Processo civile telematico: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica le specifiche tecnicheFonte: DM 28 dicembre 2015
08 Gennaio 2016
Con decreto del 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, il Ministero della giustizia ha modificato le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, d.m. n. 44/2011. In particolare, il provvedimento specifica le modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato.
Attestazione di conformità della copia informatica. Qualora si debba procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, l'attestazione deve essere inserita in un documento informatico in formato PDF e deve contenere una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il PDF deve essere sottoscritto dall'attestatore con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Deposito della copia informatica. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata telematicamente, il documento informatico contente l'attestazione deve essere inserito come allegato nella busta telematica. I dati identificativi di tale documento, nonché del documento cui si riferisce l'attestazione, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml..
Notifica e trasmissione via PEC. Nel caso in cui la copia informatica venga notificata ai sensi dell'art. 3-bis l. n. 53/1994, l'avvocato deve inserire una sintetica descrizione del documento e il relativo nome del file nella relazione di notificazione. Se, invece, la copia informatica deve essere inviata tramite PEC, l'attestazione di conformità viene inserita come allegato al messaggio.
Negli altri casi si deve inserire anche l'impronta del documento informatico. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità deve essere inserita in un documento informatico in formato PDF, sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata e contenente, oltre alla sintetica descrizione e al nome del file, anche l'impronta del documento di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale ex art. 4, comma 3, d.P.C.M. 13 novembre 2014. L'impronta può essere omessa ogni qualvolta il documento informatico venga introdotto, unitamente alla sua copia informatica, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. Si precisa, infine, che l'attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici. |