Mancato deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo: quali conseguenze?

16 Dicembre 2016

In caso di deposito di pignoramento, quali sono le conseguenze del mancato deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nei termini stabiliti dalla legge?

In caso di deposito di pignoramento, quali sono le conseguenze del mancato deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nei termini stabiliti dalla legge?

Ai sensi degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. il pignoramento diviene inefficace in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini stabiliti dai predetti articoli. Tuttavia, è opportuno precisare che è tecnicamente impossibile iscrivere a ruolo un atto di pignoramento senza la nota di iscrizione a ruolo poiché, essa, dovrebbe, di regola, essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all'ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù delle novità del d.l. n. 132/2014, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”.

Ad ogni buon conto, un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dall'art. 159-bis disp. att. c.p.c. e dal decreto del Ministero della Giustizia del 19 marzo 2015.

Si segnala inoltre che, al momento in cui si scrive non si hanno segnalazioni di pronunce di inefficacia del pignoramento riguardo alla incompleta compilazione della nota di iscrizione a ruolo.

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