Fallimento: dalla comunicazione via PEC della cancelleria decorre il termine breve di impugnazione

Redazione scientifica
07 Febbraio 2017

In tema di fallimento, è inammissibile per tardività il ricorso in Cassazione, se la comunicazione via PEC, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato è avvenuta in data 14 maggio 2015 e il ricorso viene notificato il 12 novembre 2015, essendo decorso il termine breve di impugnazione.

La vicenda. La Corte d'appello respingeva l'opposizione alla dichiarazione di fallimento poiché - diversamente da quanto prospettato dal legale rappresentante della società in liquidazione – era stata riscontrata la regolarità della notificazione dell'istanza di fallimento.

Veniva quindi proposto ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo. Il Concordato Preventivo eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 19, n. 14, l. fall..

La valenza della comunicazione della cancelleria via Pec... La Cassazione riscontra effettivamente che «il ricorso è stato proposto tardivamente rispetto alla data di comunicazione, via pec, della sentenza impugnata per cassazione».

«La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 13, l. fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), ex art. 16, comma 4, d. l. n. 179/2012, conv., con modif, dalla l. n. 221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.», dovendosi applicare tale ultima disposizione solo nel caso di atto di impulso di controparte, e non di comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività, essendo stato notificato da parte della cancelleria il 14 maggio 2015 e il ricorso per cassazione notificato in data 12 novembre 2015.

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