Ricorso notificato a mezzo PEC inammissibile se manca la prova dell'avvenuta notifica

Redazione scientifica
24 Ottobre 2015

La Suprema Corte si pronuncia in merito all'ammissibilità di un ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC dal difensore del ricorrente.

Con la sentenza n. 20072 del 7 ottobre 2015, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un lavoratore, licenziato per motivi disciplinari, a causa del mancato compimento del processo notificatorio. Il difensore del ricorrente, infatti, ha effettuato la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata.

Dal quadro normativo di riferimento, ripercorso dalla Suprema Corte, risulta che la notifica a mezzo PEC non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario. Prova della stessa è la ricevuta di avvenuta consegna.

La mancata produzione di tale ricevuta, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo, poiché la sanatoria è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente ma affetta da nullità.

Nel caso in esame, la difesa non ha prodotto né la ricevuta di avvenuta consegna (neanche mediante il previsto supporto analogico) né la ricevuta di accettazione, non risultando il processo compiuto neppure per il notificante. Per questi motivi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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