Ammissibilità della notifica PEC del ricorso senza autorizzazione: la questione all'Adunanza plenaria
04 Aprile 2017
Il caso. Il TAR Puglia ha accolto l'eccezione di irricevibilità del ricorso, notificato a mezzo PEC, sollevata dai resistenti aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui in assenza di autorizzazione presidenziale è inammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso tramite PEC e, pertanto, la stessa deve essere considerata inesistente e non sanabile con la successiva costituzione in giudizio dei soggetti destinatari. Avverso tale sentenza, la soccombente ha presentato ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.
È ammissibile la notifica PEC del ricorso introduttivo senza autorizzazione? La Terza Sezione del Consiglio di Stato rileva che sulla questione relativa all'ammissibilità della notifica a mezzo PEC di un ricorso introduttivo nel processo amministrativo, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 14 d.P.C.M. n. 40/2016, si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo l'orientamento minoritario, seguito dalla sentenza impugnata, fino all'entrata in vigore del d.P.C.M. previsto dall'art. 13, all. 2, c.p.a., la notifica a mezzo PEC deve essere considerata una forma speciale di notificazione che, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale, non può che risultare inesistente e, dunque, insanabile. Al contrario, l'orientamento maggioritario riconosce immediata applicazione nel processo amministrativo agli artt. 1 e 3-bis l. n. 53/1994 secondo cui la notifica degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può eseguirsi tramite posta elettronica certificata. Pertanto, la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC considerando che l'art. 52, comma 2, c.p.a. si riferisce a “forme speciali” di notifica quale non è quella in esame. Alla luce del contrasto giurisprudenziale rilevato e considerato il rilievo pratico della questione controversa, la Terza Sezione dispone, pertanto, il deferimento del ricorso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. |