Unione lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati: vademecum delle notifiche in proprio a mezzo PEC

15 Gennaio 2016

Vademecum sulle notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo PEC ex l. n. 53/1994 e successive modifiche dell'Unione lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (aggiornato al 15 gennaio 2016).
Vademecum: le notificazioni in proprio degli avvocati a mezzo PEC ex l. n. 53/1994

A seguito di diversi interventi normativi succedutisi tra il 2012 ed il 2016 la l. n. 53/1994 è stata modificata in modo da consentire a tutti gli avvocati di procedere alla notificazione degli atti attraverso lo strumento della PEC.

La norma che individua gli atti notificabili a mezzo PEC è l'art. 1 della citata legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili, quindi sono passibili di notifica in proprio atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale secondo le modalità indicate più oltre.

Con l' intervento normativo è stato posto in essere dal d.l. n. 90/2014, convertito nella l. 11 Agosto 2014 n. 114. Tale intervento ha introdotto alcune modifiche alla norma di legge sulle notifiche in proprio e, contestualmente, è stato introdotto, in capo al difensore, un potere generale di autentica delle copie informatiche e cartacee estratte dal fascicolo informatico.

Il d.l. n. 83/2015, convertito il 6 agosto 2015 nella l. n. 132/2015, ha completato ed in parte modificato la disciplina relativa alle attestazioni di conformità che l'avvocato deve apporre sulle copie analogiche ed informatiche degli atti.

In particolare è stato introdotto l'art. 16-undecies al d.l. n. 179/2012 che prevede espressamente:

«1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, del codice di procedura civile e della l. 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione informatica della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3 bis. I soggetti di cui all'art. 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto».

Con provvedimento del 8 gennaio 2016 sono state emanate le specifiche tecniche necessarie ad effettuare l'attestazione di conformità di copie informatiche e scansioni di documenti analogici per il caso in cui detta attestazione avvenga su file separato.

1. Prerequisiti

L'avvocato, senza necessità di autorizzazioni particolari (a seguito delle modifiche consolidate con la l. n. 114/2014 l'Avvocato può procedere alla notifiche a mezzo PEC anche senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della l. n. 53/1994. ATTENZIONE: detta autorizzazione continua ad essere necessaria per le notifiche in proprio effettuate per mezzo della posta), può eseguire la notificazioni a mezzo della Posta Elettronica Certificata se sono verificate quattro condizioni:

(1) il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, si tratta in sostanza dell'indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 (in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere eseguita sul sito http://pst.giustizia.it/PST/ è scheda “servizi” è login tramite autenticazione con firma digitale è ”accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, oppure, se disponile, presso è l'area privatadel Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza è ”accedi” a Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;);.

(2) il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c.;

(3) la disponibilità di un indirizzo di PEC del destinatario tratto da pubblici elenchi (Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) è stato creato il sopra menzionato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dal quale sarà possibile la consultazione di tali indirizzi PEC, come del resto già avviene per il citato REGINDE. L'Indice è consultabile all'indirizzo: www.inipec.gov.it).

(4) il possesso di un dispositivo di firma digitale.

2. Le fasi della notificazione

2.1 Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare.

Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare. Si consiglia di inserire tutti gli atti funzionali alla notifica e tutti gli esiti della stessa in una sola cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione.

La Legge consente di notificare quattro tipologie di oggetti informatici:

Tipologia 1) documenti informatici (art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall'avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 d.m. n. 44/2011 (Si tratta dei formati .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml., è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. – l'elenco aggiornato è comunque reperibile al link Specifiche Tecniche Processo Telematico. – Art. 13) (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei) che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il formato.pdf, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi:

  1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi;
  2. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità;
  3. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nel dispositivo di firma usato per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha rilasciato la firma digitale).

Il file firmato (normalmente con estensione del nome file .p7m) deve poi essere allegato al messaggio di invio della notifica.

Tipologia 2) duplicati informatici di atti o provvedimenti nativi digitali. Per duplicato informatico si intende, secondo la definizione dell'art. 1, comma 1, lett. i-quinquies), CAD «il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Si tratta, in sostanza, di files identici al documento informatico originario, ai quali, pertanto, viene riconosciuto dall'art. 23-bis, comma 1, CAD «il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti». Iin attuazione del disposto dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 30 marzo 2015, i sistemi informatici ministeriali di gestione dei fascicoli informatici formati nell'ambito del Processo Civile Telematico (

SICID

e

SIECIC

), sono stati modificati nel senso di consentire l'estrazione degli atti e dei provvedimenti ivi contenuti nella forma di duplicato informatico.

È quindi possibile estrarre dai fascicoli informatici duplicati degli atti depositati dalle parti o dagli ausiliari e dei provvedimenti resi dal giudice, nella esatta forma nella quale sono stati prodotti dagli autori, ivi comprese le sottoscrizioni digitali che dagli stessi sono state apposte.

I duplicati informatici sono quindi notificabili senza alcuna necessità di attestarne la conformità all'originale. È quindi possibile, ad esempio, notificare un provvedimento del giudice semplicemente allegandolo al messaggio di posta elettronica, esattamente come si opera nell'ipotesi di originali informatici.

A tal fine l'avvocato potrà scaricare detti file dalla Consolle Avvocato (da funzione “LIVE! Consultazione Registri” nella casella “Fascicoli Personali” effettuare la ricerca del fascicolo con RG e Anno è selezionare il risultato e premere “Dettagli Fascicolo” è dalla visualizzazione “Documenti” selezionare uno per uno gli atti da scaricare e premere il pulsante “Visualizza Documento” è ”Download del Duplicato Informatico”. Una volta sul scaricato il documento sul proprio PC successi vasi potrà procedere all'allegazione dello stesso al messaggio di posta con le modalità descritte di seguito.

Tipologia 3) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea (ad esempio il titolo esecutivo cartaceo munito della relativa formula), che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.

A seguito dell'introduzione nel d.l. n. 179/2012 dell'art. 16-undecies, l'attestazione di conformità, qualora redatta in file separato (e quindi nella relazione di notificazione), anziché nel documento medesimo, va riferita all'originale cui fa riferimento secondo modalità stabilite in specifiche tecniche emanate dal ministero della Giustizia in data 8 gennaio 2016 e che espressamente prevedono:.

«1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestandola conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 2.

  1. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
  2. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi del primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione”.

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.; è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato.pdf, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

Tipologia 4) copie informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche (art. 16-bis, comma 9-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla l. 17 Dicembre 2012, n. 221 così come introdotto dalla l. 21 agosto 2014, n. 114 di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e modificato dal d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132/2015): si tratta delle copie informatiche degli atti presenti nei fascicoli informatici Per procedere alla notifica sarà necessario salvare sul proprio PC i files da notificare presenti nel fascicolo informatico. A tal fine l'avvocato potrà scaricare detti file dalla Consolle Avvocato (da funzione “LIVE! Consultazione Registri” nella casella “Fascicoli Personali” effettuare la ricerca del fascicolo con RG e Anno è selezionare il risultato e premere “Dettagli Fascicolo” èdalla visualizzazione “Documenti” selezionare uno per uno gli atti da scaricare e premere il pulsante “Visualizza Documento” è “Copia informatica”. Una volta aperto il documento salvarlo sul proprio PC con la funzione “Salva con nome” del programma di lettura del PdF).

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.; è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il formato.pdf, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

ATTENZIONE: la norma consente di effettuare le copie nei modi anzidetti solo per i procedimenti espressamente indicati nell'art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla l. 17 Dicembre 2012, n. 221 così come introdotto dalla l. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 cosicché sembrerebbe che la norma sia applicabile solo a:

  1. procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e alla Corte d'Appello;
  2. processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile
  3. procedure concorsuali relativamente agli atti ed ai documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

2.2 Predisposizione della procura alle liti

L'atto/atti da notificare, qualora necessario, può essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3, c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione:

a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente (una lettura particolarmente rigorosa e formalista dell'art. 83 c.p.c. potrebbe indurre a ritenere che anche per il caso di procura rilasciata su documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente sia necessaria l'autentica da effettuarsi tramite apposizione di una seconda firma digitale da parte dell'avvocato.);

b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall'avvocato. L'art. 83 c.p.c. prevede poi che la copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea debba poi essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.

La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall'art. 18 d.m. n. 44/2011.

È necessario segnalare l'opportunità che la procura sia riferibile all'atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti.

2.3 Predisposizione della relazione di notificazione

Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra al punto 1 per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.

Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3-bis, comma 5, della legge, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione assolutamente intuitiva.

Un esempio di relazione di notificazione potrebbe essere il seguente:

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di ________ , in ragione del disposto della l. n. 53/1994 e ss.mm., quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. [ev. aggiungere “che si allega alla presente notifica”]

NOTIFICO

l'allegato atto – o duplicato informatico dell'atto – o copia informatica dell'atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l'eventuale

domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

- dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) (consultabile dal sito http://www.inipec.gov.it);

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];

- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/)

- dall'albo tenuto dall'ordine o dal collegio professionale cui appartiene il destinatario della notifica;

(EVENTUALE PER IL CASO IN CUI LA NOTIFICA VENGA EFFETTUATO IN RELAZIONE AD UN PROCEDIMENTO GIÀ INCARDINATO)

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti [INSERIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA] di [SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

(EVENTUALE PER IL CASO IN CUI SI DEBBA PROCEDERE ALL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELL'ATTO DA NOTIFICARE)

ATTESTO

che l'allegato atto

[- BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO

- NOME FILE],

ad ogni effetto di legge è copia conforme all'originale da cui è stato estratto.

LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E

ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA

2.4 Invio del messaggio PEC

La notificazione, a mente dell'art. 3-bis della Legge avviene «…mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata…”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:

(1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di Webmail messi a disposizione dai gestori PEC;

(2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi (vedi sopra al punto 1 “PREREQUISITI” e la nota 4);

(3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della l. n. 53/1994»;

(4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione all'esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all'immagine che segue:

(5) se si utilizza per l'invio il servizio Webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 d.m. n. 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail) in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”.

(6) EVENTUALE CONSIGLIATO: ancorché la legge non imponga al mittente di inserire alcun contenuto nel corpo del messaggio si consiglia di aderire alle indicazioni contenute nel protocollo sottoscritto tra l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi e le Corti di Appello di Milano e Brescia a norma del quale si consiglia al mittente di indicare nel corpo del messaggio la seguente dicitura:

«Attenzione:il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per L'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica»

(7) invio del messaggio.

ATTENZIONE: Al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 è stato aggiunto, dalla l. n. 114/2014, l'art. 16–septies a norma del quale «La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo» (Art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21).


3. Verifica del buon fine della notificazione

Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

- la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio, e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione - freccia blu nell'illustrazione che segue -;

- la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati - freccia rossa nell'illustrazione che segue -.

Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione che della ricevuta di avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio.

Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.

È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico previsto dall'art. 8 della Legge come specificamente disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

4. Prova della notificazione

La prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.

Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es: chiavetta USB).

Si evidenzia che i file attestanti la notificazione degli atti sono validamente depositabili telematicamente, naturalmente quali allegati all'atto principale.

Solo qualora non sia possibile procedere al deposito telematico, si potrà procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 l. n. 53/1994 con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta.

A tal fine sarà necessario stampare:

(1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;

(2) tutti gli atti allegati;

(3) la ricevuta di accettazione;

(4)la ricevuta di avvenuta consegna;

Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà avere il seguente tenore:

«Ai sensi e ad ogni effetto di legge, si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta [laddove si tratti dell'attestazione di conformità di un atto informatico sottoscritto con firma digitale sarà necessario aggiungere la locuzione «regolarmente sottoscritto con firma digitale del procuratore nominato»][INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL'AVVOCATO]»

Appare opportuno segnalare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità.

Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.

La l. 21 agosto 2014 n. 114 di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ha eliminato l'obbligo di pagamento della marca da apporre all'esibizione o al deposito dell'atto notificato ai sensi dell'art. 10 l. n. 53/1994 (detto obbligo permane per le notificazioni effettuate per mezzo della posta).

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Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

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