Inammissibile il ricorso se non viene depositato in forma di documento informatico
09 Febbraio 2017
Il caso. In una controversia avente ad oggetto un decreto di annullamento in autotutela, il TAR Salerno si è pronunciato in via preliminare sulla validità del ricorso presentato dalla ricorrente.
Inammissibile il deposito di copia informatica per immagine del ricorso. Osserva il Tribunale che parte ricorrente ha omesso di depositare il ricorso in forma di documento informatico, come prescritto dall'art. 9 d.P.C.M. n. 40/2016, limitandosi a depositare una copia informatica per immagine dell'atto in formato analogico. Non ha, inoltre, allegato alcuna procura alle liti come richiesto, invece, dall'art. 8, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016 che considera tale procura apposta in calce all'atto cui si riferisce: - quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; - quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. La procura ad litem risulta, infatti, allegata, in semplice fotocopia, esclusivamente alla “copia di cortesia” depositata in violazione del termine ex art. 45, comma 1, c.p.a.. La dichiarazione di asseverazione ex art. 22 CAD, infine, non risulta riferibile alla procura, poiché questa non è stata depositata alla data della suddetta dichiarazione né ad essa allegata. Il TAR, pertanto, considerato che le “comunicazioni di cortesia” puntualmente inviate dall'Ufficio giudiziario allo scopo di segnalare le carenze rilevate non hanno ricevuto alcun riscontro da parte della ricorrente neanche con riferimento alle eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico, dichiara il ricorso inammissibile. |