Tribunale di Locri: protocollo per la gestione delle udienze civili
06 Luglio 2017
Introduzione
Carissime colleghe, carissimi colleghi, con i presenti protocolli, elaborati in concentrazione dal Tribunale di Locri, dalla Procura della Repubblica di Locri e dall'Ordine degli Avvocati di Locri, vengono indicate le disposizioni che regolano - nel rispetto della vigente normativa, l'attività processuale e comportamentale da parte di magistrati, avvocati e personale di cancelleria nel nostro circondario, al fine di garantire - per quanto possibile ed in un contesto gravato purtroppo da una cronica carenza di mezzi e personale - elementi di efficienza e di rispondenza alle esigenze della giustizia, servizio primario e riferimento ineludibile per la tutela dei diritti e la normale convivenza civile. Le parti, considerato che i presenti protocolli dovranno quotidianamente confrontarsi con la pratica attuazione degli stessi, intervenendo quindi su prassi ed abitudini spesso consolidate e non sempre positive, ritengono opportuno che f introduzione delle regole contenute nei presenti protocolli awengano in maniera graduata, sotto costante monitoraggio e contestualmente alla collaborazione e condivisione tra tutti i soggetti coinvolti, senza le quali ogni innovazione è destinata a fallire o comunque a restare inapplicata. Disposizioni
Articolo 1 - Udienze 1.- Per ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione effettiva e decorosa, per ciascuna di esse. 2.- La lunghezza dei rinvii verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.
Articolo 2 - Orario di trattazione delle singole cause 1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione. 2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione, si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
Articolo 3 - Fasce orarie 1.- Le udienze civili ordinarie hanno inizio alle ore 9.30 e sono divise in due fasce orarie:
1-bis - Le udienze in materia di lavoro e previdenza (esclusi gli ATP) iniziano alle ore 9.30 e sono divise in tre fasce orarie:
1-ter - Nelle udienze prefallimentari, nelle udienze di verifica crediti e nelle udienze relative alle esecuzioni immobiliari (diverse da quelle di vendita) i procedimenti verranno ripartiti per fasce orarie in sede di fissazione della data di udienza. 1-quater - Le udienze in materia di esecuzioni mobiliari e pignoramenti presso terzi hanno inizio regolaa lle ore 9,00 e sono divise tendenzialmente in due fasce orarie: la prima (dalle ore 9,00 alle ore 10,30)dedicata alle esecuzioni mobiliari e la seconda (dalle 10.30 in poi) ai pignoramenti presso terzi; 1-quinquies - Le udienze in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare hanno inizio di regola alle ore 9,00 e sono divise tendenzialmente in due fasce orarie: la prima (dalle ore 9,00 alle ore 10,30) dedicata alla trattazione delle istanze di inibitoria e la seconda (alle 10.30 in poi) ai procedimenti da trattare nel merito. 2.- Nell'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali e/o degli interrogatori formali verrà indicato l'orario di inizio. 3.- In assenza di una parte, se l'altra parte richieda di trattare comunque il processo, il Giudice provvederà in tale senso, se è terminata la relativa fascia, salvo che la causa sia fissata ad horas. In ogni caso nel verbale verrà indicato l'orario di chiusura. 4.- La lettura dei dispositivi e delle motivazioni ex art.281-sexies c.p.c. sarà effettuata al termine dell'udienza o, comunque, all'orario che il giudice indicherà alle parti.
Articolo 4 - Udienze presidenziali di riunione Per evitare l'appesantimento delle udienze presidenziali di riunione e, per quanto possibile, i ritardi connessi alla necessità di sentire le parti in tali udienze, i l giudice davanti al quale venga fatta rilevare l'esistenza di uno o più procedimenti connessi (con indicazione del relativo numero di ruolo) inviterà le parti a dedurre espressamente motivatamente al riguardo, facendo risultare dal verbale le rispettive posizioni in merito. Ciò consentirà al Presidente di provvedere senza dover fissare apposita udienza.
Articolo 5 - Puntualità Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione dei procedimenti, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti. Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause o a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.
Articolo 6 - Impedimento del giudice a tenere udienza 1.- Nel caso di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data o, comunque, provvederà ad organizzare la propria sostituzione in modo da assicurare l'effettivo svolgimento dell'udienza dinnanzi a sostituto a conoscenza degli atti di causa. 2.- Qualora la sostituzione nelle forme di cui sopra non sia possibile, o qualora l'impedimento sia imprevedibile e di natura eccezionale il l giudice disporrà il rinvio dell'udienza, con la contestuale indicazione dei motivi e della data di rinvio delle udienze non tenute. Di tale rinvio verrà data comunicazione agli avvocati interessati dalla Cancelleria con modalità telematiche.
Articolo 7 - Mancata presenza delle parti 1.- In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c., sarà adottato al termine dell'udienza. 2.- L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti di causa de e l adempimento di a compiersi nel corso dell'udienza.
Articolo 8 – Segnalazioni di cortesia 1.- I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l'avvenuta definizione stragiudiziale della lite. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinchè provveda a rimettere la causa sul ruolo al fine di consentirne la cancellazione e l'estinzione. 2.- I difensori segnaleranno altresì tempestivamente al giudice qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa o che determini la mancata discussione orale in ipotesi già fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c .p.c..
Articolo 9 - Disciplina dei rinvii 1.- I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza, che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti e per specifici motivi documentati. 2.- Ne1 caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio. 3.- In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.
Articolo 10 - Memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. 1. In esito alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, ove non sorga l'esigenza di dispone la prosecuzione della stessa in relazione all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 183, comma 1, c.p.c. o per la trattazione di altra questione preliminare o pregiudiziale, ovvero in esito all'udienza fissata per l'interrogatorio libero delle parti ed il tentativo di conciliazione, il giudice, se richiesto. concedei termini di cui al comma 6 del citato art. 183 c.p.c., provvedendo o riservandosi di provvedere sulle istanze istruttorie delle parti, in relazione alla necessità di assicurare un effettivo contraddittorio sulle eventuali richieste di prova contraria alla successiva udienza. 2. Si suggerisce che il contenuto delle memorie sia chiaramente distinto nelle sue parti assertive, rispetto alle parti contenenti istanze di prova e, quanto alle prime, ad esse si ricorra solo in caso di effettiva necessità od opportunità di precisazione e/o modifica di domande. 3. Si raccomanda che la redazione delle parti di memorie contenenti istanze istruttorie sia improntata ai seguenti principi: a) la precisa e dettagliata indicazione di tutti i nuovi documenti depositati; b) una chiara. completa e definitiva indicazione di tutti i mezzi istruttori di cui si intende effettivamente ottenere l'ammissione, evitando rinvii a precedenti atti di causa; c) eventualmente, una distinta sezione, separata da quella dedicata alle istanze istruttorie e graficamente ben distinguibile da questa, contenente deduzioni in merito all'ammissibilità dei mezzi di prova articolati dalla controparte.
Art. 11 - Assunzione della prova per testi 1.- L'assunzione della prova per testi sarà preferibilmente concentrata in un'unica udienza. Ove ciò non fosse possibile, al momento dell'ammissione della prova sarà fissato un calendario di massima per lo svolgimento di essa, anche limitando il numero dei testi da escutere a ciascuna udienza. 2.- Gli avvocati avranno cura di citare i testimoni con anticipo tale da consentire di depositare la prova della tempestiva citazione e di ottenere in tempo la restituzione dell'atto notificato o della ricevuta di ritorno postale, per non vanificare l'udienza e consentire di verificare se il teste sia stato raggiunto dalla notifica. Le citazioni testimoniali, quali atti endoprocedimentali, sono versate telematicamente alcuni giorni prima dell'udienza, in modo da renderle visibili a giudici e parti in tempo utile per le necessarie verifiche. 3.- I provvedimenti di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104, disp. att., c.p.c. saranno sempre adottati d'ufficio ed in caso di mancata comparizione dei testi regolarmente citati, il giudice disporrà l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, salvo casi eccezionali, ne disporrà l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., il comprovato impedimento.
Art. 12 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio 1.- Nell'ordinanza di ammissione della consulenza tecnica di ufficio, il giudice provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti, e con lo stesso consulente, circa il contenuto definitivo e/o circa la integrazione dei quesiti inizialmente proposti. 2.- Con l'ordinanza con cui viene nominato il c.t.u., ii giudice inviterà il predetto a segnare in tempo (e, comunque, con congruo anticipo rispetto all'udienza fissata per il giuramento) eventuali - situazioni di incompatibilità a lui già note o impossibilito di accettare l'incarico o di presenziare all'udienza medesima, al fine di rendere possibile la sua tempestiva sostituzione. 3.- Il giudice, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico onera il c.t.u. a comunicare alle parti l'eventuale deposito in ritardo della sua relazione finale. 4.- Il decreto con cui viene concesso al c.t.u. la proroga del termine per il deposito della relazione stessa, e tutti i provvedimenti resi su istanze del CTU vanno comunicati anche alle parti. 5.- Al fine di evitare problemi inerenti alla ritardata comunicazione da parte del c.t.u. alle parti della sua relazione rispetto al termine fissato ex art. 195, comma 3, c.p.c., il giudice nella predetta ordinanza di conferimento dell'incarico indica sempre in giorni o mesi:
6.- Le bozze delle perizie d'ufficio non vanno depositate ma solo comunicate alle parti costituite a mezzo PEC, il CTU trasmette via PEC alle parti, unitamente alla bozza, tutti gli allegati alla stessa. 7.- Il c.t.u. è tenuto a trasmettere con la perizia definitiva, che va depositata esclusivamente con modalità telematiche, anche la prova dell'avvenuta trasmissione dell'elaborato alle parti, le osservazioni delle parti e gli allegati alla perizia. 8.- Su istanza delle parti, all'udienza successiva al deposito della CTU, potrà essere concesso un rinvio per esame soltanto se la relazione è stata depositata oltre il termine finale indicato dal giudice ed in prossimità dell'udienza stessa.
Art. 13 – Precisazione delle conclusioni Al fine di ridurre i tempi della verbalizzazione e consentire l'articolazione in termini specifici delle conclusioni dei procuratori, le stesse, ove necessario, possono essere depositate telematicamente nella forma del preverbale ovvero su supporto informatico (chiavetta USB) ed il giudice provvede ad inserirle nel verbale di udienza, assicurando il contraddittorio tra le parti.
Art. 14 - Copia dei verbali e dei provvedimenti Non possono essere chieste copie dei verbali ed atti dei fascicoli durante l'udienza e non si possono portare i fascicoli fuori dall'aula di udienza senza autorizzazione del giudice.
Art. 15 - Tutela della maternità e delle disabilità Il giudice, nel fissare la data e l'orario delle udienze terrà adeguatamente conto (nel tendenziale rispetto delle fasce orarie) di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatesse di segnalate gravi necessità connesse alle esigenze dei figli, specie se riferite ai primi mesi di vita, evitando, ove possibile (anche in relazione alla natura e/o vigenza della causa) di fissare udienze nel periodo immediatamente precedente (due mesi) o successivo (tre mesi) alla data di presunto parto. Analogamente, nella trattazione delle cause in udienza sarà data la precedenza alla trattazione delle cause in cui siano coinvolte avvocatesse in stato di gravidanza o in periodo di puerperio e di allattamento. La stessa precedenza verrà garantita per gli accessi agli uffici di cancelleria. Le disposizioni che precedono vanno applicate anche in favore degli avvocati che, per disabilità o per particolari condizioni di malattia o per evidenziate gravi ragioni familiari, necessitino di uguale attenzione e precedenza.
Locri, 6 luglio 2017 La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri Avv. Gabriella Mollica Luly Il Presidente del Tribunale di Locri Dr. Rodolfo Palermo
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