Valido il ricorso depositato in copia digitale per immagini di atto cartaceo se sottoscritto con firma digitale

Redazione scientifica
20 Febbraio 2017

Il TAR Calabria ha precisato che non è nullo il ricorso depositato secondo un modello difforme da quello delineato dalla normativa vigente ma sottoscritto con firma digitale.

Il caso. Un militare ha presentato ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo l'annullamento di un provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti.

Valida la copia digitale per immagini di un atto in forma cartacea se raggiunge lo scopo. Il Tribunale amministrativo osserva che il ricorso depositato dal ricorrente consiste nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, in violazione degli artt. 136, comma 2-bis, c.p.a. e 9, comma 1, d.m. n. 40/2016 i quali prescrivono che gli atti delle parti siano redatti nel formato di documento informatico. L'atto depositato è, quindi, sicuramente difforme dal modello delineato dalla normativa vigente ma ciò non si traduce nella sua nullità poiché, essendo sottoscritto con firma digitale, il ricorso ha comunque raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).

Infatti, il rilievo di vizi fondati sulla violazione di norme di rito non è volto a tutelare, in astratto, la regolarità processuale, ma ad eliminare il pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte che ha subito la violazione. Nel caso di specie, il TAR chiarisce che il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, che è certa la paternità dell'atto (attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente) e non risulta apprezzabile alcuna lesione al diritto di difesa delle parti.

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