Notificazione telematica (PAT)

Massimo Nunziata
06 Maggio 2016

Il tema delle notificazioni per via telematica costituisce un ulteriore sviluppo del percorso di progressiva estensione delle forme e dei soggetti abilitati all'attività di notificazione di atti giudiziari che, come noto, sino a poco tempo fa, costituiva appannaggio sostanzialmente esclusivo dei funzionari pubblici, primi fra i quali gli ufficiali giudiziari.
Inquadramento

Il tema delle notificazioni per via telematica costituisce un ulteriore sviluppo del percorso di progressiva estensione delle forme e dei soggetti abilitati all'attività di notificazione di atti giudiziari che, come noto, sino a poco tempo fa, costituiva appannaggio sostanzialmente esclusivo dei funzionari pubblici, primi fra i quali gli ufficiali giudiziari.

Una significativa apertura è avvenuta per mezzo della l. 21 gennaio 1994, n. 53 («Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali») che ha esteso il potere di notificazione degli atti giudiziari anche agli avvocati, prevedendo che questi possano provvedervi a mezzo del servizio postale, ove siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e seguendo le ritualità previste dalla normativa.

In tali casi, l'avvocato è considerato un pubblico ufficiale ad ogni effetto e il compimento di irregolarità o abusi – sia nelle operazioni di notifica che nella compilazione delle varie attestazioni – è espressamente qualificato come grave illecito disciplinare.

Peraltro, per l'avvocato notificante non sussistono le stesse limitazioni territoriali relative all'Ufficiale giudiziario la cui attività, invece, soggiace a stringenti criteri di competenza, anche sotto il profilo territoriale.

L'esigenza di poter consentire, in determinate ipotesi, l'utilizzo di forme di notificazione alternative rispetto a quelle ordinarie è stata avvertita anche in sede di predisposizione del codice del processo amministrativo che, infatti, all'art. 52, comma 2, c.p.a., rimette al potere presidenziale la possibilità di autorizzare il difensore a provvedere alla notifica «con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax».

In siffatto percorso di progressiva liberalizzazione e semplificazione del servizio di notifica, si inserisce anche il tema relativo alla possibilità che l'avvocato possa provvedervi in via telematica.

La disciplina delle notificazioni per via telematica nel processo amministrativo

L'art. 14, del d.P.C.M. dispone che «i difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53».

Le modalità di notifica seguono quindi le regole generali stabilite dall'art. 3-bis, l. n. 53/1994 cui le nuove Regole Tecniche aggiungono disposizioni di dettaglio, specifiche per il processo amministrativo. Il quadro normativo è poi completato da altre disposizioni contenute in diverse leggi speciali; fra l'altro, assume particolare rilievo l'art. 16, commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13, d.l. n. 179/2012, che, ai sensi dell'art. 16, comma 17-bis, introdotto dall'art. 42, d.l. n. 90/2014, si applica anche al processo amministrativo.

È interessante osservare che – alla luce del rinnovato contesto legislativo – il potere dell'avvocato di notificare per via telematica trae fondamento direttamente nella legge, non essendo necessaria l'autorizzazione da parte del proprio Consiglio dell'Ordine che, invece, è (ancora) richiesta per le notifiche cui l'avvocato procede a mezzo del servizio postale.

Potere di notifica dell'avvocato non soggetto all'autorizzazione del COA: riferimenti normativi

Eliminato il requisito dell'autorizzazione del COA di appartenenza e, conseguentemente, l'obbligo di indicare nella relata di notifica telematica gli estremi di tale autorizzazione

Art. 46, comma 1, lett. a, d.l. n. 90/2014

Alle notifiche effettuate in via telematica non trova applicazione l'art. 7 l. n. 53/1994, in tema di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine

Art. 46, comma 1, lett. c, d.l. n. 90/2014, ha introdotto l'art. 7, comma 4-bis, l. n. 53/1994

Le disposizioni dell'art. 8 l. n. 53/1994 – avente ad oggetto l'obbligo di tenuta del registro cronologico vidimato dal Consiglio dell'Ordine – non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata

art. 8, comma 4-bis, l. n. 53/1994 (aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. h, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, l. n. 228/2012)

Il favor verso la notifica per via telematica è ulteriormente dimostrato anche dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo prevista per le notifiche effettuate a mezzo del servizio postale (cfr. art. 10, comma 1, II periodo, l. n. 53/1994, introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. d, d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014).

La notificazione con modalità telematica si esegue attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Ai fini degli adempimenti sottesi alla ritualità della notifica, l'invio del messaggio di PEC assume lo stesso valore rispetto alla spedizione effettuata a mezzo del servizio postale; per questo motivo, particolarmente delicato è il tema dell'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata idonei a trasmettere e ricevere le notifiche.

Per esigenze di certezza e di trasparenza, l'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 – ripreso dall'art. 14 delle Specifiche Tecniche allegate al Regolamento – stabilisce che le notificazioni da parte dei difensori possono essere, da un lato, effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi e, dall'altro, indirizzate soltanto nei confronti dei destinatari all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi medesimi.

Le modalità di notificazione

La formulazione del messaggio di PEC finalizzato alla notifica è soggetta a particolari formalità; ciò perché il destinatario deve poter cogliere immediatamente il reale valore della comunicazione. In effetti, anche quando proceda alla notificazione per mezzo del servizio postale, il notificante deve utilizzare speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento: ciò tanto per consentire un'adeguata prova in giudizio dell'eseguita notifica, quanto per rendere subito edotto il destinatario del contenuto e degli effetti della comunicazione.

A tal fine, il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (art. 3-bis, comma 4, l. n. 53/1994).

È prassi, inoltre, inserire nel campo dell'oggetto del messaggio il testo della relata di notificazione.

Per quanto riguarda la redazione dell'atto da notificare e della procura, si rinvia agli specifici approfondimenti condotti nelle apposite sezioni del Portale, anche quanto alla necessità della firma digitale.

Qualora l'atto da notificare sia un documento originale informatico, esso deve essere trasformato telematicamente in formato PDF – senza provvedere alla stampa e alla successiva scansione – in modo da consentire la notifica di un atto nativo digitale.

Il documento informatico così ottenuto, nel rispetto delle prescrizioni in tema di redazione degli atti, è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

Quando, invece, l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994 dispone che l'avvocato provveda ad estrarre una copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012; anche in questo caso, la notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

In ogni caso, l'atto da notificare deve essere firmato digitalmente.

Particolare attenzione, inoltre, va dedicata alla compilazione della relazione di notificazione.

Essa va predisposta su documento informatico separato rispetto all'atto cui si riferisce, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

  • il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
  • l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
  • l'attestazione di conformità redatta secondo la disciplina di riferimento (cfr. art. 16-undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. b, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132).

Inoltre, per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve essere indicato anche l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno del ruolo generale.

Non è più richiesta, invece, come sopra anticipato, l'indicazione degli estremi del provvedimento

autorizzativo del Consiglio dell'Ordine nel cui albo l'avvocato notificante è iscritto.

Dal punto di vista operativo, la relazione di notificazione così predisposta non va stampata e scansionata bensì trasformata telematicamente in formato PDF, sottoscritta con firma digitale e poi allegata al messaggio di PEC.

L'individuazione del destinatario della notifica

L'ammissibilità della notificazione per via telematica postula, necessariamente, la preliminare soluzione della questione relativa all'individuazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valido ai fini della ricezione della notifica.

L'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 e l'art. 14 delle Specifiche Tecniche allegate al Regolamento individuano un criterio particolarmente stringente, stabilendo che ai fini (dell'invio e della ricezione) delle notificazioni da parte dei difensori assumono rilievo solo gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi.

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012).

Il tema dell'individuazione dell'indirizzo cui notificare mediante estrazione da un pubblico elenco, ovviamente, assume contorni problematici soltanto in relazione alle notifiche da effettuarsi nei confronti delle parti non ancora costituite in giudizio posto che, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., dopo tale momento, tutte le notificazioni devono essere indirizzate presso il domicilio eletto e, dunque, generalmente all'indirizzo PEC del difensore patrocinatore.

Vi sono alcuni casi, come noto, in cui la parte può stare in giudizio personalmente; in tali ipotesi, l'art. 16, comma 7, d.l. n. 179/2012 – applicabile anche alla giustizia amministrativa in forza del successivo comma 17-bis – dispone che nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti «sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12».

È altresì evidente che il processo di individuazione assumerà contorni particolarmente problematici, nelle more del perfezionamento del percorso verso la realizzazione del cd. domicilio digitale e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, laddove figurino persone fisiche fra i soggetti controinteressati, mentre sarà molto più agevole nei confronti di pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, già tenuti a dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare agli enti riferimento.

Veniamo, quindi, all'individuazione dei cennati pubblici elenchi.

L'art. 14, comma 2, del Regolamento recante le Regole Tecniche prevede che «le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni pubbliche non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'art. 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611».

Inoltre, secondo l'art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012 (applicabile anche alla giustizia amministrativa in forza del successivo comma 1-bis), «a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia».

Pubblici elenchi da cui è possibile trarre gli indirizzi PEC per procedere alla notificazione per via telematica

REGISTRO RELATIVO AL CD. DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO

Derivante dall'attuazione dell'art. 4, d.l. n. 179/2012 che, nell'introdurre l'art. 3-bis, CAD, ha previsto la facoltà di ogni cittadino di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di facilitare la reciproca comunicazione; ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 179/2012, tali indirizzi confluiranno nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), per essere resi disponibili a tutte le pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi

REGISTRO PP.AA.

Contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art 16, comma 12, d.l. n. 179/2012; questo registro, che rientra fra i servizi on line degli Uffici Giudiziari del Ministero della Difesa, non è pubblico ma è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati

REGISTRO IMPRESE

Previsto dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008; questo registro, istituito nell'ambito del sistema delle Camere di Commercio, contiene gli indirizzi PEC delle imprese ed è consultabile liberamente da tutti

INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC),

Previsto dall'art. 6-bis, d.lgs. n. 82/2005; si tratta di un registro, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico che è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. L'accesso all'INI-PEC avviene tramite sito web ed è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione

REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI (REGINDE)

Gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni, ovvero: gli appartenenti ad un ente pubblico, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad enti o ordini che non abbiano ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia. Il contenuto del

ReGIndE

è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite l'accesso riservato al sistema informatico del Ministero della Giustizia

Il perfezionamento della notifica e la prova in giudizio

L'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, dispone che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione del messaggio PEC e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Con tale disposizione si è inteso disciplinare il momento di avvenuto perfezionamento della notifica in modo assolutamente coerente con le regole tradizionali fra cui rileva, in particolare, il principio del cd. sdoppiamento degli effetti della notifica (cfr. C. cost., 23 gennaio 2004, n. 28 e, prima, C. cost. 26 novembre 2002, n. 477; da ultimo, Cass., S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822).

Sotto questo profilo, è bene precisare che il beneficio, in favore del notificante, della cd. scissione degli effetti della notifica presuppone pur sempre che il procedimento di quest'ultima si sia utilmente compiuto, visto che la scissione si riferisce ad una notifica valida; in tale ultima evenienza, ai fini del rispetto originario del termine perentorio di proposizione dell'impugnazione, restano del tutto irrilevanti le vicende, ed i relativi tempi, successivi alla consegna all'ufficiale notificante (l'ufficiale giudiziario, quello postale o, per quanto qui interessa, il provider di posta elettronica certificata) (Cass. civ., sez. VI, ord., 4 marzo 2014, n. 4993).

Di talché, anche le norme tecniche scindono la fase di perfezionamento della notificazione ancorandola, per il notificante, al momento in cui «il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata» (art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) e, per il destinatario, al momento in cui «l gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna» (art. 6, comma 2, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).

La ricevuta di avvenuta consegna equivale all'avviso di ricevimento comprovante l'avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo posta, fornendo al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, con certificazione del momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte di quest'ultimo.

La legge prevede anche una delimitazione temporale relativa alla possibilità di provvedere alle notifiche telematiche.

Infatti, l'art. 16-septies, d.l. n. 179/2012 (inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni. dalla l. n. 114/2014) ha esteso l'applicazione dell'art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche, stabilendo che «quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Sebbene non sia esplicitamente richiamata dalle Regole Tecniche, in assenza di previsioni o ragioni di segno contrario, si ritiene che tale disposizione possa considerarsi applicabile anche al processo amministrativo.

Ai fini della prova in giudizio dell'avvenuta notificazione, l'art. 14, comma 3, delle Norme Tecniche richiede che le ricevute di avvenuta consegna contengano anche la copia completa del messaggio di PEC consegnato, alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 68/2005.

Quanto alle modalità attraverso cui dimostrare in giudizio l'avvenuta notificazione, il medesimo art. 14, commi 4 e 6, delle Norme Tecniche e l'art. 14, comma 5, delle allegate Specifiche Tecniche dispongono che la prova della notificazione deve essere fornita secondo modalità telematiche, alla luce di quanto specificatamente previsto nelle Specifiche Tecniche; non è sufficiente, dunque, il deposito in giudizio della mera “stampa” dell'attestazione di consegna.

Nel dettaglio, l'art. 14, comma 4, delle Norme Tecniche stabilisce che – unitamente al ricorso e agli altri atti e documenti processuali – la parte debba depositare, sotto forma di documenti informatici, la ricevuta di accettazione, quella di avvenuta consegna, la relazione di notificazione e la procura alle liti.

Con particolare riferimento al deposito della procura – nel rinviare allo specifico approfondimento condotto sul tema nell'ambito del Portale – in questa sede va soltanto evidenziato quanto ribadito dall'art. 14, commi 3 e 4, delle Specifiche Tecniche, secondo cui «il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 22 CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale. In presenza di più procure è possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o più documenti contenenti la scansione per immagini di una o più procure».

Inoltre, non va dimenticato che – perseguendo l'esigenza generale di consentire una tendenziale completa telematizzazione del processo amministrativo – le Norme Tecniche hanno imposto di provvedere al deposito in via telematica anche nei casi in cui l'atto di parte sia notificato con modalità tradizionali e, dunque, in formato cartaceo.

Ciò dovrà avvenire secondo le modalità indicate all'art. 14, comma 6, delle Specifiche Tecniche allegate al Regolamento.

Particolari previsioni sono dettate per le ipotesi in cui non si possa procedere al deposito telematico o in caso di malfunzionamento del sistema.

L'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994, dispone che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici; l'attestazione di conformità va resa ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, secondo cui «le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Nello stesso modo dovrà procedersi, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994, «in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche» e, dunque, anche laddove si debba procedere al deposito telematico di un atto notificato utilizzando le tecniche tradizionali.

Analogo meccanismo dovrà essere seguito, inoltre, in caso di malfunzionamento del sistema

SIGA

; infatti, l'art. 14, comma 6, delle Norme Tecniche prevede che qualora non sia possibile offrire la prova con modalità telematiche «per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del

SIGA

anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico».

La notificazione telematica nell'ambito del rito elettorale

Particolari disposizioni sono previste nell'ambito del rito elettorale di cui all'art. 129 c.p.a., anche in tema di notificazione per via telematica.

Come noto, i provvedimenti relativi ai procedimenti elettorali soggiacciono a un duplice termine di impugnabilità.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.a., i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al TAR nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Gli altri atti, invece, vanno impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Nel primo caso, le esigenze di celerità sottese al procedimento elettorale giustificano un'accelerazione e semplificazione del rito in termini molto marcati; il ricorso, infatti, nel termine predetto deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Potendo il medesimo ricorrente svolgere un ruolo da protagonista nella stessa proposizione dell'azione, si è reso necessario prevedere un'apposita disciplina del fenomeno anche ai fini della notificazione telematica.

In quest'ottica, l'art. 14, comma 7, del Regolamento e l'art. 14, comma 7, delle Specifiche Tecniche prevedono che nei casi di cui all'art. 129, comma 3, lett. a, c.p.a., il ricorso redatto nella forma del documento informatico può essere notificato anche direttamente dal ricorrente, in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC, nei confronti dei destinatari presso gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi.

Ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalità telematiche, la segreteria dell'Ufficio giudiziario adito provvede alla sua immediata pubblicazione sul sito istituzionale, area “Ricorsi elettorali”, accessibile a tutti senza necessità di previa autenticazione.

La concreta applicazione giurisprudenziale e l'evoluzione normativa chiariranno il rapporto tra la possibilità del ricorrente di provvedere “personalmente” alla notifica del ricorso per via telematica – presso un indirizzo risultante da un pubblico elenco, come previsto dalle Regole Tecniche – e la circostanza che diversi dei cennati pubblici elenchi non sono accessibili pubblicamente ma soltanto ad una cerchia ristretta di soggetti.

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