Ricorso telematico non leggibile per guasti alla rete e/o errori tecnici: inopponibile la tardività dell'invio

Giulia Milizia
08 Giugno 2016

La CEDU ha considerato una deroga all'equo processo quale diniego all'accesso alla giustizia respingere un ricorso spedito per via telematica (nella fattispecie via fax), nei termini di legge, la cui notifica e, quindi, il cui deposito non si sono perfezionati per guasti alla rete o per errori tecnici (carenza di carta, toner, macchina inceppata etc.). Non si può negare che la ricevuta di avvenuta trasmissione sia valida prova dell'invio.

È quanto deciso dalla CEDU sez. IV nel caso Tence c. Slovenia (37242/2014) del 31 maggio 2016. Sono palesi le analogie col nostro sistema giudiziario e che i principi di diritto enunciati in questa sentenza si applichino anche alle notifiche via PEC, come si evince anche dalla citata normativa interna. Per completezza si noti che la CEDU, in altri casi odierni (Gankin ed altri c. Russia, Nazarenko c. Russia ed A.N. c. Lituania), ha chiarito che sussiste una violazione dell'art. 6 CEDU anche quando l'appello, la procedura d'interdizione (rectius d'incapacità) e la relativa fissazione dell'udienza non sono comunicate alle parti privandole della possibilità di essere ascoltate e/o di nominare un legale che le rappresenti e le difenda.

Il caso. Nell'ambito di una causa di lavoro l'avvocato del ricorrente aveva tempo sino alle ore 24 del 28 giugno 2011 per presentare l'appello che inviò via fax alle 18.54 regolarmente ricevuto dalla Corte 5 minuti dopo. Dal ricorso alla CEDU emerge che il fax stampò solo alcune pagine, ma per un non meglio precisato guasto non stampò le altre, sì che il documento fu cancellato dalla memoria della macchina. Il legale per sicurezza inviò l'atto anche per mezzo di raccomandata a/r il giorno successivo: le Corti interne, malgrado esibisse la ricevuta dell'avvenuta trasmissione (e ricezione) dell'atto nei termini di legge, giudicarono il suo ricorso tardivo e lo dichiararono inammissibile in ogni grado di giudizio. La Suprema Corte precisò che la mera ricevuta d'invio dell'atto non poteva essere prova dell'avvenuta ricezione e che tale onere era a carico della parte non della Corte: se fosse stata fornita il ricorso sarebbe stato valido perché avrebbe rispettato i termini di prescrizione.

Il ricorso spedito per via elettronica è valido? Sì se sono rispettate le norme sulla ricevibilità che ogni Stato ha discrezione di stabilire in maniera tale da garantire la corretta amministrazione della giustizia e rispettare il principio della certezza del diritto: non devono impedire alla parte che le osserva di esperire un'azione od un gravame come nella fattispecie. Inoltre il diritto di accesso alla giustizia non è assoluto e può essere limitato solo in rari casi per scopi legittimi e purché vi sia un giusto equilibrio tra gli stessi ed i mezzi impiegati per conseguirli: non è il nostro caso. La legge slovena non contempla specificatamente la notifica via fax (invece ci sono riferimenti a quelli per via elettronica, per telegramma o raccomandata), ma ciò non deve precludere l'utilizzo di questo mezzo di comunicazione e, come detto, la possibilità al ricorrente di dimostrare di avere spedito l'atto nel rispetto di termini di legge: la ricevuta di avvenuta trasmissione doveva essere considerata una valida prova e, quindi, era inopponibile la tardività dell'appello.

Su chi gravano i rischi della notifica? La parte si assume i rischi dovuti ai ritardi ad essa imputabili. Nella fattispecie le ricevute d'invio e di ricezione, nonché, da quanto emerso in corso di lite, i registri della Corte cui era stato spedito, inequivocabilmente dimostrano che era stato notificato nei termini di legge. Il rispetto delle norme processuali si evince anche dalla notifica di una copia identica per posta. È perciò eccessiva la scelta delle Corti interne di addossare l'intero onere della prova al ricorrente, anche se avevano ammesso che la mancata corretta ricezione era imputabile ad errori tecnici, guasti ed alla mancata manutenzione dell'apparecchio non ascrivibili allo stesso, che anzi aveva ottemperato correttamente alle scadenze processuali: il ricorso non era prescritto e doveva essere dichiarato tempestivo. Il rigetto per tardività e detta esegesi sulla ripartizione degli oneri della prova costituiscono un peso eccessivo e spropositato imposto alla parte che così non ha potuto accedere alla giustizia e far valere le proprie ragioni in deroga all'art. 6 CEDU (Zdenik c. Repubblica Ceca del 28 giugno 2005, Tricard c. Francia del 10 luglio 2001 e Rodriguez Valin c. Spagna del 28 ottobre 2001).

Risarcimento danni. Liquidati soli €.2500 oltre a «qualunque tassa soggetta a pagamento» quale danno non patrimoniale, dato che può chiedere una revisione del processo alla luce degli enunciati principi di diritto (Perak c. Slovenia e Bochan c. Ucraina n. 2 [GC] nella rassegne del 4 marzo 2016 e del 6 febbraio 2015).

*fonte www.dirittoegiustizia.it

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