Validità della notifica via PEC effettuata dal difensore dell'imputato al difensore della persona offesa

Redazione scientifica
03 Marzo 2017

La Suprema Corte si è pronunciata sulla validità, nell'ambito del processo penale telematico, della notifica di un atto effettuata via PEC dal difensore dell'imputato al difensore della persona offesa.

Il caso. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato in quanto non ritualmente notificato alla persona offesa poiché comunicato a mezzo PEC al suo difensore con una modalità, secondo il Giudice, non consentita alle parti private nel processo penale. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Valide le notifiche PEC effettuate dal difensore dell'imputato a quello della persona offesa. Secondo la Suprema Corte, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, dall'art. 16 d.l. n. 179/2012 non può trarsi la conclusione secondo cui le parti private nel processo penale non possono mai fare ricorso alla PEC.

L'art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, infatti, è diretto a disciplinare l'utilizzo della PEC da parte della Cancelleria e statuisce che mentre nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e notificazioni a cura della stessa devono essere effettuate in via telematica, secondo la normativa in tema di documenti informatici, nei processi penali la Cancelleria può eseguire notifiche PEC solo nei confronti di persona diversa dall'imputato. L'unico divieto che può trarsi da tale norma, pertanto, è quello dell'inutilizzabilità della notifica PEC a cura della Cancelleria qualora il destinatario sia l'imputato (persona fisica).

Diversa è, però, la fattispecie in esame poiché viene in rilievo una notifica effettuata nei confronti non dell'imputato ma della persona offesa e oltretutto non da parte della Cancelleria ma da parte del difensore dell'imputato stesso.

In tal caso, devono ritenersi applicabili gli artt. 152 c.p.p. e 48 CAD secondo il quale la notifica a mezzo PEC può essere equiparata a quella a mezzo posta dal momento che la PEC «offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto». Ne consegue che la notifica del difensore dell'imputato al difensore della persona offesa ex art. 299 c.p.p. deve ritenersi validamente realizzata.

Per questi motivi, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il riesame delle misure cautelari.

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