Unione triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati: vademecum per le notifiche in proprio
09 Giugno 2016
Introduzione
Con la legge n. 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione. È questa una facoltà concessa all'avvocato e non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi - quando lo ritiene utile o è necessario [ad esempio quando è necessario notificare tramite l'Ufficiale giudiziario nei casi di cui all'art. 143 c.p.c., nelle notifiche all'estero o quando si ritiene utile il ricorso all'art. 140 c.p.c. nonché quando l'autorità disponga che la notifica sia eseguita personalmente (e non a mezzo posta). La facoltà di notifica in proprio a mezzo posta è esclusa per i procedimenti penali. Per le notifiche in proprio all'estero vi sono opinioni contrastanti, necessita però prestare -in ogni caso- molta attenzione prima di ricorrervi e rispettare alcune formalità specifiche (dd es. traduzione asseverata). Il problema è dato dall'art. 142 c.p.c., che in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è possibile far ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria (in giurisprudenza si segnalano sul punto le interessanti pronunce: Cons. Stato, sez. VI, sent., 26 novembre 2013 e Cass., sez. I civ., sent., 8 agosto 2003, n. 11966). Si consiglia di consultare: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/notifiche_estero.html la “Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (maggio 2014)” e il sito del portale europeo della giustizia prima di procedere per le opportune verifiche. È invece impossibile eseguire una notifica all'estero a mezzo pec] - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario. Va evidenziato che, nei casi in cui il difensore destinatario della notifica non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è radicata la causa, la notifica presso la cancelleria potrà essere effettuata solo se non è stato possibile effettuare la notifica al domicilio digitale (art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 come introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014). La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l'Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all'attività quotidiana dell'Avvocato.Da qui l'idea della redazione di un “vademecum”, come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.Il testo della legge ha recentemente subito una modifica in relazione alla possibilità di notifica in proprio a mezzo PEC (vedi la parte sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata).La notifica in proprio a mezzo posta
1. CHI PUÒ NOTIFICARE A MEZZO POSTAHa la facoltà di notificare un Avvocato che:- sia iscritto all'albo (è quindi esclusa la possibilità per il praticante avvocato di poter ricorrere alla notifica in proprio. Si pone peraltro il problema relativo all'avvocato stabilito. In tal senso il parere n. 27/2014 del Consiglio nazionale forense (rel. Morlino): “sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l'avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d'intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8, l. n. 96/2001” (pareri conformi: n. 33/12 e 97/11);- sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine [Non è necessaria l'autorizzazione per le notifiche via PEC (art. 7, comma 4-bis della Legge)];- sia munito di apposito registro cronologico [Non è necessaria l'annotazione per le notifiche via PEC (art. 8, comma 4-bis della Legge)];- sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c. [si ricorda che la procura alle liti è necessaria anche per le notifiche in proprio telematiche (vedi meglio in appresso)]. 2. CHI PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO L'autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell'Ordine competente in relazione all'iscrizione, essa è personale e - quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.L'autorizzazione è unica e vale sia per le notifiche in proprio “dirette”, sia per quelle “a mezzo posta”.La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione). Quindi chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse reiscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio.Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, si provvede all'affissione del provvedimento all'albo del Consiglio, in adempimento della prescrizione di pubblicità di cui all'art. 7, comma 4, l. n. 53/1994. In alcuni Consigli è invalsa la prassi di comunicare copia del provvedimento alla Segreteria del Presidente del Tribunale.Ottenuta l'autorizzazione del Consiglio, si può iniziare a notificare [L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53/1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cass. civ., sez. V, 5 agosto 2004, n. 15081). L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592). L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (Cass. civ. sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986). L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cass. civ., sez. trib. 5 agosto 2004, n. 15081 e Cass. civ., S.U., 1 dicembre 2000, n. 1242)]. 3. QUANDO SI PERDE LA FACOLTÀ DI NOTIFICAREL'autorizzazione deve essere prontamente revocata dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione. Tale autorizzazione non incide sulla facoltà di notificare via PEC: l'Avvocato non potrà però notificare via PEC se sta scontando un periodo di sospensione o se cancellato o radiato, mentre potrà farlo se tali sanzioni sono state revocate o scontate. Non deve essere revocata in caso d'apertura di procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene “motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà” (deve ritenersi – secondo un interpretazione letterale della disposizione contenuta nella legge del 1994- che la facoltà di revoca discrezionale sia rimasta in capo al Consiglio dell'Ordine circondariale, anche se dopo la legge n. 247/2012 le funzioni disciplinari sono passate al Consiglio Distrettuale di Disciplina). Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni. 4. COS'È IL REGISTRO CRONOLOGICO PER LE NOTIFICHEOttenuta l'autorizzazione (non necessaria per le notifiche via PEC), l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico (non serve munirsi di registro se si intende notificare solo via PEC).Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al d.m. 27 maggio 1994, in G.U. 7 giugno 1994 n. 131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate.Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati “uso computer”, che –ovviamente - devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.Il registro, ottenuta l'autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere delegato all'uopo.Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli Uffici postali. 5. COME SI TIENE IL REGISTRONel registro va annotata giornalmente ogni notificazione eseguita.Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.Non devono essere annotate le notifiche eseguite in proprio a mezzo pec. 6. COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO- il numero d'ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare); si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l'anno (ma non è prevista alcun divieto per chi opti per iniziare nuovamente la numerazione partendo dal nr. 1; in questo caso, per evitare errori di identificazione, si consiglia di far seguire al numero l'annodi riferimento – ad es. 1/2016 – e così di seguito);- il cognome ed il nome della parte istante;- la natura dell'atto da notificare;- l'Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione (se la notifica è fatta in coso di causa);- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;- la data di spedizione e quella di ricezione;- le spese postali;- se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione exart. 645 c.p.c. o per impugnazione.Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per cancellare.Ogni notificazione deve essere annotata, giornalmente, sul registro cronologico. 7. L'AVVOCATO NOTIFICATOREÈ PUBBLICO UFFICIALE
L'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare (art. 6 l. n. 53/1994: l'avvocato, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme). 8. GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICAREGli atti che si possono notificare secondo la legge n. 53/1994 sono:- gli atti in materia civile e amministrativa (non sono suscettibili di notifica in proprio a mezzo posta gli atti dei procedimenti penali in quanto non richiamati dalla legge n. 53/1994);- gli atti stragiudiziali.Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi [l'intimazione al teste non è atto della parte, ma è atto dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall'ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l'ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79. Il problema nella pratica risulta superato perché ora l'intimazione può avvenire a mezzo raccomandata indirizzata al teste (v. nuova formulazione art. 250 c.p.c.)] (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.), l'avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato (ovviamente dall'avvocato munito di procura).Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l'Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53/1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria” (Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).In tal senso anche Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185: “Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria.”Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.; di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi. 9. COPIE DI FILE DIGITALIL'avvocato può stampare atti o provvedimenti (non documenti) scaricati dai fascicoli informatici o ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche (PEC) dalla cancelleria (art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012).Tali copie, esenti da marca da bollo, possono essere notificate, purché siano munite di attestazione di conformità, che l'avvocato deve apporre in calce o a margine della copia oppure su foglio separato purchè lo stesso sia materialmente congiunto alla copia. La formula d'autentica non abbisogna di citazioni normative e può essere quella dell'applicativo reperibile sul sito dell'Unione Triveneta. 10. PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALIGli atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.La Cass. civ. 25 febbraio 2011 n. 4704 ha specificato che l'omissione di tali formalità non comporta nullità della notifica.Nei casi di notificazione dell'intimazione di sfratto, qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l'avvocato deve provvedere all'inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all'art. 660 u.c., c.p.c.. 11. COME SI FA UNA NOTIFICA IN PROPRIOCi sono due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale. Si è ora aggiunta la possibilità di notificare in proprio a mezzo pec (per la quale si veda lo specifico paragrafo). 12. LA NOTIFICA DIRETTAQuesta notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.Ciò è possibile a condizione che:- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente “Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21 gennaio 1994 n. 53, composto di … pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma”.L'atto deve essere consegnato personalmente [la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie. La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53/1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041)] nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario (Cass. n. 4986/2001).Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sè in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).Un esempio di relata di notifica può essere:“Io sottoscritto avvocato … in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di…. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a … presso il suo proc. e dom. avv. ….. con studio in … ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di … addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a … il …, impiegata).”La dottrina (Punzi) in ipotesi di rifiuto a ricevere un atto ritiene non applicabile l'art. 138, comma 2, c.p.c.,. Rifiutare, ingiustificatamente, una notifica diretta costituirebbe un illecito deontologico. 13. LA NOTIFICA A MEZZO POSTA O DEL SERVIZIO POSTALEL'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv. ….), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto. La relata potrà essere del seguente tenore:“Io sottoscritto avvocato … in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di … in data …. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a …, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. … spedita dall'Ufficio Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. … (e sottoscrizione dell'avvocato)”.- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.Si segnala, comunque, sulla possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione 13 giugno 2000, n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell'intervento di soggetti diversi limitatamente all'ipotesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell'ipotesi di notifica diretta).L'ufficio postale:- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato. Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica (il che autorizza a ritenere che la marca possa essere applicata anche in seguito, quando la citazione è depositata per l'iscrizione a ruolo o il precetto consegnato per l'esecuzione) prevista dall'art. 2 d.m. 27 maggio 1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica (una circolare del Ministero di Giustizia ha affermato la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del “contributo unificato”). I bolli devono essere pari a:- euro 2,58 per atti aventi sino a 2 destinatari;- euro 7,75 da 3 a 6 destinatari,- euro 12,39 oltre 6 destinatari (art. 34 d.P.R. n. 115/2002). Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 14. L'EMISSIONE DELLA CAN (COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA)La legge di conversione del c.d. “decreto milleproroghe” (l. n. 31/2008) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari” (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge n. 53/1994.Qualora nella notifica in proprio non sia stato emesso dall'agente postale il CAN, bisogna farlo presente all'Ufficio Postale del destinatario dell'atto ed inviare a detto Ufficio l'avviso di ricevimento perché provveda all'emissione ed annotazione del CAN sull'avviso medesimo che verrà poi restituito all'avvocato notificatore (le Sezioni unite con la sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010 hanno confermato il principio secondo cui “se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890/1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui alí art. 160 c.p.c.”. 15. LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAXSe l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalità previste dalla l. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine a eseguire le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà provvedere alla notifica ex l. n. 53/1994 dell'atto trasmesso via fax (ricordarsi, però, di depositare in causa l'originale dell'atto contenente la procura). 16. LE NULLITÀL'art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l'art. 156, comma 3 c.p.c. anche a queste notificazioni [TAR Cagliari, sez. I, 26 marzo 2009, n. 363: Il principio generale di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo l. 21 gennaio 1994 n. 53 e art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890) quando il ricorso sia notificato per posta dall'avvocato del ricorrente (nella fattispecie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante, tuttavia dalla documentazione prodotta in giudizio risultava provato che la notifica fosse giunta all'indirizzo dei destinatari).Tribunale Modena 11 febbraio 2004: “Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l'art. 156 c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l'eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all'art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell'ufficio postale, espressamente comminata dall'art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima)"].La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592). 17. IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAIl principio enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477/2002, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda "tout court" il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53/1994. In tal senso anche Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041.Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione dell'art. 149, comma 3, c.p.c..Ancora Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477/2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53/1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53/1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte)”. Così anche TAR Veneto, sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393: “In tema di notifica effettuata per posta è applicabile anche al difensore, che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale: pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.”Sul punto vedasi anche Cass. civ., sez. trib., 5 agosto 2004, n. 15081 (“In caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste”) e Cass. civ., sez. III, 1 aprile 2004, n. 6402 e Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748 (il testo in nota 18) [“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte cost., la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario)”].Di segno contrario il solo TAR Piemonte, sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018 (lo stesso TAR Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 604 era pervenuto ad analoghe conclusioni, ma con diversa motivazione. Vedi però Consiglio di Stato sentenza 13 aprile 2010 n. 2055).Il Consiglio di Stato, però, con la sentenza del 13 aprile 2010, n. 2055 ha riformato tale decisione applicando anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando pertanto - anche alle notifiche fatte dagli avvocati in proprio- il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione.Può così dirsi ora definitivamente risolta la "querelle" insorta sul momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta!Per il notificato i termini partono invece dal ricevimento della raccomandata o dallo spirare del termine di compiuta giacenza. 18. COME OTTENERE UN TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIONon disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia cartacea rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla “copia c.d. conforme uso trascrizione” dell'atto notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato l'avviso di ricevimento dell'atto notificato). Avendo urgenza di dover trascrivere l'atto si consiglia di ricorrere alla notifica “a mani” a mezzo Ufficiale Giudiziario, poiché si entra subito in possesso della copia per la trascrizione. Nel processo civile, un'alternativa alla richiesta alla cancelleria di copia conforme uso trascrizione è quella di utilizzare l'iscrizione a ruolo telematica. Una volta che l'atto farà parte del fascicolo informatico equivarrà all'originale e sarà possibile estrarne duplicato o copia (da attestare conforme) a norma dell'art. 16, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 che potrà essere utilizzata per la trascrizione della domanda giudiziale. 19. I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali, e quindi anche nel pomeriggio- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale [il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Cons. Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 518. In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077].- consente l'immediata disponibilità dell'originale dell'atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l'atto- consente di poter verificare l'esito della raccomandata utilizzando dal sito delle Poste il servizio di monitoraggio per sapere se è stata già consegnata al destinatario- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.Facsimile registro per l'annotazione delle notifiche a mezzo posta.La notifica in proprio a mezzo PEC
Le modifiche apportate dall'art. 16-quater d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 al tessuto legislativo della l. n. 53/1994 hanno introdotto la facoltà per l'avvocato di notificare in proprio anche mediante lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC) (Per la definizione: http://www.digitpa.gov.it/pec). Le modalità di tale notifica nel processo civile sono disciplinate principalmente dall'art. 3-bis l. n. 53/1994, dall'art. 18 d.m. n. 44/2011 e dall'art. 19-bis e dell'art. 19-ter, commi 1 e 3 delle specifiche tecniche.Valgono quindi gran parte dei requisiti previsti dalla l. n. 53/1994, ma le successive modifiche normative, in particolare il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, hanno semplificato le procedure di notifica via pec, differenziandole da quelle tradizionali in alcuni aspetti che vedremo nel seguente capitolo.Resta comunque inalterato l'art. 1 della legge, per cui si può notificare in proprio via PEC atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, secondo le modalità di seguito indicate. 1. REQUISITI NON NECESSARI RISPETTO ALLA NOTIFICA PER POSTAa) L'art. 46 d.l. n. 90/2014 ha abolito l'obbligo della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, prevista invece per la notifica tradizionale dall'art. 7 della Legge.b) L'art. 8 della Legge prevede che l'obbligo di dotarsi di un registro cronologico e di annotare i dati della notificazione non si applichi alle notifiche via PEC. La ragione è abbastanza semplice: le ricevute di accettazione e avvenuta consegna delle PEC riportano infatti sia la firma digitale, sia l'attestazione temporale del gestore del servizio di posta elettronica certificata (per l'elenco dei gestori si consulti: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori). Inoltre il gestore ha l'obbligo di tenere i file log (registrazione cronologica delle operazioni) dei messaggi e apporre giornalmente sugli stessi una marca temporale (Decreto della Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) – GU n. 266 del 15-11-2005. I file di log dei messaggi tenuti dal gestore riguardano esclusivamente la registrazione cronologica delle operazioni di invio e consegna e non il contenuto della PEC. Pertanto, si consiglia di mettere in atto idonei meccanismi di conservazione delle PEC..c) Sempre l'art. 46 d.l. n. 90/2014 ha soppresso la previsione dell'apposizione della marca da bollo sull'atto notificato, come richiesto per la notifica via posta dall'art. 10 della Legge. 2. COSA SERVE PER NOTIFICARE VIA PECPer effettuare una notifica via PEC l'avvocato deve:a) utilizzare una casella PEC risultante da pubblici elenchi (art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994). Si tratta in sostanza dell'indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi dell'art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 158 (Convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2) in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere eseguita sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero di Giustizia, previa autenticazione forte (la ricerca seguirà questo percorso: - scheda “servizi” - login tramite smart card - ”accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, oppure, se disponile, presso - l'area privata del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza - ”accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)o sul portale INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, senza bisogno di autenticazione;b) aver ricevuto una procura alle liti dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. [per notificare in proprio gli atti stragiudiziali occorre essere dotati di procura (generale o speciale) rilasciata ai sensi del comma 2 dell'art. 83 c.p.c., quindi per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il terzo comma infatti, che attribuisce all'avvocato la possibilità di certificare la firma del mandante, riguarda solo la procura (speciale) rilasciata in calce o a margine di un atto giudiziale o del precetto];c) inviare la PEC a un destinatario dotato di una casella PEC tratta da pubblici elenchi (art. 16-ter d.l. n. 179/2012). È di conseguenza esclusa la possibilità di notificare in proprio a mezzo pec a coloro che non hanno l'obbligo legale di dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico;d) avere un dispositivo con certificato di firma digitale. 3. COME PREPARARE DOCUMENTI DA NOTIFICAREa) Prima di notificareAl momento della creazione del fascicolo di causa è opportuno creare una cartella nel proprio computer o server dove inserire tutti i file. All'interno di tale cartella dovremo creare una sotto cartella, dove immettere tutti i file della notifica effettuata. Ciò non solo per una migliore organizzazione del proprio lavoro, ma anche ai fini dell'archiviazione dei file che dovranno essere depositati per provare l'avvenuta notificazione.b) Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare. La Legge consente di notificare:I. Documento informatico (per la definizione vedasi l'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice Amministrazione Digitale): originale (citazione, precetto, ecc.), che viene così predisposto:- si redige a computer l'atto mediante un programma di elaborazione testi (es.: LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word, ecc.),- mediante le apposite funzionalità del programma di videoscrittura il file deve essere quindi trasformato in formato .pdf (testuale), come previsto dall'art. 19-bis, comma 1 delle Specifiche tecniche, tenendo peraltro a mente che l'articolo 12 delle Specifiche tecniche qualifica il formato .pdf (testuale) come unico consentito quando deve essere depositato telematicamente come “atto principale del processo”. L'atto non dovrà quindi mai essere stampato e poi trasformato in .pdf (immagine) mediante scansione;- infine il file .pdf deve essere sottoscritto digitalmente con apposito software, che è anche contenuto nel dispositivo di firma digitale (smart card/chiavetta USB). La sottoscrizione digitale può essere in formato CAdES, nel qual caso il file al termine del processo di firma avrà l'estensione pdf.p7m (nomefile.pdf.p7m) o PAdES e in tale ipotesi il file manterrà il nome originale senza l'aggiunta di alcun suffisso (nomefile.pdf). Tali formati sono selezionabili nel software di firma. II. Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente formati su supporto analogico (per la definizione vedasi l'art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice Amministrazione Digitale).Quando si intende notificare per PEC una copia autentica di un atto o provvedimento su supporto cartaceo lo si deve scansionare per trasformarlo in formato .pdf “immagine”, come previsto dal comma 2 del citato art. 19-bis. Nella relata di notifica dovrà poi essere inserita l'asseverazione di conformità della copia informatica rispetto all'originale cartaceo. III. Copia informatica di atti o provvedimenti su supporto informatico (per la definizione vedasi l'art. 23-bis, comma 2 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice Amministrazione Digitale)L'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 attribuisce all'avvocato il potere di attestare la conformità di copie informatiche di atti e provvedimenti che lo stesso ha estratto dal fascicolo informatico o che ha ricevuto mediante PEC dalla cancelleria. L'attestazione di conformità va eseguita a norma dell'art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 e degli art. 19 e ss. delle Specifiche Tecniche, indicando il nome del file e una sintetica descrizione del documento che si va ad attestare come conforme. Anche in tal caso, come quello sopra previsto, l'attestazione di conformità dovrà essere riportata nella relata di notifica. IV. Duplicato informatico di atti o provvedimenti su supporto informatico (per la definizione vedasi l'art. 23-bis, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82)Il duplicato informatico è identico al file originale sia da un punto di vista informatico (contiene la stessa sequenza di bit rispetto all'originale) sia nel contenuto, come previsto dal citato art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, a differenza della copia che corrisponde all'originale solo nel contenuto. Di massima i duplicati sono distinguibili dal fatto che riportano la firma digitale di chi ha creato il file, mentre le copie (che sono spesso contraddistinte nell'intestazione da una stampigliatura blu che riporta i dati dell'atto o del provvedimento oltre alla presenza della “coccardina” che riporta gli estremi della firma digitale del firmatario) corrispondono all'originale solo nel contenuto. Poiché i duplicati corrispondono in tutto e per tutto all'originale non abbisognano di attestazione di conformità (è possibile estrarre dal fascicolo telematico anche duplicati di copie informatiche di atti o provvedimenti cartacei: è il caso, a esempio, del provvedimento giudiziale scritto a penna, scansionato dal cancelliere e acquisito al fascicolo telematico. Per l'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, la copia informatica (per immagine) così ottenuta e acquisita al fascicolo informatico, equivale all'originale cartaceo anche se priva della firma del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. In mancanza di firma digitale, l'identità del duplicato estratto dal difensore alla copia informatica presente nel fascicolo telematico, potrà essere accertata esclusivamente mediante il calcolo dell'impronta del duplicato, secondo l'algoritmo MD5, e il confronto con l'impronta della copia informatica fornita dal Portale dei Servizi Telematici. c) Predisposizione della procura alle litiNel caso in cui l'atto da notificare debba essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione.I. Procura su documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente.L'avvocato dovrà sempre verificare che il certificato di firma digitale del mandante sia valido, non scaduto o sospeso. Tale verifica e l'estrazione degli oggetti firmati potrà essere fatta mediante le funzionalità del dispositivo di firma o attraverso appositi programmi (l'elenco dei software resi disponibili gratuitamente è riportato in questa pagina dell'Agenzia per l'Italia Digitale, curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica. È da segnalare anche la possibilità di estrarre il file e verificare il certificato di firma digitale dalla seguente pagina web del portale del Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it).Appare opportuno differenziare la procura rilasciata per atti stragiudiziali, che dovrà essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ai sensi del secondo comma dell'art. 83 c.p.c. da quella rilasciata per la difesa in giudizio, che potrà essere rilasciata secondo le modalità sopra indicate, ma anche ai sensi del terzo comma dell'art. 83 c.p.c.. In tale secondo caso, a differenza del primo, non appare necessaria l'autentica della sottoscrizione del mandante, e ciò per diversi motivi: sia perché l'avvocato certifica, non autentica, la sottoscrizione del mandante, sia perché la firma digitale è già certificata da un soggetto certificatore (art. 26 ss. d.lgs. n. 82/2005) sia perché l'autentica della firma digitale non pare essere un'attività di competenza dell'avvocato, ma di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25 d.lgs. n. 82/2005) sia infine perché l'art. 83 non richiede esplicitamente la certificazione della firma digitale apposta sulla procura rilasciata con documento informatico.Nulla però impedisce, per evitare capziose eccezioni, che l'avvocato la sottoscriva comunque digitalmente la procura alle liti rilasciata con la modalità sopra descritta.Nel caso in cui la sottoscrizione digitale del mandante fosse in formato CAdES, è necessario che la procura sia redatta in un file separato dall'atto e che la stessa contenga chiari riferimenti all'atto.Se invece la sottoscrizione digitale fosse in formato PAdES, la procura potrà essere anche redatta internamente all'atto: in calce o a margine. II. Copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo.Anche in tal caso la procura verrà predisposta su un file separato dall'atto (art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011). Il file dovrà essere stampato e il cliente sottoscriverà di pugno la procura. L'avvocato sottoscriverà anch'egli di pugno, ai fini della “certificazione” della firma del mandante. La procura così redatta dovrà essere quindi scansionata e trasformata in un file .pdf. Tale file dovrà infine essere firmato digitalmente dall'avvocato per autenticare la conformità del file digitale alla procura cartacea (art. 83, comma 3, c.p.c.). L'art. 83 c.p.c. prevede che la firma digitale sia apposta solo ed esclusivamente per attestare la conformità, per cui non è necessaria l'apposizione di specifiche formule.La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall'art. 18, comma 5 d.m. n. 44/2011 e 83 comma 3 c.p.c.. d) Predisposizione della relazione di notificazione.Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e quindi da formare con le modalità già descritte sopra al punto 3.b.I., procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3-bis, comma 5, della legge, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione.Sul sito dell'Unione Triveneta è reperibile un'applicativo che consente di redigere la relata. e) Attestazione di conformità.Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, lettera b) della l. n. 53/1994, dell'art. 16-undecies, comma 1 d.l. n. 179/2012 nonché dell'art. 19-ter, comma 1 delle specifiche tecniche l'attestazione di conformità deve essere ripotata nella relata di notifica, mai nella copia di cui si attesta la conformità. Le modalità di attestazione sono disciplinate dal comma 1 dell'appena citato art. 19-ter delle specifiche tecniche, richiamato espressamente dall'art. 16-undecies, d.l. n. 179/2012.L'attestazione dovrà contenere una sintetica descrizione del documento di cui si attesta la conformità e il nome del file della copia, comprensivo dell'estensione (es.: citazione.pdf o citazione.pdf.p7m). Le attestazioni di conformità sono reperibili sempre nell'applicativo che trovate sul sito dell'Unione Triveneta. 4. COME SI PREDISPONE IL MESSAGGIO PECLa notificazione avviene “…mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:1) creare un nuovo messaggio PEC dal programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Thunderbird, Outlook, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC;2) compilare il campo destinatario riportando la casella PEC tratta da pubblici elenchi (vedi nota 35);3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione.All'esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all'immagine che segue. Se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 d.m. n. 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Thunderbird, Outlook, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”.A questo punto si può procedere con l'invio del messaggio. 5. QUANDO SI PERFEZIONA LA NOTIFICA AL FINE DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCESSUALILa notifica si perfeziona solo nel caso in cui la ricevuta di avvenuta consegna (la seconda ricevuta) abbia avuto esito positivo.In tal caso la notifica si dà per avvenuta:31- per chi notifica nella data, ora, minuto, secondo indicati nella ricevuta di avvenuta accettazione (corrisponde alla consegna dell'atto all'ufficio postale).- per il destinatario della notifica nella data, ora, minuto, secondo indicati nella ricevuta di avvenuta consegna (la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, indipendentemente dall'effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario, art. 6, comma 5, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi attimi, ma potrebbe accadere anche che ci siano dei ritardi.Qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio (art. 13 d.P.C.M. 2 novembre 2005).La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (Cass., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665).L'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 prevede che quanto previsto dall'art. 147 c.p.c. si applichi anche alle notifiche PEC. Quindi se il messaggio PEC è inviato dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Tale norma però non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16-quater, come qui sopra indicato (Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886).Di conseguenza, il limite delle ore 21 si applica anche al notificante e, in caso di generazione dell'avviso di accettazione dopo le 21, la notifica si considererà perfezionata per il notificante stesso alle ore 7 del giorno successivo. 6. VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONECome previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:- la ricevuta di accettazione inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data, ora, minuto e secondo dell'operazione;- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data, ora, minuto e secondo dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati. Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata. 7. PROVA DELLA NOTIFICAZIONELa prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, dovranno essere prodotti i suddetti file (che saranno stati opportunamente salvati nella cartella creata nel computer) nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla web mail. I file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC.L'art. 19-bis delle citate Specifiche tecniche ha introdotto la possibilità di produrre i file mediante deposito telematico, ovviamente davanti agli Uffici Giudiziari dove ciò è previsto (Tribunali e Corti d'Appello).In tali casi, il deposito deve essere eseguito, ovviamente, mediante il redattore atti. L'atto o il provvedimento notificato (in formato .pdf, o .pdf.p7m se firmato in CAdES) dovrà essere caricato come atto principale (nel caso di citazione) o come allegato (nella maggior parte dei casi, dove l'atto principale sarà una nota di deposito), mentre le due ricevute (in formato .eml o.msg) dovranno essere caricate sempre come allegati. Al momento della creazione della busta si procederà come di consueto sottoscrivendo digitalmente il file principale e quello DatiAtto.xml. Non si dovrà quindi depositare copie scansionate dei file notificati.Solo ed esclusivamente davanti agli Uffici Giudiziari che non prevedono la possibilità di depositare telematicamente (Corte di Cassazione e Giudice di Pace) si dovrà procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta.A tal fine sarà necessario stampare:1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;2) tutti gli atti allegati;3) la ricevuta di accettazione;4) la ricevuta di avvenuta consegna. Di tali documenti dovrà essere attestata la conformità rispetto ai documenti informatici da cui le copie sono state tratte, che potrà essere apposta in calce o a margine della copia stessa o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima (art. 16-undecies, comma 1, d.l. n. 179/2012). Per l'attestazione si può utilizzare l'applicativo reperibile sul sito dell'Unione Triveneta. Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue in termini di responsabilità, anche disciplinare (art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012).Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i file relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna. 8. COMUNICAZIONE ALLA CANCELLERIA DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO O DELL'IMPUGNAZIONE DI SENTENZASe l'atto di citazione d'appello o di opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato stata eseguita ai sensi della l. n. 53/1994, l'avvocato notificante dovrà procedere ai sensi dell'art. 9 della citata legge, nonché in ossequio al combinato disposto degli artt. 645 c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c. In base a tali disposizioni “contestualmente” alla notifica si deve procedere alla comunicazione della stessa alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, depositando altresì copia dell'atto notificato e dell'attestazione dell'avvenuta notifica. Tale comunicazione dovrà essere effettuata mediante deposito telematico sotto forma di “istanza generica”, previa creazione di un nuovo fascicolo all'interno del redattore, riportando i dati del procedimento monitorio. In particolare il notificante depositerà telematicamente nel fascicolo del procedimento monitorio, come atto principale, la comunicazione di avvenuta impugnazione, dove dovranno essere indicati i dati identificativi del provvedimento impugnato e delle parti, nonché l'elencazione della documentazione che allegherà e che varierà a seconda che la notifica sia avvenuta a mezzo: - posta: copia dell'atto notificato con la relazione di avvenuta notifica, con attestazione di conformità, nonché la procura alle liti; - PEC: duplicato dell'atto di citazione notificato e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, nonché la procura alle liti. Quanto sopra costituisce onere aggiuntivo (generalmente adempiuto dall'ufficiale giudiziario) per gli avvocati che effettuano le notifiche in proprio.L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.
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