalità telematiche;
  2. ex

    art. 13

    d.m.

    n. 44/2011

    , aggiornato con

    Decreto

    n

    .

    209/2012

    , confermato da

    d.l. n.

    179/2012 art.

    16-

    bis, comma 7
    , nonché dall'art.

    51

    del

    d.l.

    n.

    90/2014

    , la data di deposito è quella della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di Giustizia;
  3. si richiede ai difensori di consegnare in cancelleria, entro i due giorni successivi la scadenza dell'ultimo termine di cui agli

    art

    . 183,

    comma

    6,

    e

    190

    c.p.c.

    , copia cartacea di dette memorie ad uso esclusivo del giudice raccolte in unico plico, avendo cura di inserire sempre negli atti il numero di ruolo del procedimento e la parte rappresentata; le copie verranno depositate su tavolo/scaffale all'uopo predisposto dalla cancelleria, in sezione distinta per ogni giudice, senza attendere intervento di operatore;
  4. se procedimento collegiale, per le sole comparse conclusive ex art. 190 c.p.c., verranno consegnati tre plichi distinti per i 3 giudici (depositati tutti nella sezione del giudice relatore);
  5. l'ingresso in cancelleria sarà libero (senza utilizzo di “taglia code”) e un cartello affisso all'esterno di ciascuna cancelleria darà indicazioni logistiche più precise;
  6. all'interno di ciascuna cancelleria, di concerto con i giudici della sezione, verrà stabilita la tempistica di inserimento delle copie nel fascicolo d'ufficio e la sua consegna al magistrato da parte di operatore di cancelleria.

In prospettiva futura, un'opportuna redazione delle memorie per punti e un contenimento della lunghezza degli atti dei difensori (vedi Protocollo Atti Processuali Civili convenuto tra Tribunale Milano e Ordine Avvocati Milano il 18 ottobre 2012, in corso di revisione), volta a valorizzare sintesi e chiarezza argomentativa, potrebbe agevolare il progressivo abbandono della copia cartacea ad uso del giudice.

Produzione documenti
  1. I documenti saranno trasmessi telematicamente, nel rispetto dei termini processuali, ciascuno costituente un singolo file numerato (con stessa numerazione progressiva: 01, 02, 03, oppure doc.01, doc.02, doc.03, ecc., in progressione rispetto a documentazione cartacea eventualmente già prodotta) e nominato sinteticamente;
  2. la produzione documentale, ex

    artt. 74

    e

    87

    disp. att.

    c.p.c.

    , sarà accompagnata da un indice (trasmesso in autonomo file numerato: 00, o doc.00 secondo numerazione adottata), che, via via aggiornato, riporterà nell'ordine tutti i documenti prodotti (con numerazione progressiva e nominazione), compresi quelli prodotti con l'atto iniziale, di cui potrà essere trasmessa copia telematica (numerata e nominata);
  3. per i documenti in formato telematico, si raccomanda di utilizzare sempre il link tra testo e documento citato e allegato (ciò è possibile quando testo e documento siano inviati contestualmente);
  4. in caso di documenti di più pagine, verrà anteposta, ove possibile, la scansione delle parti ritenute salienti, ovvero ne verrà indicata la pagina o la sezione/articolo di riferimento in ciascuna memoria in cui ne sia fatta menzione;
  5. è opportuno usare una modalità di scansione anche di bassa risoluzione, ma che utilizzi poca memoria, eventualmente utilizzando appositi programmi per comprimere i file PDF;
  6. il giudice potrà chiedere di avere copia di taluni dei documenti prodotti telematicamente, eventualmente anticipando la richiesta in sede di prima udienza, prima della concessione dei termini;
  7. nei procedimenti monitori, la produzione telematica di più documenti in unico file, privo di indice e di chiara recuperabilità delle singole produzioni, legittimerà la sospensione dell'emissione del decreto ingiuntivo, sino alla trasmissione di produzione documentale telematica conforme alle indicazioni di cui sopra;
  8. nei procedimenti contenziosi, la produzione telematica di più documenti in unico file, privo di indice e di chiara recuperabilità dei singoli testi prodotti, legittimerà il rinvio della pronuncia sulle prove o sulle istanze anticipatorie, con termine per produzione documentale telematica conforme alle indicazioni di cui sopra;
Verbali telematici
  1. Al termine dell'udienza il verbale depositato telematicamente con firma digitale del giudice sarà stampato dalla cancelleria, e rimarrà nel fascicolo cartaceo;
  2. per la stesura dei verbali a consolle, il giudice potrà farsi aiutare da stagisti, tirocinanti, ecc., ovvero potrà rimettere ai difensori l'utilizzo di seconda tastiera per la loro verbalizzazione di istanze ed eccezioni;
  3. quando all'udienza partecipi un CTU è consentito dare atto nel verbale telematico dell'avvenuta accettazione dell'incarico e dell'avvenuto ritiro di atti e documenti da parte del CTU, all'uopo autorizzato, senza necessariamente acquisire la sottoscrizione del CTU sul formato cartaceo (al più il CTU potrebbe sottoscrivere per ritiro fascicoli sulla copertina).
Ordinanze e decreti (artt. 15 e 16 d.m. 44/2011, aggiornato con d.m. 209/2012)
  1. L'ordinanza riservata o il decreto da comunicare alla parte a cura della cancelleria potrà essere formato a consolle e depositato telematicamente:
  2. la data del deposito per il giudice è quella del deposito telematico;
  3. il deposito telematico non richiede la controfirma del cancelliere, e l'atto viene comunicato per via telematica alle parti;
  4. se il provvedimento del giudice è cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica (tramite scannerizzazione), lo controfirma digitalmente, in tal modo formalizzandone il deposito, e lo comunica alle parti integralmente.
Sentenze
  1. le sentenze sottoscritte digitalmente e depositate telematicamente devono essere complete di conclusioni in formato telematico (salvo richiamare conclusioni depositate in specifici atti);
  2. ove allegate conclusioni in formato cartaceo, le sentenze dovranno essere stampate e sottoscritte dal giudice nell'originale cartaceo;
  3. le sentenze cartacee (al pari di tutti i provvedimenti cartacei da comunicare alle parti) vengono scannerizzati in copia informatica e controfirmati digitalmente dal cancelliere, che in tal modo ne attesta il deposito, e quindi comunicate integralmente alle parti;
  4. al fine di ridurre progressivamente le sentenze cartacee si ribadisce la richiesta di invio telematico del foglio di conclusioni a mezzo consolle avvocato, almeno 3 giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, seguendo le istruzioni della specifica funzione; in tal modo le conclusioni saranno direttamente recepite, e visibili, nel verbale di udienza di p.c. e in sentenza (è prudenziale portare comunque le conclusioni su foglio cartaceo o su chiavetta nel caso emergessero problematiche nel trattamento del file);
  5. in caso di mancato invio dei fogli conclusioni a mezzo consolle avvocato, queste potranno essere solo richiamate, quando i fogli si trovino allegati ad un verbale o comunque inseriti nel fascicolo, ovvero si potrà solo indicare, in sentenza, l'atto cui le parti si sono richiamate.

Il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine designeranno, rispettivamente, i magistrati e gli avvocati, nel numero massimo di tre, facenti parte del Comitato misto incaricato di seguire l'attuazione del Protocollo ai fini della risoluzione di eventuali inconvenienti riscontrabili. Faranno parte del comitato i due Dirigenti Amministrativi o loro delegati.

I Presidenti si impegnano a dare massima diffusione del testo del Protocollo PCT, per garantire la più ampia conoscenza per tutti gli operatori.

Milano, 26 giugno 2014

Il Presidente del Tribunale Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Aggiornamento del 31 marzo 2016

Tribunale Ordinario di Milano

Il Presidente del Tribunale di Milano, dott. Roberto Bichi,

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Remo Danovi,

  • tenuto conto delle nuove disposizioni normative emesse in tema di Processo Civile telematico: art. 16-bis d.l. n. 179/2012, come novellato con d.l. n. 90/2014 e d.l. n. 83/2015, convertito con l. n. 132/2015,
  • valutate le indicazioni di cui alla Circolare 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia,
  • parzialmente integrando e rettificando le intese di cui al Protocollo PCT 26 giugno 2014,
  • condividono il seguente:

Protocollo sul Processo Civile Telematico

A — Deposito atti avvocati

  1. Ex art. 16-bis comma 7 d.l. n. 179/2012e art. 51 comma 2 d.l. n. 90/2014, la data di deposito è quella della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di Giustizia; il deposito è tempestivo se la ricevuta è generata entro le ore 24 del giorno di scadenza e la produzione della ricevuta in questione è prova sufficiente a dimostrare l'avvenuto deposito.
  2. Al fine di agevolare una tempestiva accettazione della busta ed evitare ritardi in caso di malfunzionamento del sistema si raccomanda di effettuare i depositi telematici almeno 24 ore prima della scadenza.
  3. Sono possibili ritardi nella ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, ovvero nel superamento dei controlli automatici di sistema o nella ricezione della nota di accettazione dell'atto da parte della singola cancelleria. Prima di eventuali remoti del medesimo atto rivolgersi ai servizi di assistenza avvocati (lnfopoint civile Palazzo Giustizia Milano - Lato S'an Barnaba, da lunedì a venerdì, 09.00/ 13.00, tel. 02.54121683, mail infopct@ordineavvocatimilano.it) oppure aprire un ticket al servizio FAST HELP DESK AVVOCATO attivo tutti i giorni lavorativi (9.30/13.30 e 14.30/18.30), attendendo di essere ricontattati (via telefono, chat o connessione remota al pc) dall'operatore entro le 8 ore lavorative successive all'apertura del ticket (home page www.ordineavvocatimilano.it.). In caso di “doppio invio” darne avviso alla cancelleria entro le ore 9 del giorno lavorativo successivo, per i1 recupero del contributo unificato (la duplice iscrizione a ruolo dello stesso procedimento comporta l'onere di duplice pagamento del contributo unificato).
  4. Il Presidente del Tribunale, o suo delegato, ove informato (da altri Uffici, DGSIA, CISIA, Ordine Avvocati, ecc,.) di malfunzionamenti del sistema che impediscano/rallentino il deposito telematico dell'atto difensivo, ne darà tempestiva comunicazione ai giudici dell'Ufficio, per l'autorizzazione al deposito cartaceo ovvero per la valutazione di eventuali istanze di rimessione in termini exart. 153 comma 2 c.p.c. Gli Uffici Innovazione dell'Ordine e del Tribunale collaborano per gestire la risoluzione di problemi connessi ai depositi telematici provenienti dall'esterno per garantire il massimo supporto agli utenti
  5. Istanze di remissione in termini (telematiche o cartacee) saranno comunicate alla controparte e accompagnate dall'atto già inviato nonché dalla stampa dei dettagli degli esiti di deposito; la tempestività dell'istanza sarà valutata al fine del suo accoglimento.

B - Memorie ex art. 183 c.p.c., comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.

  1. Allo scopo dì agevolare lo studio delle difese da parte del giudice, e pur in assenza di obbligo normativo, gli avvocati, all'esito del deposito telematico, potranno consegnare in cancelleria le copie cartacee degli atti di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c., e dei correlati documenti, entro i due giorni successivi la scadenza dell'ultimo termine previsto (con indicazione del numero di ruolo del procedimento e della data di udienza, se fissata), depositando il plico su tavolo/scaffale all'uopo predisposto, in sezione distinta per ogni giudice (ingresso libero senza utilizzo di “taglia code”, senza attendere l'intervento di un operatore e senza accedere ai fascicoli).
  2. Ciascun presidente di sezione concorderà con i giudici della rispettiva sezione e con il personale di cancelleria modalità agevoli di inoltro delle suddette copie ai singoli giudici.
  3. La progressiva adozione di modalità di redazione schematica e sintetica degli atti difensivi, potrà favorirne la lettura a monitor, superando la necessità per i giudici di acquisizione di copia cartacea, salvo situazioni difensive particolari che richiedano atti complessi.

C - Produzione documenti

  1. I documenti saranno trasmessi telematicamente, nel rispetto dei termini processuali, ciascuno costituente un singolo file numerato (con stessa numerazione progressiva: 01, 02, 03, oppure doc.01, doc.02, doc.03, ecc., in progressione rispetto a documentazione cartacea eventualmente già prodotta) e nominato sinteticamente.
  2. In calce ad ogni atto con il quale venga effettuata una produzione documentale sarà indicato l'elenco integrale di tutti i documenti prodotti nel corso del giudizio (comprensivo dei documenti eventualmente depositati con gli atti precedenti) ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.
  3. Ove possibile, si raccomanda di utilizzare il link tra testo e documento citato e allegato (purché testo e documento siano inviati contestualmente).
    1. In caso di documenti di più pagine, verrà anteposta, ove possibile, la scansione delle parti ritenute salienti, ovvero ne verrà indicata la pagina o la sezione/articolo di riferimento in ciascuna memoria in cui ne sia fatta menzione; è opportuno usare una modalità di scansione anche di bassa risoluzione che utilizzi poca memoria
    2. In caso di documenti di peso superiore a 30 MB, per i quali è consentito il deposito mediante invii di più messaggi di posta elettronica (art. 51 d.l. n. 90/2014), modalità che non consente al giudice un'agevole ricognizione, ciascun giudice potrà richiederne il deposito di una copia cartacea, eventualmente anticipandone la richiesta in sede di concessione dei termini istruttori.
    3. Nei procedimenti monitori, la produzione telematica di più documenti in unico file, privo di indice e di chiara recuperabilità delle singole produzioni, legittimerà la sospensione dell'emissione del decreto ingiuntivo, sino alla trasmissione di produzione documentale telematica conforme alle indicazioni di cui sopra.

D — Precisazione delle conclusioni

  1. Onde consentire il deposito telematico della sentenza, sarà inviato telematicamente il foglio delle conclusioni che si intendono precisare, selezionando l'apposita maschera, e avendo cura di seguire le istruzioni della specifica funzione, ciò almeno 3 giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni; in tal modo le conclusioni saranno direttamente recepite, e visibili, nel verbale di udienza di p.c. e in sentenza (è prudenziale portare comunque le conclusioni su foglio cartaceo o su chiavetta nel caso emergessero problematiche nel trattamento del file).
  2. Si riporta di seguito il link per accedere alle istruzioni: (

    http://www.ordineavvocatimilano.it/upIoad/file/allegati

    articoli/foglioPC.pdf).

E Specificità per singoli settori

Ferme restando le indicazioni di cui sopra, per singoli settori (quali Famiglia, Tutele, Esecuzioni, Fallimenti, lavoro, ecc.) saranno rinvenibili più specifiche indicazioni, consultabili sul sito del Tribunale (alle Sezioni “Come fare per. ..” e “Fallimenti, Esecuzioni, Aste”).

F Comitato attuazione PCT

E' istituito un Comitato misto di cui fanno parte magistrati e avvocati, designati in numero ristretto rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con l'incarico di seguire l'attuazione del Protocollo e di risolvere eventuali problematiche. Fanno parte del Comitato anche i due Dirigenti Amministrativi o loro delegati.

I Presidenti si impegnano a dare massima diffusione del presente Protocollo, per garantirne la più ampia conoscenza a tutti gli operatori.

Milano, 31 marzo 2016

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

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