La compilazione dei moduli di deposito

Antonella Mascolo
27 Aprile 2017

Secondo quanto disposto dall'art. 9 d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, l'attività di deposito deve essere necessariamente effettuata compilando gli appositi moduli in PDF, resi disponibili sul Sito istituzionale, i quali costituiscono dei veri e propri “contenitori”, da compilare inserendo l'atto processuale ed i relativi allegati e, successivamente, da sigillare con l'apposizione della firma digitale del difensore in formato PAdES.
I moduli di deposito

La nuova disciplina del processo amministrativo telematico impone che, con riferimento ai giudizi incardinati a partire dal 1 luglio 2016, il deposito di tutti gli atti processuali e dei documenti allegati sia effettuato esclusivamente per via telematica, secondo le specifiche modalità previste dall'art. 9 del Regolamento e dalle Specifiche Tecniche allegate.

In via ordinaria, il difensore è tenuto a depositare ciascun atto processuale, nonché i relativi allegati, compilando l'apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sottoscritto con la propria firma digitale PAdES, depositandolo via PEC all'indirizzo dell'Ufficio giudiziario presso cui è incardinato il ricorso.

Tuttavia, qualora la dimensione del singolo da depositare ecceda i 10 MB ovvero in caso di comprovate difficoltà di funzionamento del SIGA, il difensore può procedere all'attività di deposito mediante il caricamento del modulo, debitamente compilato e sottoscritto, direttamente sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, attraverso l'apposita funzionalità di upload resa disponibile nell'area riservata.

In via del tutto residuale, il deposito in forma cartacea degli atti e dei documenti processuali resta consentito qualora sia stato previamente autorizzato dal Giudice adìto in presenza di comprovate ragioni di carattere tecnico ovvero nelle altre ipotesi previste dall'art. 9, comma 8 e 9, del Regolamento.

Il modulo può avere una dimensione massima complessivamente pari a 30 MB; ove, quindi, il deposito ecceda tale limite, è necessario procedere attraverso depositi frazionati.

In particolare, il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, redatto nei formati di cui all'art. 12 delle Specifiche Tecniche, è effettuato dal difensore compilando l'apposito modulo denominato “ModuloDepositoRicorso”, liberamente scaricabile dal Sito Istituzione della Giustizia Amministrativa.

Con riferimento, invece, agli atti processuali successivi ed i documenti allegati, il deposito è eseguito dal difensore utilizzando il modulo “ModuloDepositoAtto”, avendo cura di specificare il numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Indicazioni generali di compilazione dei moduli

Per compilare ciascun modulo è necessario disporre del software Adobe Acrobat Reader DC, scaricabile gratuitamente, avendo cura di verificare che la versione in uso sia la più aggiornata disponibile.

Il modulo, avente formato PDF interattivo, costituisce una sorta di “contenitore” che il depositante deve riempire compilando tutte le sezioni di cui esso si compone ed allegandovi l'atto processuale ed i relativi documenti, aventi uno dei formati consentiti dall'art. 12 delle Specifiche Tecniche.

Nel procedere all'attività di compilazione, è raccomandato seguire l'ordine di compilazione dei campi già prefissato nel format, poiché alcune informazioni vengono valorizzate dal modulo esclusivamente in funzione dei dati già previamente indicati dal depositante.

Il modulo, che può essere salvato e completato anche successivamente, resta modificabile nel suo contenuto fino a quando il depositante non lo “sigilli” apponendovi in calce la propria firma digitale in formato PAdES.

Qualora, quindi, dopo avere apposto la sottoscrizione digitale in calce al modulo, dovesse rendersi necessario apportare modifiche ai dati inseriti nel modulo o alla documentazione allegata, il difensore non potrà fare altro che rinnovare integralmente l'attività di compilazione del format.

Il modulo deposito ricorso introduttivo

Il modulo “deposito ricorso introduttivo” deve essere utilizzato dal difensore esclusivamente per depositare l'atto introduttivo, dovendo i successivi atti – ivi compreso l'atto di motivi aggiunti – essere depositati mediante l'apposito modulo “deposito atti successivi al primo”.

a. Sede

In primo luogo il format deve essere compilato indicando la sede giudiziaria presso cui è incardinato il ricorso. Per compilare il campo è necessario cliccare sulla freccetta a destra della tendina e selezionare la sede giudiziaria prescelta dalla lista.

b. Ricorso

Una volta selezionata la sede, occorre compilare il campo relativo al ricorso, selezionando la tipologia di ricorso dall'apposita lista a tendina, nella quale sono incluse opzioni di ricorso differenti a seconda del grado di giudizio. Ad esempio, l'opzione “appello avverso ordinanza” compare nella lista solo qualora sia stato previamente indicato, quale sede giudiziaria presso cui è incardinato il gravame, il Consiglio di Stato o il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

In caso di errata indicazione della tipologia di ricorso (ad es. indicazione del rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. in luogo del rito appalti ex art. 120 c.p.a.), l'errore sarà comunque corretto dalla Segreteria successivamente al perfezionamento dell'attività di deposito.

Dopo avere selezionato la tipologia di ricorso, occorre allegare il file originale del ricorso cliccando sul bottone “Allega atto digitale”.

Al riguardo, è utile ricordare che il ricorso deve essere tassativamente redatto in uno dei formati richiesti dall'art. 12 dell'Allegato A) d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ossia come atto nativo digitale, non essendo consentito il deposito di un ricorso nella forma di copia per immagine di un originale cartaceo.

c. Ricorrente

A questo punto, è necessario inserire i dati inerenti alla parte ricorrente. Inizialmente, il modulo dà solo la possibilità di scegliere la tipologia di parte ricorrente, ossia:

  • persona fisica;
  • persona giuridica;
  • Amministrazione;
  • minore/incapace.

Una volta selezionata la tipologia di parte ricorrente, occorre cliccare sul tasto “Aggiungi” e completare l'apposita riga che viene in evidenza, mediante l'indicazione dei dati identificativi della parte ricorrente (ossia, nel caso di persona fisica, nome, cognome e codice fiscale).

Qualora vi sia più di un ricorrente, dopo avere completato i dati identificativi del primo ricorrente, è necessario selezionare nuovamente la tipologia di parte ricorrente e cliccare sul tasto “Aggiungi”, completando la riga che viene in evidenza.

Nel caso in cui vi sia numero elevato di ricorrenti (ad esempio, in caso di ricorsi su graduatorie o class actions), per agevolare l'attività di compilazione, il modulo prevede la funzionalità “Allega Excel” che consente di utilizzare un foglio in formato Excel, da scaricare sul Sito Istituzionale da allegare al modulo.

Dopo avere indicato i dati identificativi dei ricorrenti, il file Excel deve essere allegato al modulo cliccando sul bottone “Allega Excel”.

I dati identificativi dei ricorrenti presenti sul foglio Excel saranno inseriti automaticamente fra le parti processuali ed aggiunti a quelli eventualmente già inseriti manualmente nel modulo da parte del difensore.

d. Difensore

Il campo relativo al difensore deve essere compilato inserendo i dati di almeno un difensore, ivi indicandone, oltre ai dati identificativi, l'indirizzo PEC personale, risultante dai Pubblici Elenchi (ReGIndE) tenuti presso il Ministero della Giustizia.

Qualora vi sia più di un difensore, occorre cliccare sul tasto “Aggiungi” e completare la riga che viene in evidenza con l'indicazione dei dati identificativi del difensore.

e. Domicilio ex art. 25 c.p.a.

Il campo relativo al domicilio ex art. 25 c.p.a. prevede la possibilità di scelta tra tre possibili opzioni:

  • domicilio presso lo studio dell'Avvocato;
  • domicilio presso la Segreteria;
  • domicilio presso altri soggetti;

Nel caso di elezione presso lo studio dell'avvocato difensore ovvero presso altri soggetti, è necessario compilare la sezione indicando i dati identificativi del soggetto presso il quale si elegge domicilio.

In caso di elezione del domicilio presso la Segreteria della sede giudiziaria adìta, invece, i campi risulteranno già automaticamente compilati dal format con l'indicazione dei dati relativi alla sede giudiziaria presso cui è incardinato il ricorso.

f. Comunicazioni

Il campo relativo alle comunicazioni consente di scegliere il destinatario delle comunicazioni di Segreteria. In particolare, il modulo prevede la possibilità di scelta tra due opzioni:

  • invio ad intero collegio difensivo;
  • invio al solo domiciliatario.

Mentre nel primo caso, gli avvisi di Segreteria verranno inviati a tutti gli avvocati del collegio difensivo, agli indirizzi PEC previamente indicati nel modulo, nel secondo caso, invece, gli avvisi di Segreteria verranno inviati solo al domiciliatario, presso l'indirizzo PEC specificato sub e).

Inoltre, il modulo richiede l'indicazione del numero di fax a cui inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., da impiegarsi qualora, per ragioni tecniche, risulti impossibile l'invio a mezzo PEC.

g. Provvedimento giurisdizionale impugnato

Tale campo viene in rilievo nel caso in cui il giudizio sia incardinato innanzi al Consiglio di Stato ovvero al Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

Dopo avere cliccato sul pulsante “Allega provvedimento giurisdizionale impugnato”, compare una riga che deve essere compilata indicando:

  • l'Autorità emanante;
  • la tipologia di provvedimento giurisdizionale impugnato, da selezionare nell'apposita lista;
  • il numero e l'anno del provvedimento giurisdizionale oggetto di impugnazione.

h. Oggetto della domanda in I grado

Anche tale campo viene in evidenza esclusivamente nel caso in cui il giudizio sia stato incardinato innanzi al Giudice d'appello.

La sezione deve essere completata indicando la domanda proposta nel giudizio di prime cure di cui si chiede la riforma.

i. Resistente/Controinteressato

Una volta compilati tutti i campi precedenti, occorre identificare le controparti processuali, ossia il soggetto resistente e gli eventuali controinteressati.

Dopo avere selezionato la qualità della parte resistente (persona fisica, persona giuridica, amministrazione, minore/incapace), occorre cliccare sul pulsante Aggiungi e compilare la stringa con i dati identificativi del soggetto resistente/controinteressato.

È bene precisare che la prima colonna della stringa deve essere completata mediante l'indicazione della qualità processuale del soggetto di cui si indicano gli estremi, evidenziando se la parte processuale indicata ha la qualità di resistente oppure di controinteressato.

Per aggiungere altre parti, è sufficiente cliccare nuovamente sul tasto Aggiungi, dopo avere previamente selezionato la tipologia di parte processuale.

l. Oggetto della domanda e/o provvedimenti impugnati

In questo campo occorre inserire il testo della domanda e degli eventuali provvedimenti impugnati, così come riportati nell'atto introduttivo del giudizio, fino ad un massimo di 16.000 caratteri.

m. Materia

A questo punto, è necessario indicare la materia del ricorso, selezionandola tra le opzioni previste nell'apposita tendina. Qualora nell'elenco non figuri la materia di pertinenza del ricorso oppure essa non sia di agevole inquadramento, il modulo offre la possibilità di non inquadrarla affatto, selezionando la casella Altro.

n. Autorità emanante principale

Tale campo deve essere riempito mediante l'indicazione dell'Autorità emanante principale, ossia l'Autorità che ha emesso il provvedimento oggetto dell'impugnativa. Nel caso in cui siano stati impugnati più provvedimenti, soggettivamente riferibili ad Amministrazioni diverse, è sufficiente indicare l'Autorità che ha emesso il provvedimento principale.

Il campo deve essere completato indicando l'Amministrazione emanante selezionandola dall'apposito elenco. Ove l'Amministrazione non figuri nel suddetto elenco, occorre selezionare la voce Altro (che compare come ultima voce della lista)e specificare, nell'apposito campo che viene in evidenza, la denominazione dell'autorità emanante.

o. Istanze

In questa sezione vanno selezionate le istanze contenute nel ricorso, spuntandole dall'elenco.

Come è ovvio, è possibile effettuare una scelta multipla.

In particolare, la casella “Istanza di oscuramento” va selezionata qualora si richieda, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge Privacy), che sia apposta a cura della segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

L'istanza “Domanda Nuova ex art. 43 comma 3 c.p.a.” si seleziona in caso si tratti di un deposito di motivi aggiunti presentato come nuovo ricorso in riferimento a un altro ricorso. Spuntando tale casella, compariranno due ulteriori campi da completare mediante l'indicazione del numeri di RG del ricorso a cui si riferiscono i motivi aggiunti.

La casella “Istanza di autorizzazione nr. pag. superiore DPCS 40/2015” consente, nel caso di Rito Appalti, di richiedere l'autorizzazione a produrre un ricorso con numero di pagine superiore a quanto disposto nel d.P.C.M. n. 40/2016.

p. Domanda di fissazione

Per allegare la domanda di fissazione dell'udienza, occorre cliccare sul tasto “Aggiungi” e completare la riga che viene in evidenza indicando la tipologia di atto (la scelta è obbligata, essendo l'unica opzione prevista dalla lista “Domanda > Fissazione udienza”).

Trattandosi di un atto processuale, anche la domanda di fissazione dell'udienza deve essere obbligatoriamente redatta e depositata nella forma di PDF nativo, secondo quanto prescritto dall'art. 12 delle Specifiche Tecniche.

q. Elenco documenti

In questa sezione, occorre procedere all'allegazione dei documenti a corredo del ricorso.

È importante evidenziare che la progressione numerica dei documenti è già prefissata dal modulo, di talché non solo non è possibile aggiungere ulteriori sotto numerazioni, ma neppure è possibile modificare, successivamente all'attività di deposito, la precedente numerazione.

Prima di procedere al deposito dei documenti, il modulo impone la previa allegazione di un foliario contenente l'indice dei documenti oggetto di deposito.

Per procedere all'attività di deposito, dopo avere cliccato sul tasto “Aggiungi”, è necessario compilare la stringa che viene in evidenza inserendo una breve descrizione del documento da allegare (ad es. “Bando di gara”) e allegare il corrispondente documento digitale cliccando sul tasto “Allega”.

Come si è già anticipato, ciascun file depositato non può eccedere la dimensione massima di 10 MB, fermo restando il limite complessivo dei 30 MB per singola PEC e fatta salva la possibilità di procedere attraverso depositi frazionati.

Qualora, quindi, il singolo file ecceda i 10 MB sarà necessario provvedere al deposito mediante upload, sempre che non superi la dimensione complessiva di 30 MB; in tale ultimo caso, i file possono essere acquisiti direttamente dalle Segreterie degli organi giurisdizionali, nel rispetto delle Regole e Specifiche tecniche, fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di autorizzazione al deposito cartaceo, ai sensi del citato art. 13, comma 1, delle Norme di attuazione del c.p.a.

r. Procura alle liti

La procura alle liti non deve essere inserita a margine o in calce al ricorso, come avveniva nei depositi cartacei, ma deve essere predisposta con un documento digitale a parte. In particolare, se la procura è stata rilasciata mediante documento firmato digitalmente dalla parte, occorre allegare tale documento sottoscritto digitalmente, a propria volta, anche dal difensore.

Qualora, invece, la procura sia stata rilasciata dalla parte in formato non digitale, occorre depositare la copia per immagine di tale documento, previamente sottoscritta in formato digitale dal difensore.

In caso di copia per immagine, il difensore dovrà avere cura di apporre alla copia per immagine la necessaria attestazione di conformità della copia informatica al documento nativo analogico.

Per allegare la procura, occorre cliccare sul tasto “Aggiungi” e completare la riga che viene in evidenza.

Nella colonna “Parte” deve essere selezionata la parte cui la procura si riferisce, selezionandola dalla tendina nella quale risulta già contenuto l'elenco di tutti i ricorrenti inserito in precedenza. Se si deposita un'unica procura sottoscritta da tutte le parti, è necessario scegliere la voce “Vale per tutti i ricorrenti”.

Il campo “Data”, invece, deve essere compilato indicando la data in cui la procura è stata rilasciata dalla parte.

Completati i precedenti campi, occorre allegare il documento digitale relativo alla procura.

s. Notifica

In tale sezione del modulo è necessario allegare il documento digitale attestante l'avvenuta notifica dell'atto.

Dopo avere cliccato sul tasto “Aggiungi”, occorre indicare la parte cui la notifica si riferisce, selezionandola dall'apposita lista a tendina (in cui sono presenti le parti già inserite in precedenza), la data di notifica e la modalità con cui la notifica è stata effettuata (PEC o altro).

Per quanto riguarda il documento digitale attestante l'avvenuta notifica, se la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, occorre l'attestazione di consegna della PEC; diversamente, se la notifica è effettuata tramite la posta o l'UNEP, è necessario allegare la scansione dei documenti di notifica.

t. Contributo unificato

Il campo relativo al pagamento del contributo unificato, prevede quattro possibili opzioni:

  • prenotazione a debito;
  • esente,
  • non esente;
  • in attesa di ammissione patrocinio a spese dello Stato.

Se si sceglie l'opzione “Prenotazione a debito” oppure “In attesa di ammissione patrocinio a spese dello stato” non è necessario inserire ulteriori informazioni.

In caso di scelta dell'opzione “Esente” appare una tendina che consente di selezionare la specifica tipologia di esenzione che viene in rilievo nel caso concreto (ad esempio “riassunzione” o “correzione di errori materiali”).

Nel caso in cui si selezioni la voce “Non esente”, dopo aver cliccato sul tasto “Aggiungi”, occorre compilare l'apposita riga che viene in rilievo, ivi indicando:

  • data di versamento, come attestata dalla ricevuta;
  • la modalità di pagamento;
  • modalità versamento, sezionando dalla tendina una delle opzioni previste (Lottomatica, posta, modello F23, cartella esattoriale);
  • estremi versamento, come risultanti dalla ricevuta;
  • importo versato;

Compilati tutti i campi della stringa, è necessario allegare il documento digitale corrispondente alla ricevuta, eventualmente anche attraverso una scansione dell'originale cartaceo.

u. Firma digitale

Una volta completata la compilazione del modulo, occorre “sigillare” il format mediante l'apposizione della firma digitale del difensore nell'apposito campo posto in calce al modulo.

Il modulo non esegue nessun controllo fino al momento della firma, per dare la possibilità di aggiungere o modificare le informazioni in tempi successivi.

Al momento della firma, se il modulo riscontra errori (ad esempio, in caso di mancata indicazione di almeno un resistente) lo segnala e annulla l'apposizione della firma.

Se i controlli hanno esito positivo il software attiva la procedura che consente di firmare digitalmente il modulo.

Ultimato il procedimento di firma, il modulo è pronto per essere inoltrato alla Segreteria presso cui è incardinato il ricorso secondo le modalità di deposito previste dall'art. 9 del Regolamento, ossia a mezzo PEC ovvero, nei casi tassativamente previsti dalla disposizione, mediante upload nell'apposita sezione del Sito Istituzionale.

Modulo deposito degli atti successivi al primo

Il “modulo di deposito atto/documenti” deve essere utilizzato per il deposito di ogni altro atto successivo all'atto introduttivo del ricorso e per il deposito documentale.

Si tratta di un modulo “cangiante”, la cui struttura di base cioè muta a seconda della tipologia di atto processuale che si intende depositare.

a. Dati identificativi del ricorso

In primo luogo è necessario compilare i campi relativi alla sede ed al numero di ricorso, inserendovi i dati identificativi del giudizio cui l'oggetto del deposito si riferisce.

A questo punto, è necessario selezionare la tipologia di deposito cui il modulo si riferisce, indicando se il deposito si riferisce a:

  • atti di causa;
  • documenti di causa.

A seconda della scelta opzionata, il modulo assume una struttura differente.

b. Atti

Il campo “atti” deve essere compilato indicando la tipologia di atto da depositare, selezionandola dalla lista a tendina e procedendo all'allegazione dell'atto, avente formato di PDF nativo, redatto in uno dei formati consentiti dall'art. 12 del Regolamento.

b.1. “Elenco documenti”

In tale campo occorre inserire gli eventuali ulteriori documenti da allegare all'atto processuale oggetto del deposito, da effettuarsi secondo le modalità descritte al precedente paragrafo, lett. q).

È importante evidenziare che la numerazione dei documenti non prosegue l'elenco del precedente deposito documentale, ma ricomincia dal numero 1. Proprio perciò è opportuno prestare attenzione all'indicazione dei documenti sugli atti, non essendo possibile seguire una numerazione progressiva e continuata lungo tutto il giudizio.

Se l'attività di deposito è effettuata per tutte le parti occorre spuntare la voce “Deposito per conto di tutte le parti difese”; se il deposito non è effettuato per conto di tutte le parti, occorre compilare anche questa sezione inserendovi i riferimenti della sola parte/i depositante.

d. campi eventuali

A seconda della tipologia di atto indicato, nel modulo compaiono nuovi campi la cui compilazione è obbligatoria da parte del difensore.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui il deposito abbia ad oggetto un atto di motivi aggiunti con cui si impugna un nuovo provvedimento, in fondo al modulo compare anche il campo relativo al contributo unificato.

Nel caso in cui, invece, si depositi un atto di costituzione in giudizio o una memoria di costituzione e difensiva, compariranno ulteriori campi da compilare indicando, oltre agli estremi della parte depositante, il difensore, il domicilio, il luogo di elezione del domicilio ed allegando altresì la procura alle liti.

e. firma digitale

Una volta completata la compilazione del modulo, il difensore deve provvedere a sottoscriverlo apponendovi la propria firma digitale.

Anche in questo caso, il modulo non esegue nessun controllo fino al momento della firma, per dare la possibilità di aggiungere o modificare le informazioni in tempi successivi.

Al momento della firma, se il modulo riscontra errori lo segnala e annulla l'operazione di apposizione della firma. Se, invece, i controlli hanno esito positivo, il software attiva la procedura che consente di firmare digitalmente il modulo.

Ultimato il procedimento di firma, il modulo è pronto per essere inoltrato alla Segreteria presso cui è incardinato il ricorso secondo le consuete modalità di deposito previste dall'art. 9 del Regolamento.

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