Lo stato dell'arte delle notifiche a mezzo PEC ad indirizzi non estratti da pubblici elenchi

14 Aprile 2016

Una lettura improntata a principi di rango costituzionale quali l'uguaglianza, la parità delle parti e la buona amministrazione dovrebbe comportare che la notifica in proprio posta in essere dall'avvocato a mezzo PEC a norma dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994 ad un indirizzo PEC non estratto da un pubblico elenco dovrebbe ritenersi valida e rilevante agli effetti di legge ma una interpretazione letterale delle norme comporta che essa è da considerarsi nulla.
Il quadro normativo

a) La l. 21 gennaio 1994, n. 53

Le notifiche in proprio dell'avvocato a mezzo PEC degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali, sono disciplinate dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53. L'art. 3-bis prevede, in particolare, che «la notificazione in via telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi».

L'art. 11 afferma, inoltre, che «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica».

b) I pubblici elenchi

I pubblici elenchi validi ai fini della notificazione degli atti in materia sono stati introdotti, a far data dal 15 dicembre 2013, dall'art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.

Nell'originaria formulazione l'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 prevedeva quali pubblici elenchi:

  • l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 4 d.l. n. 179/2012;
  • l'elenco degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni presso il Ministero della Giustizia (Registro PPAA) di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012;
  • gli Albi pubblicati dagli Ordini e Collegi professionali di cui all'art. 16, comma 7, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2;
  • il Registro delle Imprese di cui all'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008 citato;
  • l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA o IPA) di cui all'art. 16, comma 8, d.l. n. 185/2008 citato;
  • il registro

    INI-PEC

    di cui all'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal ministero della Giustizia (ReGIndE) alimentato secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014.

L'articolo in questione è stato modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114.

Con tale modifica l'IPA (unitamente agli Albi pubblicati da Ordini e Collegi professionali) è stato escluso dal novero di pubblico elenco.

La funzione dei pubblici elenchi e i correttivi operati dalla l. n. 228/2012

Le disposizioni introdotte dal d.l. n. 179/2012 hanno apportato una serie di modifiche alla legislazione vigente allo scopo di snellire e semplificare i modi e i tempi delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche. Le norme introdotte dall'art. 16, in particolare, sono volte a far sì che le comunicazioni e notificazioni afferenti a procedimenti giudiziari siano effettuate, soprattutto, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi. La legge di conversione del d.l. n. 179/2012 (l. n. 221/2012) ha introdotto l'art. 3-bis l. n. 53/1994 e, tramite l'introduzione dell'art. 16-ter, ha precisato quali sono i pubblici elenchi per le notificazioni e comunicazioni. L'intento del legislatore era certamente quello di dare certezza alla notificazione e alla comunicazione degli atti processuali attraverso la determinazione di un indirizzo PEC univoco.

Tuttavia, in breve tempo ci si è resi conto che era necessario specificare che non tutti gli elenchi degli indirizzi PEC previsti dall'art. 16 d.l. n. 185/2008 rientravano nel novero dei pubblici elenchi previsti dall'art. 16-ter d.l. n. 179/2012.

Con la l. n. 228/2012 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 90/2014 venivano, quindi, esclusi gli Albi tenuti dagli ordini professionali, che in ogni caso sono presenti nell'

INIPEC

e veniva parimenti escluso l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA o IPA) in quanto, si legge nella relazione illustrativa della norma, «è prevista dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 l'istituzione di un unico indirizzo PEC per le PA destinato esclusivamente al settore giustizia (Registro PPAA)».

La scelta normativa, in ogni caso, non appare opportunamente motivata.

Ed infatti, è noto che il Registro PPAA non risulta completo mentre l'IPA è un elenco molto popolato, consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it come disciplinato dall'art. 57-bis CAD (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come modificato, da ultimo, dall'art. 6 d.l. n. 179/2012).

L'art. 16, comma 8, d.l. n. 185/2008 citato prevedeva che le pubbliche amministrazioni erano tenute a comunicare l'indirizzo PEC per le notificazioni e per le comunicazioni entro il 30 novembre 2014 ma, in assenza di qualsivoglia sanzione, tale comunicazione è mancata per moltissime di esse. Ancora oggi, poco più del 50% delle pubbliche amministrazioni ha comunicato un indirizzo a questo registro e mancano persino importanti amministrazioni come l'INPS.

Conseguenze della notifica telematica ad un indirizzo PEC non estratto dai pubblici elenchi

Se si ritenesse di privilegiare l'efficienza della PEC al formalismo dei registri, anche nell'ottica di una lettura costituzionalmente improntata a uguaglianza, parità delle parti e buona amministrazione, la risposta a questo quesito dovrebbe condurre a ritenere valida la notifica anche in considerazione dell'art. 48 CAD, il quale prevede la completa equivalenza tra la trasmissione del documento informatico per via telematica tramite PEC e la notificazione a mezzo posta.

Purtuttavia, il tenore letterale delle norme lascia spazio a poche interpretazioni.

A norma del combinato disposto degli artt. 3-bis e 11 l. n. 53/1994 nonché dell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, infatti, la notifica ad un indirizzo PEC non reperibile in un pubblico elenco è da considerarsi nulla.

A norma dell'art. 156 c.p.c., tuttavia, la nullità non potrà mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e, pertanto, se la parte alla quale l'atto è stato notificato si costituisce in giudizio, tale nullità è da ritenersi sanata.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza in alcune ordinanze che riguardavano casi in cui l'atto era stato notificato alla PA all'indirizzo risultante dall'

IPA

successivamente alla modifica normativa che lo escludeva dal novero dei pubblici elenchi e nelle quali veniva ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione (Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso App. Napoli, ord., 12 marzo 2015 e Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, ord., 23 giugno 2015).

In conclusione

In conclusione, è suggeribile utilizzare esclusivamente indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi quali quelli ad oggi riconosciuti dall'art. 16-ter d.l.n. 179/2012 (

ANPR

, Registro PPAA, Registro Imprese,

INI-PEC

,

ReGIndE

) per effettuare notifiche in proprio scongiurando qualsivoglia interpretazione giurisprudenziale volta a non riconoscere la validità della notifica.

Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a dirimere ogni dubbio in tal senso. A parere di chi scrive, sarebbe necessario prevedere, accanto all'

ANPR

, l'istituzione di un unico pubblico elenco per le comunicazioni e per le notificazioni a mezzo PEC in ambito giudiziario che comprenda pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi, persone giuridiche e professionisti. A tal fine, la riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale in atto potrebbe essere l'occasione per un riordino della materia.

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