Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge per semplificare l'operatività del PAT

Redazione scientifica
01 Settembre 2016

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 168/2016 recante misure urgenti in tema di giustizia amministrativa.

Introdotte nuove misure per armonizzare CAD e processo amministrativo telematico. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 203 il d.l. n. 168 recante «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa».

Come già anticipato nel Comunicato stampa pubblicato il 30 agosto 2016 dal Consiglio dei Ministri (v. PAT: il Consiglio dei Ministri approva il d.l. recante misure urgenti per la giustizia amministrativa), il decreto introduce diverse misure volte a semplificare l'operatività del processo amministrativo telematico, armonizzandone la disciplina con quella del CAD e permettendo anche a soggetti privi di indirizzo PEC l'utilizzo delle modalità di deposito telematico degli atti.

Ecco le principali novità in materia di PAT.

Domicilio digitale applicabile anche al processo amministrativo telematico. I nuovi commi 1-bis e 1-ter aggiunti all'art. 25 c.p.a. prevedono l'applicabilità della disciplina del domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, in quanto compatibile, anche al processo amministrativo telematico. A decorrere dal 1 gennaio 2018, invece, il comma 1 non si applicherà per i ricorsi soggetti al PAT.

In casi eccezionali il Presidente del TAR o del CdS può dispensare dal deposito telematico. Diverse modifiche vengono apportate all'art. 136 comma 2 c.p.a.. Il comma 2 modificato, stabilisce che difensori, parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e ausiliari del giudice devono depositare tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. Il Presidente del Tribunale o del Consiglio di Stato, il Presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il Collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego di tali modalità di deposito e di sottoscrizione con firma digitale, solo in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza (legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia).

L'Avvocato può attestare la conformità delle copie informatiche depositate. Vengono inseriti, inoltre, due ulteriori commi. Al comma 2-ter si prevede la possibilità per l'Avvocato che depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, di attestarne la conformità all'originale tramite l'asseverazione ex art. 22 CAD. La copia munita di attestazione è equivalente all'originale o alla copia conforme dell'atto. Nello svolgere tale funzione il difensore assume ad ogni effetto veste di pubblico ufficiale.

È possibile il deposito tramite upload per chi non è munito di PEC. Al comma 2-quater, invece, si attribuisce al presidente della sezione o al collegio (se la questione sorge in udienza) il potere di autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, qualora si trovi nell'impossibilità di effettuare il deposito di scritti difensivi o documenti mediante PEC, a depositare tramite upload attraverso il sito istituzionale.

Deposito telematico valido entro le ore 24 dell'ultimo giorno consentito. Alcune modifiche intervengono anche sull'orario entro cui il deposito telematico è permesso: non più sino alle ore 12 ma fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito si considera tempestivo se entro le ore 24 del giorno di scadenza viene generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, peraltro, il deposito di atti e documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.

Fino al 31 dicembre 2017 il deposito di ricorsi, scritti e documenti saranno effettuati via PEC o upload. Tutti gli adempimenti previsti dal codice di procedura civile e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in I e II grado dal 1 gennaio 2017 verranno eseguiti con modalità telematiche, salvo i casi in cui è disposto diversamente. Fino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli Avvocati. Le comunicazioni di segreteria verranno fatte alla PEC del domiciliatario.

Le questioni di diritto relative al PAT possono essere sottoposte all'adunanza plenaria. Viene, infine, introdotto un nuovo art. 13-bis nelle norme di attuazione del codice del processo amministrativo recante «misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico». A decorrere dal 1 gennaio 2017, infatti, per un periodo di tre anni, se il collegio di I grado cui è assegnato il ricorso rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame (inerente all'interpretazione e applicazione di norme sul PAT) ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali può chiedere (con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza) al Presidente del TAR o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, purchè tali questioni siano in grado di incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte.

Il Presidente del tribunale o della sezione deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta mentre il presidente del Consiglio di Stato deve comunicarne l'accoglimento entro 30 giorni dal ricevimento (in entrambi i casi il silenzio equivale a rigetto). In caso di accoglimento della richiesta da parte del CdS nell'udienza davanti al Tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione plenaria, la cui adunanza è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.