Linee guida per l'attuazione del PCT nella Corte d'Appello di Salerno

03 Luglio 2015

Linee guida per l'attuazione del processo civile telematico nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte di Appello di Salerno.
Oggetto: linee guida per l'attuazione del processo civile telematico nella Corte di Appello di Salerno

IL DIRIGENTE

  • Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2008 pubblicato nella G.U. del 2 agosto 2008 n. 180 Suppl. Ordinario n. 184;
  • visto il decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193;
  • viste le regole tecniche di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 18 aprile 2011;
  • visto l'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge n. 22/2001, e successive modifiche e integrazioni di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e, da ultimo, al decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 27 giugno 2015;
  • visto il decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48 pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2013;
  • richiamate le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, di cui al provvedimento del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014 pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014;
  • tenuto conto che, a far data dal 30 giugno 2015, sono pienamente operative le disposizioni di legge inerenti l'avvio del processo civile telematico innanzi alle Corti di Appello;
  • considerati gli esiti delle riunioni operative sul PCT tenutesi in Corte di Appello dalla Presidenza con i Presidenti delle sezioni civili, i Direttori amministrativi ed i responsabili dei servizi civili, nonché dal Gruppo Guida presieduto dal Presidente delegato dott. Tringali;
  • preso atto che è in itinere la stipula con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Salerno di un apposito protocollo per l'attuazione del processo civile telematico;
  • considerato l'impatto che la nuova disciplina e le intese di cui ai protocolli avranno sull'andamento e l'operatività delle cancellerie civili, del lavoro, della volontaria giurisdizione;
  • lette le circolari Ministero della Giustizia, DAG Direzione Generale della Giustizia Civile, 27 giugno 2014 prot. n. 108602, 28 ottobre 2014 prot. n. 109028, 28 ottobre 2014 prot. n. 109029, contenente disposizioni sugli adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni sul PCT;
  • visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2012;
  • ritenuta l'opportunità di disciplinare in maniera specifica l'attuazione del PCT, con riserva di ulteriori disposizioni riorganizzative delle cancellerie civili, che si renderanno necessarie e strumentali ad una maggiore efficienza;
DISPONE

le seguenti:

“LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI CIVILI, CONTENZIOSI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO”

Obbligo di deposito telematico degli atti endoprocessuali

A norma dell'art. 16-bis, comma 9-ter, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte di Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (c.d. atti endoprocessuali) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi
  • L'art. 19, comma 1, lett. a), n. 1) del decreto legge n. 83/2015 aggiunge all'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, il nuovo comma l-bis, secondo il quale «Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo e del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore e del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente lasottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
  • Mentre per gli atti delle parti precedentemente costituite il deposito «ha luogo esclusivamente con modalità telematiche

    »

    (cfr. art 16-bis, comma 1), il legislatore stabilisce ora che comunque «è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo

    »

    -
    dunque dell'atto di citazione o del ricorso — o «del primo atto difensivo

    »

    vale a dire della comparsa di risposta o della memoria di costituzione. Naturalmente per via telematica potranno altresì essere depositati «i documenti chesi offrono in comunicazione

    »

    ,
    allegati ai menzionati atti. Non viene, dunque, prevista alcuna forma di obbligo, ma semplicemente la facoltà di deposito via posta elettronica certificata a discrezione del singolo difensore.
  • All'eventuale invio per via telematica non deve seguire alcuna consegna in cancelleria dell'atto su supporto cartaceo, in quanto «In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità

    »

    .
Verifica e controlli dei depositi telematici

A) Il personale di cancelleria delle qualifiche professionali abilitate secondo le mansioni contrattuali, in servizio nelle sezioni civile e lavoro, provvederà, ogni mattina e comunque più volte al giorno (almeno due), a verificare se vi siano depositi telematici (relativi ad atti provenienti da avvocati, e CTU) in attesa di accettazione, ed è tenuto a operare in modo da garantire che gli atti vengano accettati entro la ritornata lavorativa successiva a quello del deposito. La necessità di tale tempistica è dettata dal fatto che la visibilità dell'atto, depositato telematicamente, è consentita alla controparte solo subordinatamente all'accettazione dell'atto da parte del cancelliere. L'accettazione delle buste viene effettuata secondo l'ordine cronologico di consegna delle stesse, non modificabile;

B) il personale di cancelleria, in ossequio all'art. 14 TUSG, provvederà a verificare se le comparse di risposta, la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., le chiamate di terzo e le domande riconvenzionali contengano la prescritta dichiarazione di valore e vi sia prova dell'avvenuto pagamento del relativo contributo unificato nell'eventualità che esso sia dovuto (con richiesta all'avvocato del deposito in cancelleria della prova dell'avvenuto versamento, in attesa dell'entrata a regime del pagamento telematico).

Deposito telematico degli atti processuali da parte di un soggetto abilitato esterno privato (avvocato)

In caso di un deposito telematico degli atti processuali da parte di un avvocato, di cui sia stata riscontrata la presenza sul SICID:

A) l'atto processuale depositato con modalità telematica non può essere rifiutato, se non per ragioni tecniche (errori fatali, relativamente ai quali gli applicativi in uso non consentono in nessun caso l'accettazione da parte del cancelliere), che si possono riscontrare tra gli “EVENTI FILE”;

B) nel caso venisse riscontrata la presenza di errori bloccanti, il deposito telematico sarà accettato e la cancelleria provvederà ad una specifica segnalazione al giudice assegnatario del fascicolo mediante posta elettronica ordinaria, evidenziando in maniera chiara la tipologia di errore evidenziato dal sistema, per le determinazioni di sua competenza, tranne nel caso di:

  • file non conforme al formato previsto dalle regole tecniche.

Al ricorrere di tale ipotesi, il personale della cancelleria provvederà a rifiutare il deposito. Al momento del deposito conviene verificare gli estremi del giudizio (numero di ruolo e parti) indicati nei messaggi RAC e RdAC in modo da accertare che il deposito stesso sia avvenuto nel fascicolo corretto, nonché controllare che il files allegati siano leggibili;

C)

al di fuori del caso di cui ai precedenti punti A) e B), il deposito dell'atto deve essere accettato:

D) all'atto dell'acquisizione del deposito telematico delle memorie, la cancelleria provvederà ad “spuntare” la casella “invio al giudice”, consentendo a quest'ultimo di reperire la memoria nella sua consolle, nella sezione “atti ed istanze da esaminare”. Dopo l'acquisizione, dovrà essere inviata la comunicazione telematica alle altre parti costituite con la memoria allegata;

E) qualora l'atto depositato con modalità telematiche debba scontare il contributo unificato e non vi sia prova dell'avvenuto pagamento ovvero il pagamento vi sia ma in misura insufficiente, il personale di cancelleria dovrà ugualmente procedere alla sua accettazione, salvo procedere alla successiva trasmissione all'Ufficio Recupero Crediti di una copia cartacea certificata conforme, che provvederà al relativo recupero sulla base di quanto previsto dal vigente T.U. Spese di Giustizia

F) qualora l'atto depositato telematicamente debba scontare le anticipazioni forfettizzate di cui all' art. 30 T.U. Spese di Giustizia e non vi sia prova del relativo avvenuto pagamento, il personale di cancelleria, in conformità a quanto previsto dall' art. 285 comma 2 T.U.Spese di Giustizia, provvederà a NON accettare l'atto in questione;

G) qualora la cancelleria riscontri la mancanza, nell'atto oggetto di deposito telematico, di tutti o di alcuni degli allegati in esso richiamati, provvederà comunque ad accettare l'atto e a fame specifica segnalazione al giudice assegnatario del fascicolo, per le determinazioni di sua competenza; tale segnalazione potrà avvenire preferibilmente utilizzando l'apposita funzione “segnala evento” presente negli applicativi SICID ovvero, in alternativa, mediante posta elettronica ordinaria;

H) nel caso in cui sia la controparte a far rilevare la mancata corrispondenza delle produzioni rispetto a quanto risultante dall'invio telematico, la cancelleria non sarà tenuta a rilasciare una certificazione in tal senso, essendo esclusivo onere della parte eccepire tale circostanza davanti al giudice;

I) nel caso in cui le produzioni telematiche siano superiori al limite di 30 Mb previsto dalle specifiche tecniche, la parte potrà provvedere all'integrazione delle produzioni, purché presentate entro i termini stabiliti dalla legge o dal giudice, che dovrà avvenire in ogni caso con modalità telematiche e non cartacee, avvalendosi dell'evento “deposito integrazione documentazione”;

J) nel caso in cui vi siano dei documenti che non possano essere depositati telematicamente (radiografie, mappe catastali, calchi, ecc.), questi saranno depositati in cancelleria in forma analogica. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 P.D.G. 16 aprile 2014, i documenti depositati in forma analogica devono essere progressivamente identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto telematico, specificando altresì il numero di R.G. del fascicolo nonché la data della prossima udienza in cui verrà trattata la causa a cui tali documenti si riferiscono;

K) l'avvocato delle parti costituite ha la possibilità di visionare lo storico del fascicolo e gli atti telematici depositati accedendo al Portale dei Servizi Telematici oppure tramite il Punto di Accesso; per quanto attiene invece alle produzioni, esse potranno essere visionate dalla controparte o da un suo Avvocato munito di mandato, e potranno inoltre essere rilasciate in copia preferibilmente su supporto telematico (pen drive vergine);

L) gli atti depositati telematicamente non necessitano di controfirma del cancelliere e si intendono depositati nel giorno e nell'ora IN CUI VIENE GENERATA LA RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia (RdAC) e NON con la data e l'ora dell'invio da parte del soggetto abilitato esterno). Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, comma 4 e 5, c.p.c.. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza (art. 16-bis, comma 7 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, come integrato dal decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014);

M) ai sensi del combinato disposto dell'art. 168 c.p.c., dell'art. 9 d.m. n. 44/2011 e del d.P.C.M. 21 marzo 2013, la cancelleria provvederà a formare un fascicolo cartaceo che conterrà l'atto di citazione completo delle relazioni di notificazione in formato cartaceo, la comparsa di costituzione e risposta, eventuali atti di intervento e tutte quelle produzioni necessariamente analogiche di cui al precedente punto I). Tale fascicolo cartaceo riporterà lo stesso numero di Registro Generale attribuito al fascicolo telematico;

N) gli atti depositati dai soggetti abilitati esterni NON devono essere firmati digitalmente da parte del personale di cancelleria successivamente alla loro accettazione.

Deposito telematico degli atti processuali da parte di un soggetto abilitato esterno pubblico (dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente)

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis contiene un riferimento esplicito al deposito telematico effettuato dal «dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente». Il dipendente è, ai sensi dell'art. 2, lett. m), n. 4), d.m. n. 44/2011 l, un soggetto abilitato esterno (pubblico), alla pari dei difensori (che ai sensi del n. 3 sono soggetti abilitati esterni privati): tutti i soggetti abilitati esterni sono abilitati al deposito telematico es art. 13, d.m. n. 44/2011, quindi anche per gli atti endoprocessuali i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono procedere con tali modalità, fermo restando che, a differenza dei difensori, non hanno alcun obbligo.

Deposito telematico degli atti processuali da parte di un soggetto abilitato interno (magistrato)

A) ai sensi dell'art. 15 d.m. n. 44/2011, gli atti depositati telematicamente dal magistrato non necessitano di controfirma da parte del cancelliere o dalle professionalità superiori.

B) l'accettazione del deposito può essere effettuata dal cancelliere e da tutte le professionalità superiori;

C) la data del deposito dell'atto è quella dell'accettazione dell'atto da parte del personale della cancelleria. Tale data è rinvenibile nello storico del fascicolo telematico;

D) i provvedimenti depositati telematicamente dai magistrati saranno stampati a cura del personale di cancelleria laddove l'atto sia soggetto a registrazione.

Rilascio di copie analogiche di un documento informatico

Qualora sia necessario rilasciare copie autentiche di atti nativamente digitali (tali sono ad es. i provvedimenti del giudice depositati per via telematica), la copia cartacea del documento dovrà recare la seguente attestazione: «Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici dì cancelleria. Se ne attesta la conformità, in ogni sua componente all'originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di cancelleria».

Rilascio di copie digitali degli atti processuali

A) sino all'avvio dei servizio previsto dall'art. 22 del P.D.G. 16 aprile 2014 recante le specifiche tecniche previste dall'art. 34 del d.m. n. 44/2011, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, mancando altresì le specifiche tecniche di cui all'art. 71 Codice Amministrazione Digitale, richiamate dall'art. 23-bis dello stesso Codice, non si procederà al rilascio di copie digitali degli atti processuali;

B) successivamente all'avvio del servizio di cui al punto precedente, si potranno rilasciare in formato digitale, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del menzionato P.D.G. 16 aprile 2014, le seguenti tipologie di copie:

  • Copie semplici (ossia senza certificazione di conformità)
  • Copie semplici per l'avvocato non costituito
  • Copie autentiche
  • Copie esecutive

C) le copie autentiche ed esecutive rilasciate in formato digitale dovranno recare l'attestazione di conformità all'originale, in tutti le sue componenti, sottoscritta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, così come previsto dall'art. 23-bis Codice Amministrazione Digitale, espressamente richiamato dall' art. 23 del P.D.G. 16 aprile 2014;

D) nel momento in cui risulterà possibile rilasciare le copie digitali degli atti processuali, con le modalità previste dal P.D.G. 16 aprile 2014, questa Dirigenza si riserva l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

Chiarimenti sulle comunicazioni di cancelleria

A) per quanto attiene la posizione dell'avvocato domiciliatario, si fa presente che, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n. 10143/2012, l'avvocato che abbia fornito le indicazioni prescritte dall'art. 125 c.p.c. non necessita, per i giudizi instaurati dono il 1 febbraio 2012, di dover eleggere domicilio ex art. 82 R.D. n. 37/1934, in quanto la cancelleria eseguirà le comunicazioni al suo indirizzo di PEC (indirizzo di PEC del dominus),

B) in caso di mancata consegna del biglietto di cancelleria per ragioni imputabili al difensore (casella PEC piena, inesistente o non funzionante), il personale di cancelleria non è tenuto a nessuna comunicazione di cortesia al difensore ma provvederà al deposito in cancelleria e in ogni caso dovrà darne avviso al magistrato assegnatario del fascicolo per eventuali provvedimenti di sua competenza;

C) vanno sempre comunicati non per estratto ma in forma integrale le ordinanze di scioglimento di riserva, la sentenza e non solo il dispositivo e più in generale tutti i provvedimenti del giudice; per quanto attiene la comunicazione degli altri eventi del processo non strettamente previsti dal cpc o dal magistrato, la relativa comunicazione potrà avvenire a discrezione del responsabile della cancelleria, fermo restando che ciò non libera l'avvocato dal verificare tali eventi tramite il PST ovvero il PdA, ovvero tramite accesso fisico in cancelleria.

Si evidenzia l'importanza della più assoluta e rigorosa uniformità di comportamento delle cancellerie. Si invita, pertanto, a non assumere iniziative non in linea con le direttive impartite. Ogni possibile criticità riscontrata deve essere segnalata al Direttore Amministrativo Responsabile del PCT, dott.ssa Alda Amodeo, che relazionerà periodicamente questa Dirigenza.

Si dispone

La pubblicazione sul sito web della Corte di Appello di Salerno.

Si riporta in calce per comodità di consultazione l'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 221 del 201, e successive modifiche e integrazioni di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e, da ultimo, al decreto legge 27 giugno 2015, n. 83.

Si comunichi via mail ai Direttori amministrativi ed ai Funzionari giudiziari responsabili dei servizi civili, al personale tutto del settore civile/lavoro, ai Presidenti delle sezioni civili e lavoro ed ai Magistrati, al Presidente Vicario delegato della Corte di Appello, al RID civile, Magrif civile della Corte di Appello di Salerno, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto di Salerno, al CISIA di riferimento, ed alle OO.SS e R.S.U. sede per l'informazione. Salerno 3 luglio 2015.

Visto, Il Presidente della Corte di Appello Il Dirigente amministrativo

(Dott. Matteo Casale) (Dott. Gennaro Passannanti)

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

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