Il termine breve per l'impugnazione decorre anche dalla notifica a mezzo PEC
15 Febbraio 2016
Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva giudicato inammissibile l'appello proposto in quanto effettuato in data successiva al termine breve d'impugnazione.
Eccezione d'inammissibilità del ricorso. La Corte, anziché analizzare i quattro motivi di doglianza del ricorrente, decide di verificare preliminarmente la fondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dalla controparte. Il resistente afferma che la notifica del ricorso per cassazione, effettuata in data 20 febbraio 2014, sarebbe tardiva poiché avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dal codice di procedura civile. Infatti, la sentenza di secondo grado sarebbe stata notifica al ricorrente il 28 ottobre 2013, come si evince dalla relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario della Corte d'appello di Milano, presso il suo difensore.
Notifica al procuratore costituito. La Cassazione afferma che nel caso concreto, salvo il principio che riconnette l'effetto della decorrenza del termine breve per l'impugnazione solo quando la notificazione della sentenza sia eseguita al procuratore costituito, deve tenersi presente l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui «la notifica della sentenza alla parte, presso il procuratore costituito», è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) ed è idonea a far decorrere il termine breve dall'impugnazione. Questo orientamento è finalizzato ad assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza di una persona qualificata, che a sua volta possa esprimere un parere tecnico sulla possibilità della proposizione del ricorso. Nonostante il ricorrente abbia prodotto negli atti del ricorso la nota del funzionario della Corte milanese, attestante la mancata ricezione della notificazione della sentenza della stessa Corte d'appello, tale presunzione di non conoscenza è superata dalla relazione della notificazione firmata dall'Ufficiale giudiziario e da un nota dello stesso funzionario di Cancelleria, datata 6 novembre 2015, che, facendo riferimento alla precedente comunicazione del 6 maggio 2014, conferma l'avvenuta notificazione presso la Cancelleria della sentenza di secondo grado in data 28 ottobre 2013.
Indicazione dell'indirizzo PEC per validità notifica. Il difensore del ricorrente deve indicare negli atti del processo, come previsto dall'art. 125 c.p.c., l'indirizzo di posta elettronica certificata, poiché soltanto se tale adempimento risulta eseguito è possibile ritenere valida la notificazione. La Corte evidenzia che, per valutare la validità della notificazione e la decorrenza del termine breve, è necessario verificare che il resistente abbia effettuato la notificazione all'avvocato dell'appellante presso il suo indirizzo PEC. Nel caso concreto è stato dimostrato che la domiciliazione digitale è stata regolarmente indicata e la notifica, utile per la decorrenza dei termini, è stata correttamente eseguita ed è valida.
*Tratto da www.dirittoegiustizia.it |