La notifica via PEC della sentenza è valida ai fini del decorso del termine di impugnazione

Redazione scientifica
23 Settembre 2016

Secondo la CTR di Ancona, la notifica della sentenza di primo grado effettuata tramite PEC comporta la decorrenza del termine di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

La CTP di Ascoli ha accolto il ricorso presentato da un contribuente a seguito di un'iscrizione a ruolo sottoscritta da un funzionario non dirigente dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima ha proposto appello avverso tale provvedimento e il contribuente, costituitosi in giudizio, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per tardività della notifica.

Egli, infatti, aveva notificato la sentenza della Commissione provinciale all'ufficio delle Entrate tramite PEC in data 7 Luglio 2015 mentre l'Agenzia aveva consegnato l'atto di appello alle Poste Italiane il 9 ottobre 2015, con 2 giorni di ritardo rispetto al termine di legge. L'art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, infatti, chiarisce che, a meno che la legge non disponga diversamente, il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte.

L'Agenzia delle Entrate ha, a sua volta, rilevato che la notifica delle sentenze emesse dal giudice tributario deve avvenire secondo la disciplina predisposta dall'art. 38 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, nel caso di specie, la notifica della sentenza della CTP non sarebbe mai avvenuta, poiché il contribuente ha violato tutte le prescrizioni e le modalità previste dalle norme speciali in tema di processo tributario.

La CTR ritiene, però, che quanto asserito dall'Ufficio delle Entrate sia in aperto contrasto con l'art. 4 d.P.R. n. 68/2005 e, di conseguenza, accolto anche l'altro motivo presentato dal contribuente, respinge l'appello.

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