Notifica via PEC impossibile: è sufficiente l'attestazione del Cancelliere incaricato della notifica

Redazione scientifica
03 Aprile 2017

In caso di impossibilità della notifica via PEC è sufficiente l'attestazione da parte del Cancelliere incaricato della notifica telematica o è necessaria la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore PEC attestante l'esito negativo dell'invio?

Parte ricorrente ha presentato ricorso per cassazione ritenendo che la notifica via PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento possa considerarsi regolarmente effettuata solo in presenza di un'attestazione di consegna del gestore di PEC. Tale attestazione non sarebbe surrogabile da una dichiarazione del Cancelliere di presunta impossibilità di notifica telematica poiché si tratterebbe di un'affermazione generica e quindi inidonea a legittimare il ricorso a forme sussidiarie di notifica.

Secondo la Suprema Corte il motivo presentato dal ricorrente è infondato. L'art. 15, comma 3, l. fall. non prevede, infatti, alcuna particolare modalità di attestazione circa l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC, né richiede la specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore PEC attestante l'esito negativo dell'invio. L'esito della notifica, pertanto, può essere attestato dal Cancelliere al quale sia stato affidato il compito di effettuarla in via telematica.

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