Rimessione in termini: no se il deposito tardivo è causato dall'avvocato poco diligente
05 Luglio 2017
La difesa del riassumente ha presentato istanza di rimessione in termini per il deposito della domanda di riassunzione del procedimento interrotto in seguito al fallimento della società. Il difensore ha dichiarato, infatti, di aver depositato telematicamente e tempestivamente il ricorso in riassunzione che era, però, stato rifiutato dalla Cancelleria tramite comunicazione via PEC che non era stata ricevuta dal difensore stesso in quanto la sua casella di posta risultava piena.
Rileva il Tribunale che in base al principio di diligenza generale dell'utente esterno prescritto dall'art. 20 d.m. n. 44/2011, il difensore avrebbe dovuto verificare la propria casella: se tale compito fosse stato svolto con diligenza, infatti, egli avrebbe avuto tutto il tempo di effettuare il deposito correttamente e tempestivamente. Inoltre, il Giudice precisa che il rifiuto del deposito del ricorso in riassunzione non è stato determinato, come sostenuto dal riassumente, dalla richiesta da parte della Cancelleria di attribuire all'atto una diversa dicitura (l'atto era stato denominato “Ricorso in riassunzione”) ma dall'errore dello stesso riassumente che aveva depositato l'atto al ruolo generale come se si fosse trattato dell'atto introduttivo di un nuovo giudizio anziché nel fascicolo originario come segnalato nella comunicazione sull'esito del deposito inviatagli automaticamente dal sistema. Per questi motivi il Tribunale respinge l'istanza di rimessione in termini e dichiara estinto il giudizio. |