Produzione di file .eml attestante la notifica della sentenza: non operano le preclusioni ex art. 345 c.p.c.

Redazione scientifica
06 Settembre 2017

Secondo la Corte d'Appello di Torino, per la produzione telematica del file in formato .eml che attesta la notifica della sentenza di primo grado non valgono le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c....

Parte appellante ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta dall'appellata in via telematica a dimostrare l'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione in quanto tale documentazione era costituita dalla scansione di una «mera stampata di una ricevuta di consegna» priva di autenticazione.

La Corte d'appello di Torino conferma che la semplice scansione della stampa relativa alla notificazione per via telematica «non è idonea a dimostrare alcunchè, se non accompagnata dall'attestazione di conformità ai documenti informatici cui si riferisce e in un contesto in cui non sia possibile fornire la prova della notificazione con modalità telematiche attraverso il deposito del file .emg o .msg».

Nel caso in esame, però, il file in formato .eml relativo alla notificazione della sentenza di primo grado prodotto dall'appellata con la comparsa conclusionale, insieme agli allegati e alla

RdAC

, contiene sia l'attestazione di conformità all'originale del provvedimento oggetto di notificazione sia la relata di notifica ex art. 3-bis l. n. 53/1994 e, quindi, attesta effettivamente l'avvenuta notificazione per via telematica alla PEC dell'Avvocato domiciliatario dell'appellante.

La Corte ritiene si debba escludere, inoltre, che per la produzione telematica del file in formato .eml, attestante la notificazione della sentenza di primo grado, valgano le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.. Il file in esame, infatti, è l'originale di notificazione da cui l'appellata ha tratto le copie, prodotte fin dalla costituzione in giudizio e contestate dall'appellante solo in corso di processo, e non ha alcuna attinenza con il merito della controversia essendo volto solo a dimostrare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Pertanto, non vi sono preclusioni ricavabili dall'art. 345 c.p.c. alla sua allegazione poiché non solo è stata effettuata con il primo atto utile dopo le contestazioni dell'appellante ma è anche destinata a sostituire con l'originale quelle che apparivano essere copie informali perché prive di attestazione di conformità e ingiustificatamente sostitutive dell'originale telematico.

La Corte d'appello di Torino riconosce, quindi, la legittimità della produzione in via telematica del file “sorgente” .eml relativo alla notifica della sentenza di primo grado alla parte appellante.

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