Deposito del ricorso in riassunzione inammissibile se non viene effettuato in via telematica
07 Novembre 2016
Il caso. Il Tribunale di Vasto, investito di un ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. a seguito di una dichiarazione di incompetenza territoriale, si è pronunciato sull'eccezione sollevata dalla convenuta in merito all'inammissibilità dell'atto depositato in forma cartacea.
Il ricorso in riassunzione è un atto endoprocessuale. Il Tribunale,richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità, ritiene che il ricorso in riassunzione di un procedimento già instaurato davanti ad un giudice poi dichiaratosi incompetente, non è produttivo di un nuovo ed autonomo procedimento ma rappresenta una prosecuzione del precedente. Esso, in quanto atto processuale del difensore di una parte già costituita in giudizio, deve considerarsi atto endoprocessuale e come tale il suo deposito deve avvenire esclusivamente in via telematica, ex art. 16- bis d.lgs. n. 179/2012.
Il ricorso in riassunzione redatto in forma cartacea è giuridicamente inesistente. Accertata la natura del ricorso in questione, il Tribunale si interroga sulle conseguenze processuali per la parte che abbia depositato l'atto in forma cartacea. La questione attiene alla natura e all'essenza del ricorso: poiché l'atto depositato telematicamente deve essere, in primis, redatto in forma telematica ne deriva che se viene redatto in forma cartacea risulta privo dei requisiti essenziali previsti dalla normativa e, quindi, giuridicamente inesistente. Inoltre, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore, non è idoneo nemmeno a raggiungere lo scopo proprio del deposito telematico. Per questi motivi il Tribunale di Vasto rigetta il ricorso, ritenendo inammissibile il deposito dell'atto di riassunzione eseguito in modo tradizionale e non in via telematica. |