Assenza della “coccarda” sull'atto o provvedimento scaricato dal fascicolo informatico

Pietro Calorio
04 Ottobre 2016

Ho scaricato il documento informatico di un provvedimento dal fascicolo e sul bordo laterale esterno non è presente la “striscia” con l'indicazione del firmatario e la “coccarda”: ora vorrei stamparlo, attestarne la conformità all'originale e notificarlo tramite ufficiale giudiziario, posso farlo ugualmente senza conseguenze?

Ho scaricato il documento informatico di un provvedimento dal fascicolo e sul bordo laterale esterno non è presente la “striscia” con l'indicazione del firmatario e la “coccarda”: ora vorrei stamparlo, attestarne la conformità all'originale e notificarlo tramite ufficiale giudiziario, posso farlo ugualmente senza conseguenze?

Occorre premettere che la c.d. “coccarda”, accompagnata dalla stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento, è un elemento grafico (watermark) che viene aggiunto in automatico dai sistemi di cancelleria, e costituisce un mero indizio (ma non una prova) del fatto che il documento informatico originale è stato firmato digitalmente, in formato PAdES o CAdES. Si tratta, dunque, non di una firma digitale, ma di una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento.

In effetti il watermark:

1) non è presente sugli atti firmati digitalmente dall'avvocato, in quanto i software a disposizione degli avvocati non “traducono” materialmente sul documento la firma digitale;

2) in taluni casi non viene apposto: ad esempio, perché la procedura automatizzata che lo genera può fallire, oppure perché il file in questione è un duplicato, che in quanto tale è provvisto di firma digitale (in formato PAdES o CAdES).

Tutto ciò premesso, in risposta al quesito, nulla vieta di stampare il documento (anche se privo del watermark) e attestarne la conformità all'originale ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis d.l. n. 179/2012, giacché in forza di tale norma l'avvocato ha il potere di compiere tale attestazione. E tanto basta, in considerazione del fatto che l'avvocato che compie le attestazioni è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (a norma dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012), dunque, con ogni responsabilità conseguente.

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