Il “d.l. banche” rende obbligatorio il deposito del rapporto riepilogativo iniziale e periodico

Redazione scientifica
04 Maggio 2016

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il d.l. n. 59/2016 che introduce alcune modifiche all'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 e alla legge fallimentare.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il d.l. n. 59/2016 contenente «disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione».

Di seguito le novità più importanti in ambito telematico.

L'art. 4 rubricato «disposizioni in materia di espropriazione forzata» introduce al, comma 2, alcune modifiche all'art. 16-bis d.l. n. 179/2012.

In particolare:

  • al comma 9-sexies si aggiunge che il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. deve depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte entro dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita. A decorrere dal deposito di tale rapporto, lo stesso deve depositare, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte.
  • al comma 9-septies, primo periodo, si sostituiscono le parole «il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata» con le parole «i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata».

L'art. 6 del d.l. ,invece, apporta alcune modifiche alla legge fallimentare:

  • il nuovo comma 5 dell'art. 40 l.fall. introduce la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche tramite accettazione della nomina da parte dei suoi componenti per via telematica «senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente»;
  • sia per l'accertamento del passivo nell'ambito di una procedura fallimentare (art. 95, comma 3, l.fall.) che in caso di concordato preventivo (art. 163, comma 2, l.fall.) si prevede la facoltà del giudice delegato di «stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi», in relazione al numero dei creditori e all'entità del passivo;
  • qualora il tribunale disponga che l'adunanza si svolga in via telematica, la discussione sulla proposta di concordato (art. 175, comma 2, l.fall.) del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti «è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza».

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