Protocollo per il deposito degli atti via PEC da parte degli avvocati del Tribunale di Roma
18 Dicembre 2015
Protocollo per il deposito degli atti via PEC da parte degli avvocati
All'esito del tavolo tecnico istituito tra i magistrati di riferimento per l'informatica di questo Tribunale delegati dal Presidente, i funzionari di cancelleria delegati dal Dirigente amministrativo e i rappresentanti dei firmatari del presente Protocollo sono state raggiunte soluzioni condivise in ordine a nuove forme di deposito di istanze per via telematica. La PEC (posta elettronica certificata) costituisce un canale certo e privilegiato per lo scambio di atti e d'informazioni tra i difensori e gli uffici giudiziari l'art. 16 d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 e modificato dalla legge n. 228/2012, ha già previsto l'uso esclusivo dello strumento della PEC per tutte le notificazioni dirette a persona diversa dall'imputato con decorrenza dal 15 dicembre 2014, mentre per quanto attiene alle comunicazioni alle cancellerie di atti da parte dei difensori a mezzo della PEC non sono state ancora emanate disposizioni di legge o di regolamento. Gli organi forensi firmatari del presente Protocollo hanno dichiarato la disponibilità dei propri iscritti ad utilizzare la PEC per le comunicazioni dirette al Tribunale di Roma e hanno chiesto di valutare la possibilità di depositare solo alcuni atti ed istanze a mezzo della PEC, anche al fine di ovviare ai lunghi tempi di attesa presso le cancellerie del Tribunale. La Presidenza del Tribunale di Roma ha accolto la dichiarazione di disponibilità e nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sono state individuate alcune tipologie di istanze perle quali non sono previsti termini perentori e per le quali non è previsto dalla legge il deposito in cancelleria a pena di inammissibilità. PER LE SEZIONI DIBATTIMENTALI tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa: memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati; istanze di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato; istanze di rinvio o di anticipazione dell'udienza, di chiamata a orario, di autorizzazione alla visione e copia degli atti da parte di soggetti non costituiti parti processuali assistiti da un difensore; rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell'imputato o di altri parti processuali; ogni altra comunicazione che non richiede l'emissione di provvedimenti; istanze di autorizzazione in fase cautelare (visite mediche\colloqui\allontanamenti etc.); istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato e relativi documenti allegati e istanze di liquidazione degli onorari, anche in relazione a soggetti irreperibili ed irreperibili di fatto.
Le istanze diverse da quelle sopra indicate saranno considerate come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC, essendo espressamente “escluse” dall'ambito di operatività del presente protocollo le istanze di revoca o modifica di misure cautelari personali e reali, le liste testi, le impugnazioni, gli incidenti di esecuzione, le nomine di difensore ed ogni altro atto non espressamente sopra indicato.
Per il TRIBUNALE DEL RIESAME tali istanze vengono individuate come segue in maniera tassativa: memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati; istanze di rinvio o di anticipazione dell'udienza, di chiamata a orario; rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte dell'imputato o di altri parti processuali; ogni altra comunicazione che non richiede l'emissione di provvedimenti; rinunce all'impugnazione.
Le istanze diverse da quelle sopra indicate saranno considerate come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC, essendo espressamente “escluse” dall'ambito di operatività del presente protocollo, con particolare riferimento al Tribunale del riesame, le nomine dei difensori e tutti i mezzi di impugnazione indirizzati al predetto Tribunale. Regole tecniche di deposito via PEC
Viene altresì espressamente disciplinato l'inoltro degli atti a mezzo PEC secondo le seguenti rigide regole di carattere tecnico ed organizzativo, che i difensori sono tenuti ad osservare al fine di consentire alle cancellerie una celere lavorazione delle istanze:
Le istanze provenienti da una casella PEC diversa da quella ufficiale (propria dell'avvocato che sottoscrive l'atto) risultante dal Reginde saranno considerate come non pervenute, senza onere per le cancellerie di rispondere al messaggio inviato a mezzo della PEC.
Le istanze riferibili ad un procedimento non ancora materialmente pervenuto nella cancelleria dibattimentale o già trasmesso dalla stessa ad altro ufficio giudiziario, si considerano come presentate; la cancelleria comunicherà comunque al difensore il diverso ufficio giudiziario procedente, sempre a mezzo della PEC.
Le cancellerie delle sezioni dibattimentali provvederanno a stampare le istanze ritualmente pervenute in allegato alla PEC, ivi compreso il testo del messaggio e-mail, e al momento della stampa avranno l'onere di apporre il timbro con la data di arrivo secondo i criteri sopra indicati. Le istanze saranno trattate alla stregua di atti normalmente depositati presso le cancellerie.
In considerazione dei maggiori costi da sostenere per la carta e per il toner, vista la necessità di stampare un considerevole numero di atti pervenuti a mezzo PEC per effetto del presente protocollo di intesa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la Camera Penale di Roma e l'Associazione Nazionale Forense di Roma corrisponderanno al Tribunale di Roma ogni semestre, nella persona del consegnatario, n. 100 risme di carta per la stampa delle pec e n. 10 compatibili con le stampanti in uso presso le cancellerie.
Tanto premesso, il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente della Camera Penale di Roma e il Segretario dell'Associazione Nazionale Forense di Roma convengono e stabiliscono la realizzazione di un front office telematico, nell'ambito del quale è consentito ai difensori il deposito dei soli atti sopra elencati tassativamente ed esclusivamente secondo le modalità sopra indicate.
Di seguito si indicano gli indirizzi PEC ai quali dovranno essere indirizzate le istanze:
sez.1.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria I sezione penale sez.2.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria II sezione penale sez.4.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria IV sezione penale sez.5.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria V sezione penale sez.6.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria VI sezione penale sez.7.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria VII sezione penale sez.8.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria VIII sezione penale sez.9.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria IX sezione penale sez.10.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria X sezione penale assise.penale.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria corte d'Assise riesame.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria sezione riesame misurediprevenzione.tribunale.roma@giustiziacert.it – cancelleria sezione misure di prevenzione
Non saranno accettati dalle cancellerie atti inoltrati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati.
Si conviene in programmazione d'incontri periodici tra i referenti del Tribunale e degli altri firmatari del Protocollo finalizzati ad individuare gli aspetti tecnici e organizzativi da perfezionare in funzione di una migliore implementazione del front office telematico.
Roma, 18/12/2015
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA dott. Mario Bresciano
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Avv. Mauro Vaglio
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI ROMA Avv. Francesco Tagliaferri
IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE DI ROMA Avv. Marco Lepri
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