Vademecum Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova e Chiavari
13 Maggio 2014
Vademecum per la redazione degli atti processuali
Modalità di redazione e firma dell'atto digitale da parte dell'avvocato L'atto da depositare telematicamente in giudizio può essere predisposto con qualsiasi redattore di testi (purché nei formati previsti dalle specifiche tecniche emanate con decreto del 18 luglio 2011 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) e va convertito in formato pdf. L'art. 12 del provvedimento Dgsia 16 aprile 2014 recante le specifiche tecniche relative al Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico precisa che:
Il deposito di atto scansionato invalida il deposito dell'atto stesso. NON È CONSENTITO STAMPARE L'ATTO, SCANSIONARLO E ALLEGARLO COME PDF O FILE IMMAGINE
È consigliato numerare le pagine dell'atto. Per una più facile lettura dell'atto depositato in formato elettronico è consigliabile suddividere l'atto in paragrafi o capitoli.
La procura alle liti L'art. 83, c. 3° c.p.c., prevede che la procura alle liti possa essere rilasciata in modalità telematica.
Atteso che essa costituirà un file separato rispetto all'atto al quale è connessa, è opportuno che sia specifica ossia che rechi indicazione del nominativo del ricorrente/i, ovvero dell'attore/i, del resistente/i, ovvero del convenuto/i, dell'Ufficio Giudiziario a cui ci si rivolge, dell'oggetto dell'atto (es. ricorso per ingiunzione per pagamento somma), oltre ai normali contenuti della procura alle liti. Nell'atto cui essa accede è altresì opportuno fare riferimento all'esistenza di separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico.
Le produzioni allegate all'atto depositato telematicamente dall'avvocato Gli allegati all'atto devono essere depositati necessariamente in uno dei formati ammessi dalle regole tecniche PCT e specifiche tecniche (anche se zippati). Le produzioni telematiche non è necessario che siano firmate. In base all'art. 13 del provvedimento Dgsia 16 aprile 2014 contenente le specifiche tecniche i documenti informatici allegati devono rispettare il seguente formato:
Tutti i documenti allegati devono essere numerati e denominati con un nome “significativo”, cioè indicativo del contenuto del documento ed immediatamente comprensibile. Si ricorda di premettere lo 0 ai prime 9 allegati (es 01, 02, 03 etc.) e nel caso in cui si producano più di 100 allegati si ricorda di premettere il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive decine (es. 001, 002, 010, 020 etc.). Si ricorda che nella consolle del magistrato non è visibile la “descrizione file” che l'avvocato può inserire nel redattore atti ma è visibile solo il “Nome” del file che viene allegato: quindi tale nome file deve essere significativo per permettere di distinguere i vari documenti. In calce all'atto depositato va riportato l'elenco dei documenti allegati. Il primo file degli allegati è costituito dall'elenco dei documenti prodotti.
Per i documenti che contengono testi e scritture con caratteri molto piccoli (vedi ad es. Condizioni Generali nei Contratti), è consigliabile procedere con l'ingrandimento delle sole clausole di maggiore interesse, da depositare in un file separato per una migliore leggibilità da parte di tutti gli utenti.
Le produzioni allegate superiori a 30 mb Qualora le produzioni documentali che la parte dichiara di allegare all'atto eccedano i 30 MB e quindi non possano essere trasmesse con un unico invio, è consentito alla parte effettuare due o più invii. Nel primo invio sarà contenuto l'atto con in calce l'elenco completo dei documenti che si producono e i documenti stessi sino a 30 MB. Nel secondo invio saranno contenuti i documenti residui che non si sono potuti inviare con il primo invio perché eccedenti i 30 MB.
Foglio precisazione conclusioni Come noto le conclusioni devono essere precisate all'udienza di cui all'art. 190 cpc: l'invio telematico del foglio precisazione delle conclusioni è effettuato al solo fine di consentire una più agevole redazione della sentenza. A tale fine è opportuno che i procuratori delle parti provvedano all'invio telematico post-udienza delle precisazioni delle conclusioni stesse, possibilmente entro 15 giorni dall'udienza, utilizzando l'apposito modello denominato “deposito foglio precisazione conclusioni” e che, comunque, riproducano le precisazioni delle conclusioni nella comparsa conclusionale, anch'essa depositata telematicamente.
Redazione e firma dei provvedimenti da parte del giudice La redazione dei provvedimenti da parte dei magistrati avviene con l'uso della consolle del magistrato, specie per ordinanze e sentenze. L'atto redatto con la consolle viene firmato dal magistrato con il dispositivo di firma digitale. Le sentenze e le ordinanze, nonché i decreti aventi valore decisorio, vengono di norma inserite nella banca dati della giurisprudenza. I presidenti di sezione valuteranno quali provvedimenti dovranno essere resi anonimi o non inseriti. Nel caso in cui i procuratori delle parti provvedano al deposito telematico delle memorie conclusionali e delle precisazioni delle conclusioni, la sentenza telematica del giudice riporterà le conclusioni delle parti in epigrafe, riproducibili mediante operazione di estrazione di copia del testo dal file depositato in PCT dagli avvocati. Per facilitare la lettura della sentenza e dei provvedimenti in telematico è opportuno suddividere gli stessi in capitoli numerati.
Verbalizzazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni che devono essere sottoscritte personalmente dalle parti Poiché allo stato il sistema informatico giudiziario non prevede la possibilità che la parte o il teste sottoscriva il verbale con firma digitale il giudice, qualora rediga il verbale con la consolle, provvederà a stamparlo e a farlo firmare al teste o alla parte e a sottoscriverlo lui stesso. In tal caso l'originale deve intendersi il verbale cartaceo. In applicazione dell'art. 11 delle specifiche tecniche (Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo) la cancelleria provvede ad acquisire al fascicolo digitale il verbale cartaceo così redatto. Al fine di semplificare l'attività di scannerizzazione della cancelleria la verbalizzazione relativa ad ogni udienza dovrà essere redatta partendo da un foglio nuovo e non seguire in calce la verbalizzazione della precedente udienza.
Verbale di giuramento del CTU Nel caso di verbalizzazione del giuramento del consulente tecnico d'ufficio si procederà con le stesse modalità indicate per il teste.
Richieste del giudice ai procuratori delle parti Nel caso di fascicoli con memorie di particolare lunghezza, e per ragioni specifiche, il giudice può chiedere ai difensori la produzione di copia cartacea di cortesia. Vademecum contenente le regole specifiche per i decreti ingiuntivi telematici
Tecniche di redazione del ricorso per decreto ingiuntivo È opportuno che il ricorso monitorio telematico venga predisposto con la finalità di facilitare la pronta individuazione dei suoi elementi fondamentali. In tale ottica, è opportuno che siano riportati in maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo dell'atto, utilizzando anche il carattere in stampatello e grassetto: - il nominativo del ricorrente, del debitore principale, degli altri coobbligati e degli eventuali fideiussori (con indicazione dell'importo massimo dagli stessi garantito), con i relativi codici fiscali - la somma ingiunta, così come l'indicazione dell'importo massimo garantito dai fideiussori, se diverso, nonché natura e decorrenza degli accessori richiesti; - la richiesta di provvisoria esecuzione. Essa, oltre ad essere inserita nel corpo dell'atto, sarà preferibilmente evidenziata nell'intestazione dell'atto, unitamente all'indicazione del numero di copie da rilasciare ad uso iscrizione ipotecaria. Inoltre, è opportuno che in calce al ricorso venga riportato un chiaro e puntuale elenco dei documenti prodotti, con numerazione progressiva.
Tecniche di redazione del ricorso per decreto ingiuntivo: correzione di errore materiale Qualora si renda necessario il deposito di un'istanza di correzione di un errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo emesso, l'Avvocato dovrà entrare nel fascicolo telematico e procedere con “istanza correzione errore materiale”. La cancelleria provvederà ad aprire un sub-procedimento. Dovrà quindi predisporre l'istanza, come atto principale, inserirla in formato pdf, e firmare digitalmente l'atto.
Tecniche di redazione del ricorso per decreto ingiuntivo: produzioni documentali; limiti di «peso» L'art. 14 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi ed Automatizzati del Ministero della giustizia impone un limite di dimensione della busta telematica di 30 Mb. Qualora le dimensioni della busta siano al di sopra del limite indicato, può provvedersi al deposito dell'atto contenente l'elenco di tutti i documenti ivi richiamati e al deposito dei soli documenti che rispettino il limite di dimensione, richiedendo, nello stesso atto, con autonoma evidenza, l'autorizzazione del giudice ad integrare la documentazione con le allegazioni non immediatamente inseribili nella busta telematica da indicarsi nell'atto stesso. Si raccomanda di effettuare la scansione dei documenti a 150 dpi. Le produzioni telematiche non è necessario che siano firmate.
In base all'art. 13 del provvedimento Dgsia 16 aprile 2014 contenente le specifiche tecniche i documenti informatici allegati devono rispettare il seguente formato:
Tutti i documenti allegati devono essere numerati e denominati con un nome “significativo”, cioè indicativo del contenuto del documento ed immediatamente comprensibile. Si ricorda di premettere lo 0 ai primi 9 allegati (es. 01, 02, 03 etc.) e nel caso in cui si producano più di 100 allegati si ricorda di premettere il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive decine (es. 001, 002, 010, 020 etc.) Si ricorda che nella consolle del magistrato non è visibile la “descrizione file” che l'avvocato può inserire nel redattore atti ma è visibile solo il “Nome” del file che viene allegato: quindi tale nome file deve essere significativo per permettere di distinguere i vari documenti. In calce all'atto depositato va riportato l'elenco dei documenti allegati. Il primo file degli allegati è costituito dall'elenco dei documenti prodotti.
Per i documenti che contengono testi e scritture con caratteri molto piccoli (vedi ad es. Condizioni Generali nei Contratti), è consigliabile procedere con l'ingrandimento delle sole clausole di maggiore interesse, da depositare in un file separato per una migliore leggibilità da parte di tutti gli utenti.
Tecniche di redazione del ricorso per decreto ingiuntivo: consultazione del fascicolo telematico da parte dell'ingiunto Il fascicolo telematico relativo al procedimento monitorio può essere consultato dal difensore del ricorrente, dal Giudice designato e dal relativo Cancelliere. L'accesso al fascicolo telematico è consentito altresì al difensore incaricato dalla parte ingiunta, il quale dovrà recarsi personalmente in cancelleria con la copia dell'ingiunzione notificata e la procura del cliente. La consultazione è gratuita, anche per i debitori ingiunti; la richiesta di copie di cancelleria in formato cartaceo oppure digitale sul supporto sicuro e idoneo fornito dal richiedente sconta il pagamento dei relativi diritti.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo telematico Al momento attuale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al pari degli altri giudizi ordinari, non può essere proposto in via telematica, ma segue ancora il consueto metodo cartaceo. Il fascicolo telematico del procedimento monitorio non risulta allo stato accessibile per il giudice designato alla trattazione del giudizio di opposizione, né per i difensori costituiti in tale procedimento, a meno che gli stessi non siano anche parte del procedimento monitorio. Nel fascicolo monitorio è contenuta anche la procura alle liti nel decreto ingiuntivo telematico notificato. È sufficiente la presenza della procura nel fascicolo telematico depositato mentre non è necessario nella copia notificata.
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