Deposito telematico degli atti in Cassazione: inammissibile in mancanza del decreto ministeriale
23 Giugno 2016
Con il comunicato del 15 giugno 2016, il Primo Presidente della Cassazione ha ricordato come sia inammissibile presso la Suprema Corte il deposito telematico degli atti del processo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di costituzione a fini defensionali e atti depositati ex art. 372 c.p.c.) in mancanza del decreto richiesto dall'art. 16-bis, comma 6, d.l. n. 179/2012 e in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai Tribunali e alle Corti di appello ex art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012.
È ammesso, invece, il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (ad es. di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, ecc.) la cui copia cartacea, formata dalla Cancelleria, viene sottoposta al Presidente titolare e inserita nel fascicolo. |