Attestazione di conformità del decreto notificato dalla controparte in caso di costituzione telematica

04 Luglio 2017

In caso di costituzione in giudizio telematica è necessario attestare la conformità dell'atto e del pedissequo decreto che la controparte mi ha notificato (notifica cartacea) e che provvederò a depositare in uno alla mia memoria di costituzione?

In caso di costituzione in giudizio telematica è necessario attestare la conformità dell'atto e del pedissequo decreto che la controparte mi ha notificato (notifica cartacea) e che provvederò a depositare in uno alla mia memoria di costituzione?

Ai sensi dell'art. 16-decies, d.l. n. 179/2012, l'avvocato può attestare la conformità degli atti e provvedimenti del Giudice detenuti in originale o in copia conforme cartacea. Ne consegue che, in questo caso, è sicuramente preferibile attestare la conformità degli atti notificati dalla controparte. Tuttavia, poiché sarà onere della controparte produrli in giudizio, la mancata attestazione non è pregiudizievole.

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