Validità delle notifiche alla PA effettuate agli indirizzi risultanti dall'Indicepa.gov.it
23 Marzo 2016
In relazione alle notifiche via PEC alla pubblica amministrazione, a seguito delle specifiche tecniche del 28 dicembre 2015, sembra necessario che l'indirizzo PEC dell'amministrazione destinataria sia reperito dal pubblico registro risultante dal portale PST Giustizia. Orbene siccome tale registro da diverse ricerche effettuate non fornisce alcun risultato al riguardo, è legittimo continuare a notificare all'indirizzo risultante dall'Indicepa.gov.it come sempre fatto, oppure si va incontro a problemi di irregolarità o, peggio ancora, di nullità della notifica?
Le modifiche introdotte dal provvedimento 28 dicembre 2015 alle specifiche tecniche 16 aprile 2014, non sono in realtà andate a modificare l'assetto della disciplina relativa alle notificazioni in proprio via PEC. Ad oggi, come anche prima dell'introduzione di detto provvedimento, l'art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994 stabilisce, quale limite nel reperimento e nella selezione dell'indirizzo PEC del destinatario della notificazione, che l'indirizzo debba risultare da “pubblici elenchi”, senza però non solo fornire una definizione precisa di pubblico elenco, ma oltretutto omettendo qualsivoglia indicazione su quali siano tali pubblici elenchi. L'elencazione de qua è però rintracciabile nella norma di cui all'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, la quale stabilisce che «….ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia». Orbene, per quanto attiene all'ambito delle notificazioni da effettuarsi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l'unico registro pubblico inserito nell'elenco è il così detto “registro PP.AA.”, previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012 e consultabile attraverso il portale PST Giustizia. In tale elenco non è invece incluso il registro IPA che, pur essendo generalmente completo di tutti gli indirizzi delle amministrazioni, non potrà essere utilizzato per reperire gli indirizzi PEC cui destinare la notificazione. La sanzione, in caso di utilizzo di indirizzo non censito nel registro PP.AA. o in altro registro di cui al sopracitato art. 16-ter, potrebbe essere quella della nullità, posto che l'art. 11 l. n. 53/1994 specifica che «Le notificazioni (...) sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio» anche solo qualora non vengano osservate le prescrizioni di cui alla stessa l. n. 53/1994, ivi comprese – con tutta evidenza – quelle relative ai pubblici registri utilizzabili ai fini della notificazione. |