Torino: operazioni di pagamento nelle procedure concorsuali e implementazione fascicolo concorsuale telematico

09 Marzo 2017

Modifiche alla circolare n. 1/2016 in tema di nuove modalità operative dei pagamenti effettuati dalle procedure concorsuali su ordine del giudice delegato e ulteriori misure per l'implementazione del fascicolo concorsuale telematico in vigore dall'1 luglio 2016.
Ai Sigg.ri Presidentidel Consiglio dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabiliedel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino Ai curatori Fallimentari, Commissari e Liquidatori Giudiziali L'intervenuta implementazione del sistema informatico ministeriale e la valutazione dei risultati conseguiti in sede di prima applicazione della Circolare 1/2016 in vigore dall'1 luglio 2016 consentono di apportare alcune modifiche organizzative, con particolare riferimento alle procedure di pagamento disciplinate nella predetta circolare volte alla razionalizzazione ed accellerazione delle medesime. Di qui le modifiche che seguono: a) I curatori/ commissari/ liquidatori giudiziali richiederanno al Giudice Delegato, con un'unica istanza e con cadenza trimestrale, salve le istanze relative agli esercizi provvisori, l'autorizzazione ad effettuare tutti i pagamenti, ad eccezione dei pagamenti conseguenti alle liquidazioni dei compensi ai professionisti incaricati e dei pagamenti da eseguirsi in esecuzione dei piani di riparto.Le istanze relative a tali ultimi pagamenti conseguenti allla liquidazione dei compensi ai professionisti incaricati e dei pagamenti da eseguirsi in esecuzione dei piani di riparto.Le istanze relative a tali ultimi pagamenti saranno, invece presentate singolarmente.Alle istanze di autorizzazione dei pagamenti (ad eccezione dei pagamenti da eseguirsi in esecuzione dei piani di riparto e dei pagamenti relativi alle liquidazioni dei compensi ai professionisti) non dovrà essere più inserita, in allegato, la bozza del provvedimento autorizzativo del Giudice e del relativo mandato.Tali istanze dovranno contenere specifica indicazione degli importi e del titolo, nonchè, nell'intestazione, l'indicazione della denominazione della Banca, della P.E.C della Banca, della P.E.C. o mail dell'Agenzia, della P.E.C. del curatore.Il Giudice Delegato, se l'istanza risulta formulata correttaente, emetterà con timbro virtuale il seguente provvedimento: "Visto si autorizza l'esborso in conformità anche a valere quale mandato di pagamento ex art. 34, comma 2, l. fall.".Al fine di consentire l'apposizione del predetto timbro si invitano i professionisti a lasciare libero lo spazio in alto, a sinistra, dell'istanza di pagamento, così come tutte le altre istanze. Alle istanze relative ai pagamenti da eseguirsi in esecuzione dei piani di riparto ed ai pagamenti relativi alle liquidazioni dei compensi ai professionisti dovranno, invece, essere allegati il provvedimento autorizzativo al Giudice Delegato ed il relativo mandato di pagamento.I professionisti sono, in ogni caso, invitati a proseguire nella numerazione dei mandati fino ad oggi emessi ad a predisporre autorizzativo del Giudice Delegato utilizzanod il campo data.Ai giudici è attribuita la facoltà di autorizzare la presentazione, da parte dei curatori / commissari / liquidatori giudiziali, di istanze plurime di liquidazione dei compensi in relazione a singole procedure concorsuali. b) Al fine di superare le criticità sorte, soprattutto, in relazione all'esecuzione dei pagamenti dei riparti di particolare complessità, tutti in mandati di pagamento avranno efficacia temporale di giorni sessanta dalla data di emissione dei medesimi e non più di soli trenta da tale data. c) Le quietanze dei pagamenti effettuati, debitamente timbrate dalla Banca, non dovranno più essere inviate singolarmente al Giudice Delegato nel termine di giorni trenta previsto dalla circolare in oggetto, ma saranno indicate ed allegate alle relazioni ex art. 33, comma 1 e 5, l. fall. da depositare ogni sei mesi.Nel medesimo termine di sei mesi saranno trasmesse, con nota informativa, le quietanze dei pagamenti relativi alle procedure di Concordato Preventivo. d) L'I.V.A. dovrà essere pagata con cadenza trimestrale e con prestazione della relativa non oltre il termine di trenta giorni antecedenti alla scadenza, salvo l'I.V.A. da versarsi mensilmente. e) Le rettifiche dello stato passivo ex art. 115 l. fall. dovranno essere depositate dal curatore come informativa al G.D. senza necessità di previa autorizzazione da parte di quest'utlimo. f) I curatori non sono invitati a provvedere, contestualmente al deposito dell'istanza presentata ex art. 102 l. fall., in caso di totale insussistenza di attivo, all'inserimento nel testo della predetta istanza, del rendiconto, chiedendone l'approvazione e dando successiva comunicazione a titti i creditori del provvedimento emesso dal Tribunale. La presente circolare avrà efficacia a far data dal 1 aprile 2017.Si ringrazia anticipatamente per la sollecitudine e la diligenza con cui i professionisti officiati dalla Sezione vorranno assicurare il puntuale adempimento delle nuove prescrizioni impartite nella presente circolare. Torino li 9 marzo 2017 Il Presidente del Tribunale Il Presidente di Sezione (Dott. Massimo Terzi) (Dott.ssa Vittoria Nosengo)

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.