Ammissibile come prova il documento elettronico privo di firma elettronica qualificata

Redazione scientifica
13 Dicembre 2016

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito all'utilizzabilità, ai fini dell'applicazione della regola di giudizio ex art. 2697 c.c., di un messaggio di posta elettronica non certificata.

Una società ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di fatture riguardanti i compensi di un contratto di collaborazione. In particolare, secondo parte attrice, non può considerarsi valido documento di prova delle prestazioni fornite una e-mail con la quale si riconosce l'esistenza di un debito nei confronti del convenuto e la difficoltà di far fronte al pagamento, in quanto atto non sottoscritto.

Il Tribunale di Milano respinge l'opposizione ritenendo che, trattandosi di posta elettronica spedita dall'indirizzo della società attrice, in forza dell'art. 46 Reg. eIDAS, l'argomento della carenza di sottoscrizione, connaturato ai documenti informatici, non può essere considerato.

Il principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella cartacea ex art. 25 Reg. eIDAS secondo cui «a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti delle firme elettroniche qualificate», conferma l'ammissibilità come prova di un documento elettronico anche privo di firma elettronica qualificata.

Nel caso di specie, infatti, la spedizione dall'indirizzo di posta elettronica riferibile alla società viene ritenuto firma elettronica ai sensi dell'art. 3 Reg. eIDAS secondo il quale essa «è l'insieme dei dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare». L'utilizzo di una casella recante chiaramente il riferimento all'accomandatario indica che le parole contenute nella e-mail sono imputabili all'accomandatario stesso.

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