La notifica del ricorso via PEC nulla per malfunzionamento tecnico diviene valida se ripetuta nei tempi stabiliti dalla Cassazione

Aurelio Parente
30 Agosto 2017

La Corte di Cassazione afferma un principio di diritto in tema di notifiche telematiche via PEC applicabile anche nel Processo Tributario Telematico.

La sentenza in esame, pur con i dovuti distinguo, afferma un principio di diritto in tema di notifiche via PEC che potrebbe trovare applicazione in via generale anche nel Processo Tributario Telematico.

Il caso vede un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della CTR Emilia Romagna dall'Agenzia delle Entrate a mezzo PEC in data 10 settembre 2016, entro il termine decadenziale scadente il 12 dello stesso mese; il file elettronico che arriva alla controparte è però illeggibile, pur in presenza di “ricevuta di consegna”, e l'Agenzia, in data 15 settembre 2016, effettua spontaneamente una nuova notifica sempre via PEC che va a buon fine.

I giudici della Suprema Corte dinanzi alla doppia notifica hanno ritenuto la prima omessa (Cass. civ., S.U., n. 14916/2016), ma valutando che il mancato perfezionamento di essa sia stato dovuto a cause non imputabili al notificante, ritenendo come tale il malfunzionamento del sistema informativo documentato da quest'ultimo, hanno considerata valida la seconda notifica, seppur fuori termine, essendo stata compiuta spontaneamente nei termini individuati come congrui dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016.

Il principio applicato dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza n. 14594/2016 è quello con cui è stato risolta l'annosa questione della ripresa del processo di notificazione a cura della parte e dell'onere della stessa di effettuare un nuovo tentativo di notifica senza attendere il provvedimento di rimessione in termini; secondo le Sezioni Unite, difatti, se la parte, avuta notizia della mancata notifica, dimostri che non è andata a buon fine per cause ad essa non imputabili e provvede a nuova notifica entro un termine tempestivo (pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325, c.p.c.), la validità di quest'ultima retroagisce al primo tentativo fallito.

Certamente la sentenza potrà trovare una più ampia applicazione anche per tutte le notifiche effettuate dalle parti del processo tributario via Posta Elettronica Certificata, ma per potersene avvalere debbono essere presenti, quali elementi essenziali,:

a) una prima notifica per la quale la parte abbia ricevuto dal sistema le due ricevute di accettazione e consegna;

b) una qualunque prova attestante che l'impossibilità del destinatario di leggere i file allegati non dipenda da fatto ascrivibile al notificante.

Ciò in quanto nel Processo Tributario Telematico le notifiche tra ricorrente e resistente avvengono fuori dal S.I.Gi.T. e, non essendoci quindi un sistema informativo “interno” che possa attestare le motivazioni tecniche della disfunzione, rimane onere del notificante provvedervi.

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