Deposito cartaceo dell'atto inammissibile anche se la firma digitale dell'avvocato non funziona

Redazione scientifica
02 Agosto 2016

L'obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali è sancito con atto normativo di pari grado rispetto al codice civile: se l'avvocato non prova il malfunzionamento del flusso telematico, il fatto che la sua firma digitale fosse scaduta non salva il deposito effettuato in forma cartacea.

Il Tribunale di Locri si è pronunciato in merito all'eccezione di deposito irrituale sollevata dalla convenuta relativamente al deposito della memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. effettuato dall'attore in forma cartacea anziché telematica.

L'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 stabilisce che per tutti gli atti endoprocessuali «il deposito ha luogo esclusivamente con modalità telematiche…». È doveroso, secondo il Giudice, attribuire adeguato valore all'avverbio «esclusivamente» indagando l'intenzione del legislatore che, come emerge dalla relazione illustrativa al d.l. n. 179/2012 nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche, è quella di «snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni».

L'obbligo di deposito telematico, inoltre, è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile. Ne consegue, in caso di inosservanza della modalità prescritta, «l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o comunque, l'irricevibilità dell'atto», senza possibilità di sanatoria ex art. 153, comma 3, c.p.c..

Osserva il Tribunale, infine, che l'attore non ha dato prova del fatto che il mancato deposito telematico fosse causato da un malfunzionamento del flusso telematico: il fatto che la firma digitale non fosse funzionante non costituisce motivo valido per l'autorizzazione al deposito cartaceo.

Per questi motivi, il Giudice dichiara inammissibile la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata in modalità cartacea dalla parte attrice con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie in essa contenute.

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