Protocollo d'intesa per i procedimenti di competenza della sezione lavoro del Tribunale di Lagonegro

27 Gennaio 2016

Protocollo d'intesa per i procedimenti di competenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lagonegro contenente indicazioni utili ai fini del processo civile telematico.
Art. 1: iscrizione a ruolo

All'atto dell'iscrizione a ruolo i difensori presteranno attenzione nell'indicare l'oggetto della causa, i dati completi di tutte le parti rappresentate e quelli necessari delle controparti nonché nel curare la numerazione dei documenti fascicolati e la loro corrispondenza all'indice. Particolare attenzione andrà posta nell'indicare i codici di iscrizione a ruolo relativi ai procedimenti del cd. “rito Fornero”.

I difensori avranno altresì cura di segnalare, attraverso l'apposizione di un “post-it” sul frontespizio del proprio fascicolo, eventuali istanze interinali ovvero istanze di differimento dell'udienza per effetto della proposizione di domande riconvenzionali.

Art. 2: atti difensivi

Nella redazione degli atti introduttivi e delle memorie difensive, onde agevolare l'esatta individuazione degli aspetti controversi, i difensori si atterranno per quanto possibile a criteri di sinteticità, concisione ed essenzialità, articolando la premessa, le conclusioni e le deduzioni istruttorie per capi distinti (anche visivamente).

All'atto della costituzione non telematica il difensore del convenuto e/o del chiamato in causa metterà a diposizione dei difensori delle altre parti copia dell'atto depositato. In caso di costituzione telematica (ove consentita) e/o di depositi endoprocessuali il difensore avrà cura di allegare alla busta telematica documenti digitalizzati per immagine (scannerizzati) aventi una risoluzione non superiore a 300DPI al fine di consentirne un più rapido download dal fascicolo telematico da parte del giudice, della cancelleria e delle controparti; inoltre, all'atto della digitalizzazione dei documenti, i difensori avranno cura di riunire in un unico file documenti di contenuto omogeneo (ad esempio, in caso di deposito di più buste paga relative al medesimo rapporto di lavoro ovvero di più fatture relative alla medesima prestazione, tutte le buste paga e tutte le fatture verranno scannerizzate in sequenza formando un unico file).

Le parti provvederanno al deposito di “copie di cortesia” dei documenti presenti nel fascicolo telematico solo ove espressamente richiesto dal giudice il quale riconoscerà al difensore che vi provveda un rimborso forfettizzato della relativa spesa da porre a carico della parte soccombente.

Le parti sottoscrittrici si impegnano a concordare eventuali ulteriori e/o diverse prassi che dovessero rendersi necessarie o utili per effetto della progressiva attuazione del processo civile telematico.

Art. 3: conduzione delle udienze

Al fine di garantire uno svolgimento delle attività di udienza il più celere ed ordinato possibile, il giudice distribuirà le cause in corrispondenti fasce orarie ponendo in prima fascia i procedimenti di più rapida trattazione (come, ad esempio, i conferimenti degli incarichi ai c.t.u. in materia di a.t.p.) e riservando l'ultima all'assunzione delle prove orali.

Salvo necessità (imposte dal ruolo) di maggiore articolazione delle predette fasce orarie, la prima fascia andrà dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e la seconda dalle ore 11.30 in poi.

Sono ammesse note scritte da parte deli difensori da allegare al verbale di udienza solo ove autorizzate dal giudice nell'udienza stessa e salva la concessione di un termine per il relativo esame da parte dei contraddittori, se richiesto.

Il giudice, quando ragioni organizzative e/o di speditezza lo consentano o lo consiglino, delegherà la trattazione di determinati affari e di determinate attività processuali ai G.O.T. in affiancamento.

Art. 4: ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio

Ove richieda disporsi una c.t.u., il difensore può formulare una proposta di quesito. Nell'ordinanza che la dispone il giudice:

- provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi;

- specificherà che il c.t.u. potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti se formati in data successiva alla costituzione e potrà acquisire ed avvalersi di documenti formati anche prima della costituzione in giudizio riservandone tuttavia la valutazione di ammissibilità definitiva al giudice al quale tali documenti verranno evidenziati nella relazione peritale, annotandone la rilevanza o meno ai fini della prestazione oggetto di causa;

- al fine di evitare defaticanti attese ai periziandi, ordinerà al c.t.u. di fissare un distinto orario di visita per ciascun paziente. Le visite verranno svolte presso il gabinetto medico presente all'interno del palazzo di giustizia;

- prevedrà una decurtazione progressiva del compenso del c.t.u. per ogni giorno di ritardo nella comunicazione della bozza e nel deposito dell'elaborato definitivo.

Nella prima udienza delle cause che richiedano l'assunzione di CTU medico-legale, la Cancelleria, su indicazione del Giudice, si attiverà per procurare la presenza in udienza di un numero adeguato di periti tale da consentire un numero di incarichi non inferiore a 5 e non superiore a 10.

Si eviterà di nominare c.t.u. nella causa in cui sia parte l'INPS il medico che ricopra anche funzioni di componente di una qualsiasi delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili, delle invalidità di cui alla legge n. 222/1984 e n. 104/1992.

Al fine di contenere il più possibile la durata complessiva del procedimento di a.t.p. di cui all'art. 445-bis c.p.c. (tenuto conto anche della improponibilità di ulteriori domande in sede amministrativa pendente la procedura giudiziaria), le udienze di prima comparizione conseguenti ai ricorsi di cui all'art. 445-bis, comma 6,c.p.c. verranno fissate nei tempi più brevi possibili.

Art. 5: spese processuali

Nell'applicazione dei parametri di legge relativi alla liquidazione delle spese e delle competenze di lite, anche al fine di garantire uniformità di trattamento a fattispecie simili, il giudice motiverà ed illustrerà con chiarezza i criteri adottati nel caso concreto.

Per i soli procedimenti di a.t.p. di cui all'art. 445-bis c.p.c. (il cui iter processuale è precostituito ed è sempre identico) i giudici, in ottemperanza ai principii di uniformità e coerenza di trattamento e per evitare ingiustificabili disparità territoriali, liquideranno le spese processuali a favore della parte vincitrice in una somma standard e fissa e, nel determinare tale somma, terranno conto delle prassi vigenti nei Tribunali viciniori appartenenti al medesimo distretto di Corte d'Appello. Dando seguito alla prassi attualmente in vigore, il giudice liquiderà alla parte vincitrice: a) la somma intera quando il requisito sanitario sia riconosciuto senza spostamento di decorrenza rispetto alla visita innanzi alla Commissione medica (parte ricorrente vincitrice) ovvero quando vi sia la conferma integrale del giudizio della Commissione medica (i.n.p.s. vincitore) e salvo l'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.; b) la metà della predetta somma quando la decorrenza del requisito sanitario sia riconosciuto in data successiva alla visita.

Per la successiva fase di contestazione di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. il giudice attribuirà alla parte vincitrice anche il rimborso delle ulteriori spese e competenze di lite secondo gli ordinari parametri di legge.

Art. 6: adempimenti di cancelleria

I procuratori della parti si impegnano, per quanto possibile, a ridurre gli accessi e le richieste alla cancelleria nei giorni della settimana nei quali i funzionari sono impegnati ad assistere il magistrato in udienza.

Ove consentito dalla Legge, i procuratori costituiti provvedono all'attestazione della conformità agli originali delle copie degli atti estratte dal relativo fascicolo informatico evitando il più possibile il ricorso all'attestazione di conformità da parte del cancelliere. Inoltre, si impegnano a richiedere le copie esecutive dei provvedimenti del giudice solo allorquando la controparte privata non abbia ottemperato all'invito al pagamento ovvero quando sia inutilmente decorso il termine di cui all'art. 35, comma 35-quinquies, d.l. n. 223/2006 concesso agli istituti di previdenza.

Art. 7: segnalazioni di cortesia

I difensori avranno cura di comunicare tempestivamente al magistrato tramite posta elettronica ovvero cancelleria: a) la conclusione di accordi transattivi stragiudiziali tra le parti; b) motivi ostativi all'effettiva trattazione della causa (ad es., impedimento delle parti e/o dei testi a comparire, casi di interruzione del processo, mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, etc.); c) cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma che verranno trattate alla successiva udienza.

Art. 8: diffusione del protocollo

Il Foro si impegna a dare massima diffusione al presente protocollo, sia nei confronti degli iscritti al locale Ordine degli Avvocati che nei confronti degli avvocati di controparte iscritti ad altri ordini.

Lagonegro,

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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