Notifica via PEC del ricorso sottoscritto con firma CAdES: è ammissibile?
07 Aprile 2017
Il caso. L'amministrazione resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per l'inesistenza delle notifiche, effettuate alle amministrazioni, del ricorso stesso firmato digitalmente in formato CAdES anziché in formato PAdES.
Il formato PAdES è obbligatorio per il deposito del ricorso, non per la sua notifica. Osserva il TAR che gli artt. 6 e 12 all. A d.P.C.M. n. 40/2016 prescrivono che gli atti depositati devono essere firmati digitalmente secondo lo standard PAdES-BES ma non impongono l'uso di tale struttura anche per la notifica alle altre parti. Lo stesso art. 14, all. A, d.P.C.M. n. 40/2016 che disciplina la notificazione nell'ambito del PAT richiede il rispetto del formato PADES–BES solo ai fini del deposito della documentazione riguardante la notificazione ma non relativamente alle modalità di effettuazione della stessa. L'eventuale irregolarità del formato di firma digitale, quindi, si riferisce al deposito della prova della notifica effettuata a mezzo PEC ma non alla notificazione in sé, legittimamente esperibile mediante uno dei formati ammessi dall'ordinamento.
Le Specifiche tecniche rispondono a mere esigenze operative. Le Specifiche tecniche di cui all'all. A, d.P.C.M. n. 40/2016, inoltre, devono essere qualificate come regolamento ministeriale e rispondono a mere esigenze operative legate alla peculiare configurazione del sistema informatico della giustizia amministrativa. Pertanto, come già affermato anche per il PCT, la mera violazione di norme tecniche non può comportare l'invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale.
La normativa europea ammette sia il formato PAdES che il formato CAdES. Infine, secondo il c.d. Regolamento eIDAS (Reg. n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 8 settembre 2015, n. 1506, gli Stati membri devono riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard come CAdES e PAdES. Rispetto a tale disciplina generale, le Specifiche tecniche, avendo natura regolamentare, assumono carattere eccezionale e, quindi, la loro violazione non potrebbe determinare l'inesistenza della notifica del ricorso sottoscritto digitalmente secondo il formato CAdES in quanto formato generalmente ammesso nel nostro ordinamento dalla citata normativa europea. Pertanto, l'utilizzo di tale tipologia di firma digitale potrebbe al massimo determinare un'irregolarità della notifica, sanabile con la costituzione in giudizio delle parti notificate. Di conseguenza, il TAR Campania dichiara efficace la notifica del ricorso. |