Il PAT è partito: alcune indicazioni tecniche

Redazione scientifica
02 Gennaio 2017

Pubblicati sul Sito istituzionale della giustizia amministrativa i nuovi moduli di deposito, le FAQ e le nuove istruzioni per consentire il miglior funzionamento delle procedure realizzate per l'avvio del PAT, oltre al Decreto del Segretario Generale della giustizia amministrativa che stabilisce i limiti delle dimensioni dei singoli file allegati al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload.

Il 1 gennaio 2017 è partito il processo amministrativo telematico che si applica ai ricorsi depositati, in primo o in secondo grado a partire da tale data. Ai ricorsi depositati anteriormente, invece, continueranno ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa, le norme precedenti.

Sul Sito istituzionale della giustizia amministrativa sono stati inseriti i nuovi moduli di deposito oltre alle nuove istruzioni ad uso degli avvocati difensori e alle risposte alle problematiche più frequenti in materia di processo telematico. Tra le istruzioni pubblicate, sono compresi anche alcuni requisiti ed informazioni di carattere tecnico finalizzati a consentire il migliore funzionamento delle procedure realizzate per l'avvio del PAT.

In particolare, si richiede che l'avvocato difensore non solo sia in possesso di una propria casella PEC registrata a suo nome e regolarmente censita nel ReGIndE ma sia anche dotato di un kit di firma digitale personale che permetta di apporre la firma digitale in formato PAdES come indicato dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40. Non sarà possibile utilizzare un altro formato di firma digitale o una firma digitale remota.

Unici moduli di deposito utilizzabili sono quelli presenti nel sito web istituzionale, verificando sempre che il modello che si sta impiegando sia l'ultima versione rilasciata.

L'avvocato deve, poi, disporre di una connessione internet che supporti l'invio telematico dei moduli di deposito rispettando le tempistiche massime offerte dai servizi della Giustizia amministrativa (time out).

Di seguito, si precisa che, ai fini della corretta compilazione e del successivo invio del modulo di deposito, è necessario scaricare gratuitamente il software Adobe Reader DC, verificandone prima la compatibilità con il proprio sistema operativo.

Qualora una problematica non oggetto di indicazione non fosse risolta nei documenti pubblicati sul Sito istituzionale, la Giustizia amministrativa ha messo a disposizione degli avvocati, cittadini che ricorrono in proprio e PA un servizio di Help desk attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Sarà possibile accedere a tale servizio (per la risoluzione di questioni di carattere esclusivamente tecnico e non di natura giuridica) telefonando allo 06.68273131 o inviando una mail alla casella di posta istituzionale: helpdesk-pat@giustizia-amministrativa.it

Con decreto del 23 dicembre 2016, infine, il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha determinato i limiti di dimensione del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato tramite PEC o upload, al fine di garantire la tenuta del sistema nella delicata fase di avvio del PAT.

Il singolo file inviato a mezzo PEC non potrà superare i 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di depositi frazionati (per rientrare più agevolmente in tale limite si consiglia l'invio telematico di documenti scansionati in modalità bianco e nero e con risoluzione di 200 DPI).

Il singolo file depositato mediante upload al sito istituzionale della Giustizia amministrativa, invece, non può superare i 30 MB, tenuto conto che la dimensione complessiva dei file in tal modo depositati non può oltrepassare i 50MB (sempre considerata la possibilità di depositi frazionati).

I file di dimensioni superiori ai 30 MB, non frazionabili, possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, secondo le Regole e Specifiche tecniche, ad eccezion fatta per i casi di autorizzazione al deposito cartaceo ex art. 13, comma 1, all. 2, c.p.a..

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