La notificazione al procuratore costituito via PEC in caso di elezione di domicilio

Nicola Gargano
Luca Sileni
16 Maggio 2016

Il caso di cui ci si occupa riguarda le conseguenze di una notifica a mezzo PEC effettuata al procuratore costituito che opera fuori distretto e non anche all'indirizzo fisico o alla PEC dell'avvocato presso il quale è stato eletto domicilio. In particolare ci si chiede se, tale notifica, possa ritenersi valida ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare o se possa risultare in contrasto con il disposto dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 - mai abrogato - che impone la notifica specifica ai domiciliatari degli avvocati che operano fuori distretto.
Il quadro normativo

Il caso di cui ci si occupa riguarda le conseguenze di una notifica a mezzo PEC effettuata al procuratore costituito che opera fuori distretto e non anche all'indirizzo fisico o alla PEC dell'avvocato presso il quale è stato eletto domicilio. In particolare ci si chiede se, tale notifica, possa ritenersi valida ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare o se possa risultare in contrasto con il disposto dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 - mai abrogato - che impone la notifica specifica ai domiciliatari degli avvocati che operano fuori distretto.

Il caso de quo, in realtà piuttosto articolato, non è stato oggetto di specifiche pronunce giurisprudenziali ad oggi note e, oltre a ciò, sottende l'analisi delle problematiche attinenti alla possibilità di assimilare un luogo virtuale quale l'indirizzo PEC ad un normale indirizzo fisico quale, ad esempio, il luogo di elezione del domicilio processuale.

Ma andiamo per gradi e facciamo un passo indietro.

All'epoca dell'avvio delle procedure in questione l'art. 125 c.p.c. non era ancora stato oggetto delle modificazioni poi introdotte dall'art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183 e non prevedeva, quindi, l'obbligo di indicazione dell'indirizzo PEC dei legali delle parti.

Oltre a ciò, il precetto relativo all'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata nel primo scritto difensivo della parte, è comunque venuto meno con la riforma introdotta dall'art. 45-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

A tutt'oggi, quindi, non è assolutamente necessario indicare il proprio indirizzo PEC (né tantomeno quello dell'eventuale domiciliatario) all'interno dell'atto di citazione notificato alla controparte.

Ciò detto, comunque, il d.l. n. 90/2014 ha altresì introdotto l'art. 16-sexies all'interno del d.l. n. 179/2012, sancendo la nascita de facto del così detto “domicilio digitale dell'Avvocato”.

Tale disposizione, modificando non tanto la normativa positiva (e quindi l'art. 82 R.D. n. 37/1934), quanto quella sanzionatoria in caso di mancata elezione di domicilio nella circoscrizione del Tribunale, ha stabilito la necessità di tentare la notificazione all'indirizzo PEC risultante dal registro INI-PEC o dal RegIndE prima di poter effettuare la notificazione in cancelleria.

Posto quindi che, ad oggi, esiste a tutti gli effetti un domicilio virtuale del difensore della parte costituita in giudizio, è a questo punto necessario analizzare l'ordinaria normativa codicistica in materia di notificazione degli atti giudiziari.

Per il caso di notificazione di atto di impugnazione, l'art. 330 c.p.c., in tema di luogo della notificazione dell'impugnazione, prevede che «se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio».

L'articolo in parola prevede quindi espressamente che – qualora non si sia dichiarato un domicilio eletto al momento della notificazione della sentenza – la notificazione dell'impugnazione possa essere alternativamente effettuata presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto.

In questo caso, quindi, anche qualora si volesse sostenere l'identità fra domicilio “fisico” dell'Avvocato domiciliatario e domicilio virtuale (indirizzo PEC) di quest'ultimo, la notificazione nel domicilio eletto rimarrebbe comunque alternativa – ex art. 330 c.p.c. – rispetto a quella effettuata direttamente al procuratore costituito, eliminando di fatto la problematica interpretativa.

Qualora, invece, si fosse notificato – ai fini della decorrenza del termine breve – la sentenza di primo grado al Difensore della parte costituita via PEC e non invece presso il domicilio eletto, potrebbe tale notificazione considerarsi pienamente valida?

Il caso de quo deve essere analizzato alla luce del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., nonché dell'art. 82 R.D. n. 37/1934.

Mentre, infatti, l'art. 170 c.p.c. – espressamente richiamato dall'art. 285 c.p.c. – prescrive che la notificazione sia effettuata al procuratore costituito, dall'altro l'art. 82 R.D. n. 37/1934 prevede l'espresso obbligo per l'Avvocato che eserciti il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

A questo punto, quindi, dobbiamo necessariamente domandarci se la notificazione via PEC, in virtù della nascita – ex art. 16-quater d.l. n. 179/2012 – del così detto “domicilio virtuale”, possa indifferentemente ritenersi valida sia se effettuata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del procuratore costituito che del domiciliatario.

I precedenti giurisprudenziali

Partendo dal presupposto che, per quanto in precedenza rilevato, la notificazione ad indirizzo presente nei registri INI-PEC o RegIndE equivalga in tutto e per tutto alla notificazione effettuata nell'indirizzo fisico di studio dell'Avvocato, si potrà fare riferimento al principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 2133 del 3 febbraio 2016 «ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 R.D. n. 37/1934, - deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame».

La Suprema Corte, quindi, ha ribadito nuovamente il principio già espresso con la sentenza n. 11257/2005, ossia, quello dell'alternatività della notificazione al procuratore costituito rispetto a quella effettuata presso il procuratore domiciliatario, poiché entrambe le forme di notificazione risultano idonee ad assicurare che il provvedimento notificato sia portato a conoscenza della parte.

Ad ulteriore riprova che la notifica possa essere regolarmente effettuata anche presso la PEC del domiciliatario vi è una recentissima sentenza della Suprema Corte che ritiene valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale. Infatti, rileva la Corte, la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicché resta soddisfatta l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione. (cfr. Cass. sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2220)

In conclusione

Da un lato è dunque pacifico che la PEC del domiciliatario, pur se non indicata in atti, possa essere idonea a ricevere validamente le notificazioni, essendo comunque collegata al domiciliatario e in ogni caso in relazione con il procuratore costituito che vi ha eletto domicilio. La Suprema Corte, dunque, ritiene che il criterio di collegamento non debba ravvisarsi nel rapporto domicilio fisico del professionista, ma con la persona del domiciliatario ritendendo, in ogni caso, che la ratio dell'art. 285 c.p.c. sia quella di portare a conoscenza della parte, per il tramite del suo rappresentante processuale, la sentenza.

Dall'altro in virtù di quest'ultima considerazione, dunque, si potrà ritenere che anche la notificazione della sentenza eseguita a mezzo PEC al solo procuratore costituito e non invece anche al domiciliatario, possa ritenersi idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.