Protocollo d'intesa ed istruzioni pratiche per il perfezionamento dell'iscrizione a ruolo ed il deposito di atti nelle procedure esecutive immobiliari del Tribunale di Roma

21 Aprile 2015

Come procedere all'iscrizione telematica di un pignoramento immobiliare dal 31 marzo 2015 (entrata in vigore della modifica delle norme sulle esecuzioni contenute nel d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162)
Come procedere all'iscrizione telematica di un pignoramento immobiliare dal 31 marzo 2015

A norma della nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c. “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.”

Tutte le operazioni relative all'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive immobiliari effettuate dal 31 marzo 2015 devono essere svolte obbligatoriamente per via telematica. La cancelleria, come previsto dalla nuova formulazione della norma e per esigenze organizzative interne, non accetterà depositi cartacei.

NOTA BENE: A differenza della procedura seguita per i pignoramenti ante-riforma, in questa procedura l'avvocato effettuerà un'iscrizione a ruolo in senso tecnico e quindi il Numero e l'anno di Ruolo Generale verranno attribuiti successivamente all'invio della busta telematica di cui alla procedura che segue.

Pertanto nel rispetto di tali termini l'avvocato dovrà redigere un atto denominato:

(1) “Attestazione di conformità del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto

del seguente tenore:

“Io sottoscritto avv. nome e cognome, ai fini di quanto previsto dall'art 557 c.p.c. attesto la conformità agli originali in mio possesso del titolo esecutivo costituito da (descrizione del titolo), dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento (della nota di trascrizione ove già presente) allegati.

Nell'atto andrà inoltre evidenziato il motivo dell'eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf ottenuto attraverso un'operazione di salvataggio di file (si ricorsa che non è ammessa la scansione di immagine) ed andrà inserito nella busta telematica come allegato da firmare digitalmente.

NOTA BENE: Questo atto costituito da un originale informatico (NON SARA' IN OGNI CASO ACCETTATO SE ACQUISITO TRAMITE SCANNER) non è la nota di iscrizione a ruolo che verrà successivamente redatta automaticamente dal software ed inserita nella busta telematica come Atto Principale e sottoscritta digitalmente.

Per la nota di iscrizione a ruolo vera e propria vedi il punto (5).

(2) - Successivamente si dovrà compilare (tramite il proprio Redattore Atti per il Processo Civile Telematico) una busta telematica scegliendo come categoria di atto sul redattore

- ATTI INTRODUTTIVI SIECIC ESECUZIONI (ATTO INTRODUTTIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni

similari;

- come tipologia di atto sarà presente soltanto la categoria

ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE;

- l'atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come allegato da sottoscrivere digitalmente.

(3) Nella busta telematica dovrà inoltre essere inserita la delega che, a norma della nuova formulazione dell'art. 83 c.p.c., dovrà essere redatta su foglio separato, sottoscritta con firma autografa dal cliente e sottoscritta per autentica con firma autografa dall'avvocato. (o copia semplice della procura notarile rilasciata)

Detta delega verrà acquisita tramite scansione come file .pdf ed inserita nella busta telematica.

Qualora la procura fosse stata già rilasciata in calce o a margine del titolo esecutivo (es. ricorso per decreto ingiuntivo) o del precetto o dell'atto di pignoramento immobiliare, e fosse valida anche per la fase esecutiva, sarà sufficiente acquisire la pagina che la contiene tramite scansione come file .pdf ed inserirla nella busta telematica, sempre come foglio separato, sotto la voce “procura alle liti”.

(4) - Su ulteriore foglio separato l'avvocato dopo aver indicato Creditore, Debitore e le proprie generalità complete, apporrà le marche lottomatica di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.

Detto foglio verrà acquisito tramite scansione come file .pdf ed inserito nella busta telematica.

Pagamenti telematici

Come disposto dalla Circolare ministeriale n. 144442.U del 28 ottobre 2014 - pervenuta in data 3 novembre 2014 - le marche andranno successivamente annullate da parte della cancelleria.

«Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso all'ufficio giudiziario, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge. Si segnala a tal proposito un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.».

In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta il file .p7m e .pdf della ricevuta medesima. (trattasi di unico file contenente il contributo unificato e i diritti di segreteria)

In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione come file .pdf dello stesso.

N.B.: L'obbligo del pagamento del contributo unificato sorge al momento del deposito dell'istanza di vendita che costituisce un deposito separato e successivo rispetto all'iscrizione a ruolo; il creditore procedente potrà corrispondere il contributo unificato indifferentemente prima di procedere all'iscrizione a ruolo o prima di depositare l'istanza di vendita.

(5) La Nota di Iscrizione a Ruolo (N.I.R.) verrà redatta in modo automatico ed inserita nella busta telematica dal redattore atti utilizzato dal difensore e conterrà tutti i dati necessari alla corretta implementazione del sistema dei registri di cancelleria (SIECIC).

Si ricorda quindi di prestare estrema attenzione all'inserimento di tutti i dati richiesti dal software per la corretta compilazione della nota con particolare riguardo ai seguenti:

Tipologia del creditore/debitore (persona fisica, giuridica, ecc.)

Codice fiscale/partita IVA del creditore/debitore (entrambe i dati sono obbligatori e devono essere conferenti, l'inserimento di un codice/partita errato od inesistente potrà comportare l'impossibilità di corretta iscrizione della procedura)

(6) Il titolo esecutivo, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento o la citazione nel pignoramento presso terzi verranno acquisiti tramite scansione come file .pdf ed inseriti nella busta telematica.

Questi allegati sono ormai “definiti” pertanto è necessario, in sede di acquisizione, selezionare la corretta indicazione del documento allegato e precisamente:

“Pignoramento” - l'atto di pignoramento immobiliare “TitoloEsecutivo” - il titolo esecutivo con il quale si procede “Precetto” - il precetto notificato al debitore

“Trascrizione di pignoramento” - la trascrizione ove richiesta e presente

Nota: si fa presente che qualora uno qualsiasi degli atti da allegare alla busta telematica sia un originale informatico si procederà all'allegazione diretta del file e non alla sua acquisizione tramite scansione.

Si ricorda che la CANCELLERIA accetterà manualmente gli atti secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte del sistema: l'invio all'avvocato della mail contenente l'esito dei controlli manuali (la quarta mail tra quelle previste dal sistema PCT) avverrà solo all'esito di detta accettazione; per quanto non espressamente previsto si richiama quanto contenuto nei precedenti protocolli e nel vademecum sul PCT del Tribunale di Roma.

Si richiama infine l'attenzione sulla puntuale osservanza di quanto contenuto nelle presenti indicazioni in particolare di evitare accuratamente di inserire quale ATTO PRINCIPALE scansioni di immagini e di evitare altresì l'inserimento nelle buste telematiche di file in formati non previsti dalla normativa e che dunque risulterebbero illeggibili per il sistema.

(7) RESTA ESCLUSA l'ammissibilità del deposito telematico del RICORSO INTRODUTTIVO delle opposizioni endoesecutive mentre non costituendo la eventuale memoria difensiva della parte opposta un atto introduttivo il suo deposito sarà obbligatoriamente telematico

(8) SI RICORDA CHE I DATI OBBLIGATORI DEBBONO ESSERE INSERITI CON LA MASSIMA ATTENZIONE E CURA. SI RICORDA ALTRESI' CHE AI SENSI DELL'ART. 557 C.P.C. È OBBLIGATORIO INSERIRE NELL'ISCRIZIONE A RUOLO: TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO, PIGNORAMENTO E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. LA MANCANZA DI UNO SOLO DI QUESTI ATTI POTRA' PRODURRE IL RIFIUTO DELL'ISCRIZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA.

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

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