PAT: le novità introdotte dalla legge di conversione del d.l. giustizia

Redazione scientifica
02 Novembre 2016

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in data 29 ottobre 2016, la legge di conversione 25 ottobre 2016 n. 197 recante misure urgenti per la giustizia amministrativa.

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016, n. 254, la legge 25 ottobre 2016, n. 197 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168/2016 in tema di «misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa».

Tra le modifiche apportate, le principali inerenti il processo amministrativo telematico riguardano l'art. 7 d.l. n. 168/2016:

  • viene modificato l'art. 136, comma 1, c.p.a. nella parte in cui prevede l'obbligo per i difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione che riguardi non solo il recapito del fax, ma anche l'indirizzo PEC. Inoltre,ai fini dell'efficacia delle comunicazioni in segreteria, si ritiene sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo;
  • la modifica apportata all'art. 136, comma 2, c.p.a. introduce la necessità che la dispensa dall'obbligo di deposito con le modalità proprie del PAT sia data, dal Presidente del Tribunale o del Consiglio di Stato, dal Presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o dal Collegio, con provvedimento motivato;
  • il nuovo art. 136, comma 2-ter, c.p.a. estende, in capo al difensore, il potere di attestazione di conformità ad atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c., di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari;
  • viene modificato l'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 c.p.a. che prevede la possibilità per il Segretario generale della giustizia amministrativa di stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il Presidente del Tribunale o del Consiglio di Stato, il Presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il Collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo;
  • viene sostituito l'art. 13, comma 1-bis, c.p.a.: per la graduale introduzione del processo telematico si dovrà fare riferimento alla sperimentazione del PAT prevista, dal 10 ottobre al 30 novembre 2016, con decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa pubblicato nella G.U. del 16 settembre 2016, n. 217;
  • al nuovo comma 1-quater dell'art. 13 c.p.a. si chiarisce che i depositi di atti e scritti difensivi possono (e non più devono) essere fatti dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati;
  • soppresso, all'art. 13-bis, allegato 2, c.p.a., il filtro del Presidente del TAR o della sezione staccata di appartenenza per l'invio all'Adunanza plenaria delle questioni in materia di interpretazione e applicazione delle norme relative al PAT che abbiano dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali. L'Adunanza plenaria, inoltre, deve essere convocata, e non più solo calendarizzata, per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta;
  • per opporsi al fenomeno della contraffazione e dell'evasione del pagamento delle spese di giustizia correlate al processo amministrativo telematico, l'art. 7, comma 8-ter, modifica l'art. 192 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 prevedendo che il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo deve essere versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. La disciplina in questione si applicherà ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

La legge di conversione ha, infine, inserito l'art. 7-bis con cui ha disciplinato «i criteri di sinteticità e chiarezza degli atti di parte», estendendo a tutte le controversie proposte davanti al giudice amministrativo il principio previsto dall'art. 120 c.p.a., in materia di appalti pubblici. Nello specifico l'art. 7-bis introduce, nell'allegato 2 del c.p.a., l'art. 13-ter con cui si prevede che i criteri e i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi vengono individuati con decreto (soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale) del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense, l'Avvocato generale dello Stato e le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti. Il giudice è, inoltre, tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti: l'omesso esame delle relative questioni non è motivo di impugnazione.

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