Deposito telematico degli atti delle parti (PAT)

Antonella Mascolo
01 Giugno 2020

La nuova disciplina del processo amministrativo telematico, introdotta dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impone che, con riferimento ai giudizi incardinati a partire dal 1 luglio 2016, il deposito di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati sia effettuato esclusivamente per via telematica, secondo le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento e dalle Specifiche Tecniche allegate.
Inquadramento

La nuova disciplina del processo amministrativo telematico, introdotta dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impone che, con riferimento ai giudizi incardinati a partire dal 1 gennaio 2017, il deposito di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati sia effettuato esclusivamente per via telematica, secondo le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento e dalle Specifiche Tecniche allegate.

In via ordinaria, il difensore è tenuto a depositare ciascun atto processuale, nonché i relativi allegati, compilando l'apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sottoscritto con la propria firma digitale

PAdES

, ed inviandolo via PEC all'indirizzo dell'Ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso.

Tuttavia, qualora la dimensione del deposito ecceda i 30 MB ovvero in caso di comprovate difficoltà di funzionamento del

SIGA

, il difensore può procedere all'attività di deposito mediante il caricamento del modulo, debitamente compilato e sottoscritto, direttamente sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, attraverso l'apposita funzionalità di upload resa disponibile nell'area riservata del portale avvocato.

In via del tutto residuale, il deposito in forma cartacea degli atti e dei documenti processuali resta consentito qualora esso sia stato previamente autorizzato dal Giudice adito in ragione di comprovate ragioni di carattere tecnico ovvero nelle altre ipotesi previste dall'art. 9, commi 8 e 9, del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi tassative, il deposito effettuato in forma cartacea non è quindi ammissibile, risultando gli atti depositati in giudizio in formato cartaceo a tutti gli effetti tamquam non essent (eccezion fatta, ovviamente, per le c.d. copie d'obbligo o di cortesia degli atti, al cui deposito cartaceo l'avvocato è tenuto sino al 31 dicembre 2017).

Allo stato, tuttavia, la fisionomia del deposito telematico, come disciplinata dal Regolamento, presenta ancora plurimi profili di criticità, suscettibili di esporre la parte processuale al concreto rischio di incorrere in decadenze processuali o, comunque, di comprimerne il diritto di difesa.

La redazione e il deposito degli atti digitali

L'art. 136, comma 2, c.p.a., come modificato dall'art. 20, comma 1-bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, prevede espressamente che «I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stanno in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche». Con ciò, il Legislatore ha imposto la completa digitalizzazione degli atti e dei documenti del fascicolo processuale.

Dando attuazione alla previsione codicistica, l'art. 9, comma 1,d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 prescrive, quindi, che il ricorso introduttivo del giudizio, le memorie, il ricorso incidentale e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, debba essere redatto in forma di documento informatico nativo ex art. 1, comma 1, lett. p) CAD, sottoscritto dall'autore con la propria firma digitale conforme ai requisiti di cui all'art. 24 CAD.

In evidenza

Con la dizione “firma digitale” deve intendersi la «firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici» (art. 1, lett. i) d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40).

Nel contesto del processo amministrativo telematico, l'unico formato supportato è la firma digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), un formato di firma che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni contenute nel documento.

A differenza della firma digitale

CAdES

, che genera una busta crittografica contenente il file originale in estensione P7M, l'apposizione di una firma

PAdES

genera un nuovo file la cui estensione è sempre in formato PDF.

Salvo le specifiche ipotesi di deroga previste dai commi 8 e 9 della disposizione in commento, poi, il deposito di tutti gli atti del processo amministrativo, redatti nel formato di PDF nativo, e dei documenti allegati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle pertinenti Specifiche Tecniche.

A differenza del processo civile telematico, nel quale è fatta salva la possibilità di depositare in cartaceo l'atto introduttivo del giudizio, nel contesto del processo amministrativo telematico anche l'atto introduttivo deve essere redatto in formato di documento informatico nativo, sottoscritto con firma digitale del difensore, e depositato tassativamente per via telematica.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, delle Specifiche Tecniche, il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonché dei successivi atti processuali, può essere effettuato da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui la parte processuale abbia conferito loro una procura congiunta.

In particolare, il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, redatti nei formati di cui all'art. 12 delle Specifiche Tecniche, è effettuato dal difensore compilando l'apposito modulo denominato “ModuloDepositoRicorso”, liberamente scaricabile dal Sito Istituzione della Giustizia Amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, gli atti processuali successivi ed i documenti allegati, il deposito è eseguito dal difensore utilizzando il modulo “ModuloDepositoAtto”, avendo cura di specificare il numero di ricorso generale attribuito dal

SIGA

al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Per compilare il modulo è necessario disporre del software Adobe Acrobat Reader DC, scaricabile gratuitamente, avendo cura di verificare che la versione in uso sia la più aggiornata disponibile.

Ciascun modulo, avente formato PDF interattivo, costituisce un “contenitore” che il depositante deve riempire compilando tutte le sezioni di cui esso si compone ed allegandovi l'atto processuale ed i documenti a corredo, aventi uno dei formati consentiti dall'art. 12 delle Specifiche Tecniche.

In evidenza

Gli atti e i documenti del processo amministrativo devono essere rigorosamente depositati in uno dei formati consentiti dall'art. 12 delle Specifiche Tecniche.

In particolare, l'atto processuale, avente formato di documento informatico, può essere depositato solo in uno dei seguenti formati:

a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;

b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);

c) testo formattato (estensione RTF);

d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar).

Di talché, il file contenente l'atto processuale deve essere inderogabilmente un PDF nativo digitale, sottoscritto con firma digitale

PAdES

, non essendo viceversa ammessa la scansione di un atto originariamente cartaceo.

Per quanto riguarda i documenti allegati e la procura alle liti, essi possono essere depositati esclusivamente come:

a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;

b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);

c) Extended Markup Language (estensione xml);

d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff,tif);

e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti i file nei formati di cui alle lettere precedenti;

f) archivio compresso (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma (art. 12, comma 3, Specifiche tecniche).

In evidenza

Non è consentito il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagine di un originale cartaceo, salvo nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea (art. 12, comma 5 delle Specifiche Tecniche).

I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso da quelli elencati esclusivamente qualora il diverso formato è richiesto da specifiche disposizioni normative.

Nel procedere all'attività di compilazione, il difensore deve seguire l'ordine già prefissato nel format, dal momento che alcune informazioni vengono valorizzate dal modulo esclusivamente in funzione dei dati già indicati dal depositante.

Il modulo, che può essere salvato e completato anche successivamente, resta modificabile nel suo contenuto fino a quando il depositante non lo “sigilli” mediante l'apposizione in calce della propria firma digitale

PAdES

. Di conseguenza, qualora, dopo avere apposto la sottoscrizione digitale, dovesse rendersi necessario apportare modifiche ai dati inseriti nel modulo o alla documentazione allegata, il difensore non potrà fare altro che rinnovare integralmente la compilazione del format.

È interessante notare che, al momento dell'apposizione della firma digitale, il software verifica che tutti i campi obbligatori siano stati compilati e che i dati inseriti (ad esempio il codice fiscale) siano corretti, impedendo, in caso di riscontrati errori di compilazione, al depositante di sigillare il modulo senza avere prima avere rimediato agli errori rilevati dal sistema. In questo modo, il software consente di prevenire per tempo ad errori che potrebbero successivamente, quando potrebbe già essere decorso il termine processuale, inficiare il perfezionamento del deposito.

Una volta che abbia apposto la propria firma digitale PAdES al modulo, comprensivo dell'atto processuale e degli eventuali documenti allegati, il difensore può provvedere all'attività di deposito inviando il modulo a mezzo PEC presso la sede giudiziaria competente oppure, ma solo nei casi espressamente previsti dai commi 8 e 9 della disposizione in commento, procedendo direttamente al caricamento del modulo sul Sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa.

I limiti di dimensione del singolo file allegato al modulo di deposito

L'art. 13, comma 1, dell'Allegato 2 (Norme di attuazione) del c.p.a., come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge con modificazioni nella l. 25 ottobre 2016, n. 197, prevede che «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario Generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload».

Avvalendosi di tale facoltà, il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha emanato il Decreto 23 dicembre 2016, così fissando i limiti di dimensione del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload.

In particolare, viene previsto che:

1) la dimensione del singolo file inviato a mezzo PEC non può superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati;

2) la dimensione del singolo file caricato mediante upload sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB;

3) la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload al sito

istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 50 MB, fermo restando la

possibilità di depositi frazionati;

4) i file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a.

Il deposito a mezzo PEC

Di regola, il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, dei relativi allegati, nonché di tutti i successivi atti di parte del processo amministrativo deve essere effettuato mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata alla sede giudiziaria presso cui è incardinato il ricorso.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento, l'atto o il documento processuale è depositato inviando il modulo di deposito, debitamente compilato e sottoscritto con firma

PAdES

, a mezzo PEC presso la casella della sede giudiziaria adìta, all'indirizzo pubblicato sul Sito Istituzionale.

Qualora il messaggio di posta elettronica certificata ecceda la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata; in tale ipotesi, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre, nei successivi invii, deve farsi riferimento ai dati identificativi del primo modulo inviato. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si considera perfezionato al momento della generazione dell'ultima ricevuta di accettazione della PEC di deposito.

In ogni caso, è bene tenere presente che la dimensione massima del modulo di deposito (compilato, firmato digitalmente ed inviato via PEC) è di 30 MB. Qualora, gli atti ed i documenti eccedano complessivamente la dimensione di 30 MB, il difensore potrà procedere al deposito attraverso la trasmissione frazionata della documentazione depositanda mediante l'inoltro di plurime PEC.

Per quanto concerne il singolo file, come si è detto, la dimensione massima consentita è di 10 MB; ove il file abbia dimensioni maggiori, sarà necessario procedere al deposito del file mediante upload sul sito istituzionale, sempre che il file non ecceda la dimensione complessiva di 30 MB; in tale ultima ipotesi, il file può essere acquisito direttamente dalla Segreteria dell'ufficio giudiziario adìto, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo.

È significativo evidenziare che il deposito telematico può essere effettuato sino alle ore 24 del giorno di scadenza. Cosicchè, il difensore ha a disposizione un più ampio margine di tempo per espletare l'attività di deposito, non essendo più condizionato dagli orari di apertura delle segreterie.

In deroga a tale previsione, tuttavia, il comma 4 dell'art. 9 del Regolamento precisa che, nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno antecedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito.

Una volta che abbia correttamente proceduto ad inviare all'indirizzo PEC della sede giudiziaria adìta l'atto da depositare, il difensore riceve automaticamente dal proprio gestore di posta certificata un messaggio di “avvenuta accettazione” della PEC di deposito, contenente l'indicazione della data e dell'ora di avvenuta accettazione.

Ciò in conformità con l'art. 6, comma 1, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ai sensi del quale «Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata».

Successivamente, contestualmente alla consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, il depositante riceve dal gestore di posta elettronica dell'Amministrazione un messaggio di “avvenuta consegna” della PEC di deposito.

Tale ricevuta, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 ss., d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, «è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario». Pertanto, l'attestazione di consegna ha la funzione di certificare che il messaggio è stato correttamente consegnato alla casella di posta certificata del destinatario designato, ma non anche che il messaggio sia stato effettivamente letto dal destinatario.

Se, invece, il depositante riceve dal gestore di posta elettronica dell'Ufficio giudiziario un messaggio di “mancata consegna” della PEC al destinatario, ciò vuol dire che il messaggio non è stato recapitato e, pertanto, ai fini del perfezionamento del deposito, il depositante deve rinnovare la trasmissione a mezzo PEC del medesimo modulo già previamente inoltrato.

Proprio con riguardo all'ipotesi in cui il deposito non si sia perfezionato a causa della mancata consegna della PEC al destinatario, l'art. 9, comma 3, del Regolamento introduce la possibilità di rimessione in termini da parte del Giudice, purché il depositante alleghi il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente dal proprio gestore. Tale rimedio, come è ovvio, è esperibile esclusivamente qualora la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente.

Entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, il

SIGA

provvede a verificare e a protocollare gli atti ed i documenti depositati e ad inserirli nel fascicolo informatico, dandone comunicazione al depositante con un messaggio PEC, denominato “registrazione di deposito”, in cui è riportata l'indicazione del numero di protocollo assegnato nonché l'elenco completo di tutti gli atti e i documenti trasmessi dal depositante.

Con l'accettazione del deposito da parte del

SIGA

, l'atto ed i relativi allegati vengono protocollati ed inseriti nel pertinente fascicolo processuale informatico di cui all'art. 5 del Regolamento, diventando così visualizzabili anche alle controparti in giudizio.

Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta che il mittente abbia ricevuto il messaggio di “registrazione deposito” da parte del

SIGA

, il quale certifica che il deposito è andato a buon fine, esso si considera a tutti gli effetti effettuato sin dal momento in cui il depositante abbia ricevuto dal proprio gestore di posta certificata il messaggio di “avvenuta accettazione” della PEC di deposito.

Diversamente, se il deposito non può essere elaborato dal

SIGA

a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, entro le ore 24,00 del giorno successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, il mittente riceve a mezzo PEC un messaggio di “mancato deposito” in cui risulta attestato il mancato perfezionamento del deposito.

In tale ipotesi, il difensore deve procedere a rinnovare l'attività di deposito nel medesimo contenuto già attestato dalla ricevuta di avvenuta accettazione, sempre che non sia nel frattempo decorso il termine processuale per l'attività di deposito.

Al riguardo, un profilo di criticità dell'attuale impianto regolamentare consiste nel fatto che, ad oggi, l'art. 9 d.P.C.M. n. 40/2016 non contiene alcuna precisazione in ordine al momento in cui il materiale regolarmente depositato diviene effettivamente visualizzabile, mediante accesso al fascicolo informatico, anche alle altre parti processuali.

Il che, con ogni evidenza, potrebbe ingenerare profili problematici di non poco conto, in particolare qualora il deposito sia effettuato a ridosso dell'udienza, giacché la controparte processuale potrebbe non avere materialmente il tempo di prendere tempestiva visione degli scritti difensivi avversari.

Il perfezionamento del deposito a mezzo PEC

Secondo il disposto dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il deposito trasmesso a mezzo PEC si considera effettuato nel momento in cui il difensore riceve dal proprio gestore il messaggio di avvenuta accettazione della PEC, a condizione però che il deposito sia effettivamente andato a buon fine, come attestato dal successivo messaggio del

SIGA

di “avvenuto deposito”.

Più in particolare, ai fini del calcolo dei termini processuali, il deposito risulta a tutti gli effetti tempestivo se, entro le ore 24,00 del giorno di scadenza, il sistema genera il messaggio contenente la ricevuta di attestazione, purché il depositante successivamente riceva il citato messaggio di “avvenuto deposito”.

Proprio per tale ragione, deve ritenersi che, seppure ai fini dell'individuazione della data e dell'ora di deposito deve farsi riferimento alla ricevuta di “avvenuta accettazione”, il difensore può essere sicuro che il deposito si sia perfezionato esclusivamente allorquando riceva dal

SIGA

la comunicazione di avvenuta registrazione del deposito.

Al riguardo, è opportuno distinguere le ipotesi in cui, successivamente allo spirare del termine per il deposito, la parte riceva dal sistema una comunicazione di “mancata consegna” dalle ipotesi di “mancato deposito” nonché le relative conseguenze processuali.

Come si è detto al paragrafo precedente, infatti, nell'ipotesi in cui il messaggio di “mancata consegna” pervenga al difensore successivamente al decorso del termine per il deposito, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, il depositante può richiedere al Giudice adìto di essere rimesso in termini, previa allegazione della ricevuta di “avvenuta accettazione” generata tempestivamente dal proprio gestore.

Se, invece, il deposito non può essere elaborato a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, entro le ore 24,00 del giorno successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, il

SIGA

invia al depositante un messaggio di “mancato deposito” in cui risulta attestato il mancato perfezionamento del deposito.

In tal caso, a differenza dell'ipotesi di “mancata consegna”, il Regolamento non prevede un analogo rimedio di rimessione in termini qualora il mancato deposito sia dovuto ad una causa non imputabile al mittente.

Peraltro, l'assenza di uno specifico rimedio per la rimessione in termini del depositante appare tanto più problematica considerato che, a differenza del messaggio di “mancata consegna”, che è immediato e consente al difensore di porvi rimedio prontamene, il messaggio di avvenuto/mancato deposito è trasmesso dal

SIGA

entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo, allorquando il termine per il deposito potrebbe già essere irrimediabilmente spirato.

Date quindi le persistenti criticità, legate soprattutto ad una mancata armonizzazione del Regolamento con la disciplina stringente dei termini processuali, in via prudenziale, è opportuno per il difensore procedere all'attività di deposito con almeno un giorno di anticipo rispetto all'effettiva scadenza del termine processuale, così da evitare di incorrere in una decadenza processuale conseguente alla tardiva conoscenza del mancato perfezionamento dell'attività di deposito.

Il deposito tramite upload

Ai sensi dell'art. 1, lett. h) del Regolamento, con il termine upload deve intendersi il sistema di riversamento informatico diretto dei documenti da depositare sul server del

SIGA

.

Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del Regolamento, il deposito degli atti e dei documenti processuali mediante upload è consentito solo «per la particolare dimensione del documento» ovvero nel caso in cui, per comprovate ragioni tecniche, il deposito a mezzo PEC non abbia potuto perfezionarsi, come attestato dal messaggio di “mancato deposito” inviato dal

SIGA

.

Più precisamente, con riferimento alla prime delle due ipotesi, il Decreto 23 dicembre 2016 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha precisato che la dimensione del singolo file caricato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia Amministrativa non può superare i 30 MB e che, in ogni caso, la dimensione complessiva dei file depositati mediante un caricamento in upload non può superare i 50 MB, fermo restando la possibilità di depositi frazionati.

Per quanto concerne i file di dimensioni superiori a 30 MB, essi possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a.

Esclusivamente nelle ipotesi richiamate, dunque, il difensore può procedere all'attività di deposito mediante il caricamento diretto del modulo di deposito, debitamente compilato e firmato digitalmente, sul Sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa, utilizzando l'apposita funzione “deposito ricorso” o “deposito atti” e seguendo le istruzioni ivi riportate.

Proprio perché il deposito mediante upload costituisce un'ipotesi derogatoria esperibile nei soli casi tassativamente previsti dal Regolamento, il difensore è tenuto ad indicare la ragione che non ha consentito il perfezionamento del deposito a mezzo PEC, specificando se il deposito tramite upload è stato reso necessario a causa della dimensione eccessiva del file ovvero a causa di un errore nell'invio della PEC di deposito. In questa ultima ipotesi, all'atto del deposito, il difensore è tenuto a riportare, nell'apposito spazio “Identificativo PEC”, il codice identificativo del messaggio di errore ricevuto.

Al termine del caricamento del modulo, il cui tempo dipende dalla dimensione del deposito, dalla velocità della connessione nonché dal traffico di dati sul Sito Istituzionale, il

SIGA

genera un messaggio di “avvenuta presa in carico” del deposito, in cui è riportata l'indicazione della data e dell'ora del deposito.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, delle Specifiche Tecniche, entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo all'elaborazione del messaggio di ricezione, la Segreteria della sede giudiziaria presso cui è incardinato il giudizio provvede a inviare al difensore un messaggio PEC, denominato “registrazione deposito”, il quale riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato nonché l'elenco di tutti gli atti e documenti depositati con la funzionalità di upload. Con la ricezione di tale messaggio, il depositante può avere certezza che l'attività di deposito sia effettivamente andata a buon fine.

Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito tramite upload si intende effettuato nel momento in cui il

SIGA

abbia registrato l'invio dell'atto processuale, come risultante dal messaggio di “avvenuta presa in carico” del deposito, a condizione però che il deposito sia effettivamente andato a buon fine, come attestato dal successivo messaggio di “registrazione deposito”.

Se il deposito non può essere elaborato a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, entro le ore 24,00 del giorno successivo al caricamento dei documenti sul Sito Istituzionale, il

SIGA

segnala al depositante il mancato perfezionamento del deposito ivi evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.

Allo stato attuale, analogamente a quanto accade per il deposito a mezzo PEC, il Regolamento non prevede alcuna possibilità di rimessione in termini nell'ipotesi in cui la comunicazione di “mancato deposito” pervenga al difensore successivamente al decorso del termine per il deposito. In virtù di ciò, è opportuno per il difensore procedere all'attività di deposito con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla scadenza effettiva, così da avere il tempo di rimediare tempestivamente in caso dovesse pervenirgli un messaggio di mancato deposito.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, delle Specifiche Tecniche, il difensore può verificare l'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali attraverso l'apposta funzionalità del Portale dell'Avvocato, a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC attestante l'avvenuta registrazione del deposito da parte della Segreteria.

Infine, deve segnalarsi che, qualora il deposito del ricorso introduttivo del giudizio sia fatto, nei casi consentiti dal Regolamento, a mezzo upload, è comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonché degli altri atti successivi a mezzo PEC.

Il deposito in forma cartacea

Come si è detto, in un'ottica di completa digitalizzazione del fascicolo processuale, le parti e gli ausiliari del giudice sono tenute a depositare tutti gli atti e i documenti del processo esclusivamente con modalità telematiche, essendo il deposito in forma cartacea consentito solo al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 9, commi 8 e 9, del Regolamento.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 8, del Regolamento, nel corso del giudizio, il Giudice può ordinare o autorizzare il deposito in copia cartacea o su supporto informatico di singoli atti e documenti processuali esclusivamente ove ricorrano specifiche e motivate ragioni di carattere tecnico, tali da non consentire l'efficace deposito telematico.

Inoltre, con specifico riferimento al procedimento cautelare, il deposito in forma cartacea è altresì consentito qualora la parte si costituisca in occasione della camera di consiglio, oltre che nel caso in cui, ai sensi dell'art. 55, comma 8 c.p.a., il collegio autorizzi, per gravi ed eccezionali ragioni, la produzione documentale in camera di consiglio.

Infine, il deposito in forma cartacea resta consentito, secondo il meccanismo di rinvio contenuto nella disposizione in commento, anche nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 5, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, oltre che negli specifici casi di dispensa dal deposito telematico previsti dall'art. 136, comma 2, c.p.a..

Secondo quanto disposto dal successivo comma 9, il deposito in forma cartacea è, inoltre, ammesso nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del

SIGA

, come attestato dal Responsabile del SIGA mediante avviso pubblico sul sito della Giustizia Amministrativa.

In tutte le ipotesi in cui il deposito è effettuato in forma cartacea, i documenti sono acquisiti dalla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario, la quale provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informativo, apponendovi la propria firma digitale, ai sensi dell'art. 22 CAD. In tale ipotesi, il fascicolo informatico di cui all'art. 5 del Regolamento deve recare espressa indicazione dei documenti depositati in forma cartacea

Nel caso in cui non sia possibile effettuare una copia informatica, gli atti e i documenti depositati in formato cartaceo sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito è stato operato il deposito.

Tale “appendice cartacea”, la quale è a tutti gli effetti parte integrante del fascicolo informatico, deve essere conservata dalla Segreteria della sede giudiziaria adita secondo le modalità di cui all'art. 5 All. 2 c.p.a..

Il deposito telematico degli atti digitali degli ausiliari del giudice e degli atti delle parti autorizzate a stare in giudizio personalmente

Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e della amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori è effettuato, nei formati di cui all'art. 12 del Regolamento, con le medesime modalità di deposito previste per gli atti di parte, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul Sito Istituzionale.

In particolare, la Segreteria trasmette con PEC all'ausiliario del Giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal

SIGA

e rimangono associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.

Nel caso in cui la parte privata è autorizzata a stare in giudizio personalmente, essa può procedere al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalità previste per il difensore in procura dall'art. 9 del Regolamento.

A tal fine, la parte deve quindi dotarsi di una casella PEC, nonché di firma digitale

PAdES

.

Qualora debba procedere al deposito tramite upload, nelle ipotesi consentite dall'art. 6, comma 8, del Regolamento, la parte che sta in giudizio personalmente deve richiedere le credenziali di accesso con le modalità previste per il rilascio delle credenziali per l'accesso al fascicolo informatico.