"D.l. banche": la legge di conversione conferma le udienze telematiche

Redazione scientifica
04 Luglio 2016

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con alcune modificazioni, del d.l. 3 maggio 2016, n. 59.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016, la legge che converte con modificazioni, il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, c.d. d.l. banche, recante «disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione».

Nessuna modifica interessa l'art. 6 del d.l. che, apportando alcune variazioni alla legge fallimentare, prevedeva la possibilità per il giudice delegato di stabilire lo svolgimento dell'udienza in via telematica, sia per l'accertamento del passivo nell'ambito di una procedura fallimentare sia in caso di concordato preventivo.

Al contrario, il termine di 10 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita previsto dall'art. 4 del d.l. quale termine per il deposito del rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte dal professionista è stato modificato in 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita.

*si veda anche la News del 4 maggio 2016

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