A norma della nuova formulazione degli artt. 518 e 543 c.p.c. l'avvocato è tenuto a ritirare presso l'Ufficiale Giudiziario l'atto di pignoramento mobiliare o l'atto di pignoramento presso terzi ed a effettuare l'iscrizione a ruolo ed il deposito del pignoramento presso la cancelleria entro 15 giorni dalla consegna da parte dell'U.G. dell'atto per il pignoramento presso il debitore ed entro 30 giorni dalla consegna da parte dell'U.G. dell'atto per il pignoramento presso terzi.
Tutte le operazioni relative all'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari devono essere svolte esclusivamente in modalità telematica.
La cancelleria, come previsto dalla nuova formulazione della norma e per esigenze organizzative interne, non accetterà depositi cartacei.
NOTA BENE: A differenza della procedura seguita per i pignoramenti ante-riforma, in questa procedura l'avvocato effettuerà un'iscrizione a ruolo in senso tecnico e quindi il Numero e l'anno di Ruolo Generale verranno attribuiti successivamente all'invio della busta telematica di cui alla procedura che segue.
Si ricorda che per ogni deposito telematico è necessaria la redazione del cd. Atto Principale.pdf, normalmente redatto dall'avvocato e sottoscritto digitalmente.
A differenza di quanto accadeva in precedenza l'Atto Principale da inserire nella busta telematica è la NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO in formato
.pdf nativo e generato automaticamente dal software di redazione atti
L' avvocato dovrà inoltre redigere un atto denominato:
(1) “Attestazione di conformità del titolo, del precetto e del pignoramento”
del seguente tenore:
“Io sottoscritto avv. nome e cognome, ai fini di quanto previsto dall'art. 518 o 543 c.p.c. attesto la conformità agli originali in mio possesso del titolo esecutivo costituito da (descrizione del titolo), dell'atto di precetto, del verbale di pignoramento (o dell'atto di pignoramento presso terzi) allegati. Dichiaro inoltre che il suesteso titolo non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva ovvero che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva n……… dinanzi al Tribunale di ………. attualmente pendente ovvero conclusasi senza assegnazione ovvero con assegnazione parziale”.
Nell'atto andrà inoltre evidenziato il motivo dell'eventuale esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Detto atto costituirà un originale informatico in formato .pdf ottenuto attraverso un'operazione di salvataggio di file (si ricorda che non è ammessa la scansione di immagine) e verrà inserito tra gli allegati nella busta telematica ma sempre come originale informatico da sottoscrivere digitalmente.
NOTA BENE: Questo atto costituito da un originale informatico (NON SARA' IN OGNI CASO ACCETTATO SE ACQUISITO TRAMITE SCANNER) non è la nota di iscrizione a ruolo.
Per la nota di iscrizione a ruolo vera e propria vedi il punto (5).
(2) - Successivamente si dovrà compilare (tramite il proprio Redattore Atti per il Processo Civile Telematico) una busta telematica scegliendo come categoria di atto sul redattore
- ATTI INTRODUTTIVI
SIECIC
ESECUZIONI (ATTO INTRODUTTIVO DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI) o definizioni similari;
- come tipologia di atto sarà presente soltanto la categoria
ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO;
all'interno della suddetta tipologia andrà selezionato il tipo di atto
Pignoramento mobiliare presso il debitore
Oppure
Pignoramento presso terzi
- l'atto di cui sopra andrà inserito nella busta telematica come ALLEGATO ed andrà sottoscritto digitalmente in fase di chiusura della busta.
N.B.: Un'errata selezione del tipo di atto implica l'impossibilità di corretta implementazione del registro di cancelleria, l'Ufficio ricevente non sarà in grado di iscrivere un procedimento non esattamente codificato
(3) – Nella busta telematica dovrà inoltre essere inserita la delega che, a norma della nuova formulazione dell'art. 83 c.p.c., dovrà essere redatta su foglio separato rispetto all'atto di precetto o di pignoramento, sottoscritta con firma autografa dal cliente, sottoscritta con firma autografa dall'avvocato.
Detta delega verrà acquisita tramite scansione come file .pdf ed inserita nella busta telematica.
(4) - Su ulteriore foglio separato l'avvocato dopo aver indicato Creditore, Debitore ed eventuale terzo e le proprie generalità complete, apporrà le marche lottomatica di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
Detto foglio verrà acquisito tramite scansione come file .pdf ed inserito nella busta telematica.
PAGAMENTI TELEMATICI
Come disposto dalla Circolare ministeriale n. 144442.U del 28 ottobre 2014 - pervenuta in data 3 novembre 2014 - le marche andranno successivamente annullate da parte della cancelleria.
“Qualora la parte intenda evitare qualsiasi accesso all'ufficio giudiziario, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall'informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge. Si segnala a tal proposito un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”.
In caso di PAGAMENTO TELEMATICO sarà sufficiente inserire nella relativa busta i file .p7m e .pdf della ricevuta medesima.
In caso di pagamento mediante MODELLO F23 o BOLLETTINO POSTALE andrà inserita nella busta la scansione come file .pdfdello stesso.
Si fa presente che a norma della recente circolare ministeriale sul pagamento del contributo unificato l'obbligo sorge al momento del deposito dell'istanza di vendita, pertanto per tutte le procedure che non comportino il deposito della suddetta il pagamento andrà effettuato in sede di deposito della richiesta di iscrizione a ruolo, per tutte le altre indifferentemente all'atto dell'iscrizione a ruolo o al momento successivo di deposito dell'istanza di vendita.
In ogni caso, in fase di iscrizione a ruolo, andrà indicato nell'apposito campo del redattore, l'importo del contributo unificato dovuto.
(5) La Nota di Iscrizione a Ruolo (N.I.R.) verrà redatta in modo automatico ed inserita nella busta telematica dal redattore atti utilizzato dal difensore e conterrà tutti i dati necessari alla corretta implementazione del sistema dei registri di cancelleria (
SIECIC
).
Si ricorda quindi di prestare estrema attenzione all'inserimento di tutti i dati richiesti dal software per la corretta compilazione della nota con particolare riguardo ai seguenti:
Tipologia del creditore/debitore (persona fisica, giuridica, ecc.)
Codice fiscale/partita IVA del creditore/debitore (entrambe i dati sono obbligatori e devono essere conferenti, l'inserimento di un codice/partita errato od inesistente potrà comportare l'impossibilità di corretta iscrizione della procedura)
(6) Il titolo esecutivo, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento o la citazione nel pignoramento presso terzi verranno acquisiti tramite scansione come file .pdf ed inseriti nella busta telematica.
Questi allegati sono ormai “definiti” pertanto è necessario, in sede di acquisizione, selezionare la corretta indicazione del documento allegato e precisamente:
“ProcessoVerbale” - il verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario
“AttoCitazione” - la citazione per il pignoramento presso terzi
“Pignoramento” - l'atto di pignoramento immobiliare
“TitoloEsecutivo” - il titolo esecutivo con il quale si procede
“Precetto” - il precetto notificato al debitore
“Trascrizione di pignoramento” - la trascrizione ove richiesta e presente
“Ricevuta telematica”- da utilizzare esclusivamente per i pagamenti telematici, deve contenere l'XML del versamento
Nota: si fa presente che qualora uno qualsiasi degli atti da allegare alla busta telematica sia un originale informatico si procederà all'allegazione diretta del file e non alla sua acquisizione tramite scansione.
Si ricorda che la CANCELLERIA accetterà manualmente gli atti secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte del sistema e che la fissazione dell'udienza avverrà successivamente all'invio all'avvocato della mail contenente l'esito dei controlli manuali (la quarta mail tra quelle previste dal sistema PCT); per quanto non espressamente previsto si richiama quanto contenuto nei precedenti protocolli e nel vademecum sul PCT del Tribunale di Roma.
Si richiama infine l'attenzione sulla puntuale osservanza di quanto contenuto nelle presenti indicazioni in particolare di evitare accuratamente di inserire quale ATTO PRINCIPALE scansioni di immagini e di evitare altresì l'inserimento nelle buste telematiche di file in formati non previsti dalla normativa e che dunque risulterebbero illeggibili per il sistema.
AVVERTENZA IMPORTANTE: Resta ferma l'assoluta necessità, sulla base dell'attuale disciplina normativa, ai sensi dell'art. 488, comma 2, c.p.c., del deposito del titolo esecutivo in originale ai fini dell'adozione del provvedimento di assegnazione o di vendita fin dalla prima udienza
Detto deposito dovrà avvenire preferibilmente in udienza.
Nel caso di pignoramento mobiliare che non superi i 20.000€, il deposito del titolo esecutivo originale dovrà avvenire non oltre 30gg dall'accettazione della nota d'iscrizione a ruolo, al fine di consentire al G.E. l'adozione del provvedimento di assegnazione o di vendita con decreto.