Pignoramento inefficace senza attestazione di conformità: non è provato il possesso del titolo esecutivo
02 Settembre 2016
Il caso. Condominio reclamante ha notificato l'atto di pignoramento immobiliare (consegnato al reclamante dall'ufficiale giudiziario) nei confronti di due debitori. La procedura è stata, quindi, iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento ma solo successivamente il reclamante ha depositato le copie conformi di tali atti e, pertanto, il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento compiuto. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Condominio sostenendo non solo la mera irregolarità (comunque sanata per raggiungimento dello scopo) del deposito di copie prive di attestazione di conformità ma anche la carenza delle relative specifiche tecniche al momento del deposito dei documenti in oggetto.
Orientamento prevalente: l'assenza di attestazione di conformità è una mera irregolarità. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha sottolineato come la giurisprudenza di merito relativa alla questione principale posta con il reclamo ha generalmente affermato che il deposito di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità configuri una mera irregolarità, apportando a fondamento di tale conclusione, ragioni di ordine letterale, sistematico e teleologico. Il Tribunale, però, non condivide questo orientamento. Osserva il Giudice che, innanzitutto, le copie di cui parla l'art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al comma 2 e non le mere copie dei medesimi atti. A sostegno di tale conclusione vi sono chiari indici testuali come l'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 (che precisa che devono essere depositate con modalità telematiche le copie conformi degli atti ex artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c.) e l'art. 159-ter disp. att. c.p.c. (che prevede, nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, che il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti nei termini ex artt. 518, 543 e 557 c.p.c.). «Sarebbe, quindi, irragionevole ritenere che solo perché sia il debitore ad iscrivere a ruolo la causa, sussista un onere di deposito del creditore “rafforzato”».
Se manca l'attestazione di conformità manca la prova del possesso del titolo esecutivo. La questione della conformità del titolo all'originale è, poi, strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva stessa. Qualora il creditore difettasse del possesso di tale titolo, infatti, l'Ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento e si determinerebbero, nel corso della procedura, rilevanti conseguenze poiché si potrebbe presumere la cessione o il pagamento del credito in esso incorporati. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non potrebbe compiere l'atto esecutivo richiesto dal creditore. In tale prospettiva, l'attestazione di conformità non costituirebbe una mera formalità, in quanto il difensore del creditore per poter attestare che la copia è conforme all'originale dovrebbe avere davanti a sé l'originale stesso. Se manca l'attestazione di conformità il giudice non viene, quindi, messo nella condizione di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato al suo esercizio.
L'atto non raggiunge comunque il proprio scopo perché si rallenta lo svolgimento del processo. Non risulta razionalmente perseguibile nemmeno la tesi del raggiungimento dello scopo. In primo luogo, il Tribunale rileva che tale ipotesi attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito. Inoltre, non avrebbe senso affermare che l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo se è stato depositato oltre il termine preclusivo fissato dal legislatore. «Ciò che conta non è il disposto di cui all'art. 156 c.p.c. quanto piuttosto il disposto di cui all'art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale conseguente ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente». La mancanza di attestazione di conformità andrebbe a contrastare con lo scopo proprio degli atti del processo esecutivo che dovrebbe essere quello di consentire un ordinato e celere svolgersi del medesimo procedimento. In questo caso, infatti, il Giudice non potrebbe conferire l'incarico di stima dei beni staggiti e con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo la certezza del possesso in capo al creditore del titolo esecutivo e ciò determinerebbe la necessità di ordinare il deposito dell'attestazione con conseguente quiescenza del processo.
L'esercizio del potere di attestazione di conformità non necessita di specifiche tecniche. Infine, il Tribunale reputa inconferente la deduzione fatta dal creditore nel reclamo secondo cui vi sarebbero state incertezze in ordine alle modalità di attestazione di conformità degli atti a causa dell'assenza delle specifiche tecniche stabilite dal Ministero della Giustizia. Osserva il Giudice che le specifiche tecniche richiamate dal creditore sono quelle previste dall'art. 16-decies e 16-undecies d.l. n. 179/2012 mentre il potere di attestazione di conformità è stabilito dall'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 e per il suo esercizio non era previsto alcun rimando a normative tecniche. Per questi motivi, il Tribunale di Milano rigetta il reclamo. |