Notifica PEC nel processo penale valida anche senza un decreto che la autorizzi

Redazione scientifica
02 Febbraio 2017

La notifica tramite PEC è sistema di notificazione ordinario nel processo penale per gli atti giudiziari diretti a persona diversa dall'imputato e, pertanto, non è necessario alcun decreto che la autorizzi né che il Giudice lo precisi nell'atto.

Il caso. Due uomini, condannati sia in primo che in secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, deducendo, tra gli altri motivi, l'inosservanza di norme processuali in quanto nel decreto di citazione innanzi alla Corte d'appello non era stata specificata la circostanza che la notifica del decreto stesso sarebbe stata effettuata tramite PEC. Inoltre, il successivo messaggio di posta elettronica certificata ricevuto dal difensore sarebbe stato irregolare poiché non veniva indicato né nel corpo né nel titolo che si trattava di una notificazione.

Non è necessario alcun decreto che autorizzi la notifica via PEC nel processo penale. L'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 prevede l'utilizzo esclusivo della PEC per l'invio di notificazioni a persona diversa dall'imputato per i procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello.

Sul punto, la Suprema Corte richiama una sua precedente pronuncia (Cass., sez. IV, 31 marzo 2016, n. 16222) con la quale si precisava che deve considerarsi valida la notifica a mezzo PEC poiché si tratta di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario, laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore. La relata di notificazione viene redatta, poi, in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla Cancelleria.

Pertanto, deve ritenersi che quello a mezzo PEC sia il sistema di notificazione ordinario per gli atti giudiziari nel processo penale diretti a persona diversa dall'imputato che non sia domiciliato presso il suo difensore. A tal fine, non è necessario alcun decreto che la autorizzi e, tantomeno, che il Giudice lo precisi nell'atto.

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