No all’attestazione di conformità per il deposito telematico degli atti notarili

06 Febbraio 2017

Deposito di una certificazione storico-ipotecaria notarile nell'ambito di una procedura esecutiva. Trattandosi di un atto del notaio, occorre attestare l'autenticità dell'originale cartaceo scansionato in possesso oppure occorre inviarla come allegato semplice non attestato?

Deposito di una certificazione storico-ipotecaria notarile nell'ambito di una procedura esecutiva. Trattandosi di un atto del notaio, occorre attestare l'autenticità dell'originale cartaceo scansionato in possesso oppure occorre inviarla come allegato semplice non attestato?

La certificazione ipotecaria non rientra negli atti attestabili poiché sia l'art. 16-bis, comma 9-bis, sia l'art. 16-decies d.l. n. 179/2012, circoscrivono il potere di attestare agli atti e ai provvedimenti estratti dal fascicolo telematico o detenuti in originale o copia conforme non menzionando i documenti. L'art. 16-bis, comma 2, invece estende il potere/dovere di attestare la conformità in sede di iscrizione a ruolo degli atti menzionati negli artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557 c.p.c. e, neppure in questo elenco, è ricompresa la certificazione storico-ipotecaria. Ne consegue che tale certificazione dovrà essere depositata in semplice copia senza alcuna attestazione oppure si potrà chiedere al notaio la certificazione firmata digitalmente dallo stesso.

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