Deposito telematico di pignoramento immobiliare senza nota di trascrizione: nullità?

05 Dicembre 2016

In un deposito di pignoramento immobiliare la mancata nota di trascrizione, non presentata nel termine dei 15 giorni e quindi non depositata con il pignoramento, è causa di nullità del deposito?

In un deposito di pignoramento immobiliare la mancata nota di trascrizione, non presentata nel termine dei 15 giorni e quindi non depositata con il pignoramento, è causa di nullità del deposito?

Nel caso di pignoramento immobiliare, oltre alla nota di iscrizione a ruolo e alle copie conformi di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, dovrà essere depositata anche la copia autentica della trascrizione del pignoramento. Tuttavia, nella prassi più comune, non sarà l'Ufficiale Giudiziario a procedere alla trascrizione del pignoramento immobiliare, ma sarà onere del creditore procedente adempiere alla stessa dopo la riconsegna degli atti sopracitati. Solo in quest'ultimo caso, espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 555 c.p.c., è stata concessa la facoltà di deposito della nota di trascrizione anche in un momento successivo all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva. Il Difensore del creditore procedente, dunque, potrà depositare la nota di trascrizione non appena restituitagli dal Conservatore dei registri immobiliari. Ne consegue che, la inefficacia del pignoramento, potrà essere dichiarata solo se la trascrizione venga eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario e la nota di trascrizione in copia conforme non venga depositata nei 15 giorni.

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